XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4665
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Esercizio della professione
di massofisioterapista).
1. Il massofisioterapista è l'operatore sanitario che, in
seguito a specifica formazione ed esclusivamente dietro
prescrizione medica, esegue trattamenti sul corpo umano, allo
scopo di prevenire le disabilità motorie e di migliorarne lo
stato di benessere fisico.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono svolti con
l'attuazione di tecniche manuali, con l'applicazione di
prodotti per uso terapeutico e con l'utilizzo delle
apparecchiature necessarie alla esecuzione delle terapie.
Art. 2.
(Contesto operativo).
1. Il massofisioterapista svolge la sua attività, nel
contesto di programmi terapeutici, preventivi e riabilitativi,
presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere nonché
nei servizi socio-assistenziali, nelle strutture pubbliche e
private operanti in area riabilitativa e preventiva e nelle
strutture termali.
Art. 3.
(Contesto relazionale).
1. Il massofisioterapista opera esclusivamente in
collaborazione con gli operatori professionalmente preposti
all'intervento terapeutico, preventivo e riabilitativo, e in
ogni caso sempre dietro prescrizione e supervisione di un
medico.
Art. 4.
(Formazione professionale).
1. La formazione professionale del massofisioterapista è
di competenza delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, le quali, sulla base del proprio
fabbisogno annualmente determinato, e nel rispetto delle norme
contenute nella presente legge, autorizzano le aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le istituzioni
pubbliche e private alla effettuazione dei relativi corsi.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa
verifica del possesso, da parte del soggetto interessato, dei
requisiti minimi stabiliti con decreto del Ministro della
salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. Gli istituti professionali di Stato "P. Colosimo" di
Napoli, "Florio-Salamone" di Palermo, "T. Ardizzone Gioeni" di
Catania e "A. Nicolodi" di Firenze, che svolgono formazione
professionale per non vedenti, possono istituire i corsi di
formazione per massofisioterapisti successivi al primo
triennio di formazione professionale, nel rispetto delle
disposizioni contenute nella presente legge. Entro il 30
giugno di ogni anno i predetti istituti comunicano al
Ministero della salute, Dipartimento della qualità - Direzione
generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, la
situazione degli iscritti ai corsi di formazione nell'anno
scolastico successivo, specificandone sia il numero totale,
sia quello dei soggetti non vedenti, suddivisi per regione di
residenza.
Art. 5.
(Attività).
1. Le attività del massofisioterapista sono rivolte alla
cura della persona e sono esercitate solo previa specifica
prescrizione medica. Tali attività ricadono nelle seguenti
tipologie:
a) intervento igienico-sanitario;
b) supporto gestionale, organizzativo e
formativo.
2. Nell'ambito dell'intervento igienico-sanitario, il
massofisioterapista svolge le seguenti funzioni:
a) attua piani di lavoro applicativi delle
tecniche del massaggio e del recupero motorio, centrati sui
bisogni del paziente e relativi alle manifestazioni
patologiche degli organi di movimento;
b) attua le applicazioni di carattere terapeutico
richiedenti l'utilizzo delle diverse forme di energia
fisica;
c) attua interventi di primo soccorso nelle
situazioni di emergenza relative all'ambito della sua pratica
professionale;
d) utilizza in modo appropriato prodotti di uso
terapeutico e le apparecchiature elettromeccaniche previste
nell'elenco delle apparecchiature autorizzate dal Ministero
della salute.
3. Nell'ambito del supporto gestionale, organizzativo e
formativo, il massofisioterapista svolge le seguenti
funzioni:
a) utilizza strumenti informativi di uso comune
per la registrazione di quanto rilevato durante la pratica
professionale;
b) collabora alla verifica della qualità del
servizio prestato attraverso la sua pratica professionale;
c) concorre, nei confronti degli operatori dello
stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini e alla loro
valutazione;
d) collabora alla definizione dei propri bisogni
di formazione professionale e frequenta corsi di
aggiornamento.
4. Le competenze che il massofisioterapista deve possedere
per poter esercitare le attività di cui al presente articolo
sono indicate nell'allegato A annesso alla presente legge.
Art. 6.
(Organizzazione didattica).
1. Per l'accesso ai corsi di formazione in
massofisioterapia di cui all'articolo 4 sono necessari il
possesso del diploma di scuola dell'obbligo ed il compimento
del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al
corso.
2. I corsi di formazione, la cui frequenza è obbligatoria,
hanno una durata biennale, per un numero complessivo di ore
non inferiore a novecento per ciascun anno, e prevedono il
rilascio di un diploma valido su tutto il territorio nazionale
previo superamento di un esame finale a carattere teorico e
pratico.
3. La didattica dei corsi di formazione è strutturata per
moduli ed aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti
moduli didattici:
a) un modulo di base, per lo sviluppo della
motivazione, dell'orientamento professionale e per
l'acquisizione teorica delle conoscenze di base, comune a
tutti gli operatori sanitari che operano sulla persona;
b) un modulo professionalizzante, che fornisce le
competenze specifiche del massofisioterapista attraverso
l'effettuazione di esercitazioni e di tirocini.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in relazione a specifiche tipologie di impiego del
massofisioterapista, possono prevedere, per un più immediato
inserimento nell'attività lavorativa, moduli didattici
riferiti a temi specifici, relativi sia a particolari tecniche
di massaggio sia a strutture di riferimento locali. I moduli
tematici sono costituiti da un massimo di duecento ore delle
quali non più di cinquanta sono riservate ad insegnamenti
teorici.
Art. 7.
(Materie di insegnamento).
1. Le materie di insegnamento relative ai moduli didattici
di cui all'articolo 6 sono articolate nelle seguenti aree
disciplinari:
a) area socio-culturale, istituzionale e
legislativa;
b) area igienico-sanitaria;
c) area tecnico-operativa.
2. Le singole materie rientranti nelle aree disciplinari
di cui al comma 1 sono elencate nell'allegato B annesso alla
presente legge.
Art. 8.
(Tirocinio).
1. I corsi di formazione prevedono un tirocinio guidato in
misura non inferiore a cinquecento ore complessive.
2. Le attività di tirocinio sono svolte presso le
strutture e i servizi nel cui ambito la figura professionale
del massofisioterapista trova impiego.
3. Le strutture e i servizi di cui al comma 2 sono
autorizzati con le procedure di cui all'articolo 4.
Art. 9.
(Apparecchiature utilizzabili).
1. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio
superiore di sanità, stabilisce l'elenco delle terapie
attuabili dal massofisioterapista e le apparecchiature che lo
stesso può utilizzare nella sua attività. In sede di prima
attuazione, tale elenco è riportato nell'allegato C annesso
alla presente legge.
Art. 10.
(Norma transitoria).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni
contenute nel decreto del Ministro della sanità 10 luglio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15
luglio 1998, sui corsi per massofisioterapisti non vedenti. I
corsi già iniziati alla medesima data di entrata in vigore
sono portati a termine ai sensi del citato decreto del
Ministro della sanità 10 luglio 1998.
Allegato A.
(v. articolo 5, comma 4).
Elenco delle principali competenze proprie del
massofisioterapista
1) Competenze tecniche:
a) in base alle proprie conoscenze e in
collaborazione con altre figure professionali è in grado di
attuare idonei piani di lavoro;
b) è in grado di utilizzare le metodologie di
lavoro più comuni;
c) è in grado di curare la manutenzione delle
apparecchiature utilizzate nella pratica professionale;
d) è in grado di interpretare la prescrizione
medica e di:
1) effettuare tutte le manovre e le relative
variazioni del massaggio terapeutico;
2) applicare terapie in trattamenti locali;
3) trattare le articolazioni ed effettuare il
massaggio connettivale;
4) effettuare il massaggio nelle varie patologie;
5) praticare l'esercizio rieducativo in disabilità
transitorie e minimali;
e) è in grado di preparare il paziente e la
parte da trattare;
f) è in grado di dosare correttamente
l'intervento;
g) è in grado di utilizzare specifici protocolli
per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo
il rischio.
2) Competenze cognitive:
a) conosce indicazioni e controindicazioni dei
prodotti e delle apparecchiature che utilizza;
b) conosce le principali tipologie di pazienti e
le problematiche connesse;
c) conosce le modalità di rilevazione,
segnalazione e comunicazione dei problemi, generici e
specifici, relativi all'intervento;
d) conosce le condizioni di rischio e le più
comuni sindromi che possono insorgere nella sua attività;
e) conosce l'organizzazione dei servizi
sanitari.
3) Competenze relazionali:
a) è in grado di interagire e di collaborare con
il personale sanitario operante nelle varie fasi
dell'intervento preventivo, terapeutico e riabilitativo;
b) è in grado di rapportarsi positivamente con
il paziente, di comunicare e di rispondere ai problemi
connessi con il trattamento massoterapico;
c) è in grado di condurre la propria attività
con le dovute riservatezza ed eticità;
d) è in grado, affiancandosi ai tirocinanti, di
trasmettere i propri contenuti e le proprie esperienze
professionali.
Allegato B.
(v. articolo 7, comma 2).
Materie di insegnamento
1) Area socio-culturale, istituzionale e legislativa:
a) primo anno:
1) elementi di legislazione sanitaria e di
organizzazione dei servizi;
2) elementi di diritto del lavoro - contratti
collettivi nazionali di lavoro del comparto sanitario;
3) protezione della salute e della sicurezza sul
luogo di lavoro;
4) lingua inglese (corso di base);
b) secondo anno:
1) elementi di etica e di deontologia
professionale;
2) elementi di igiene;
3) lingua inglese (terminologia tecnica).
2) Area igienico-sanitaria:
a) primo anno:
1) complementi di igiene;
2) anatomia e fisiologia;
3) patologia medica e chirurgica;
b) secondo anno:
1) elementi di chimica, di biochimica e di
farmacologia;
2) neurologia;
3) ortopedia e traumatologia.
3) Area tecnico-operativa:
a) primo anno:
1) elementi di fisica;
2) massoterapia;
3) alimentazione e dietologia;
4) elementi di primo soccorso;
b) secondo anno:
1) complementi di fisica e di biofisica;
2) massoterapia;
3) tecnologia delle apparecchiature.
Allegato C.
(v. articolo 9, comma 1).
Elenco delle terapie attuabili mediante apparecchiature
che il massofisioterapista può utilizzare nella sua pratica
professionale
Termoterapia:
a) ipertermia;
b) radarterapia;
c) marconiterapia;
d) irradiazioni infrarosse e ultraviolette.
Idromassaggio
Idrochinesiterapia
Crioterapia
Correnti galvaniche
Bagni galvanici
Jonoforesi
Correnti diadinamiche
Ultrasuonoterapia
Sonodynator
Correnti eccitomotorie
Correnti faradiche ed esponenziali
Laserterapia
Magnetoterapia
Correnti di Kotz