XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4665




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Esercizio della professione
di massofisioterapista).

        1. Il massofisioterapista è l'operatore sanitario che, in seguito a specifica formazione ed esclusivamente dietro prescrizione medica, esegue trattamenti sul corpo umano, allo scopo di prevenire le disabilità motorie e di migliorarne lo stato di benessere fisico.
        2. I trattamenti di cui al comma 1 sono svolti con l'attuazione di tecniche manuali, con l'applicazione di prodotti per uso terapeutico e con l'utilizzo delle apparecchiature necessarie alla esecuzione delle terapie.


Art. 2.

(Contesto operativo).

        1. Il massofisioterapista svolge la sua attività, nel contesto di programmi terapeutici, preventivi e riabilitativi, presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere nonché nei servizi socio-assistenziali, nelle strutture pubbliche e private operanti in area riabilitativa e preventiva e nelle strutture termali.


Art. 3.

(Contesto relazionale).

        1. Il massofisioterapista opera esclusivamente in collaborazione con gli operatori professionalmente preposti all'intervento terapeutico, preventivo e riabilitativo, e in ogni caso sempre dietro prescrizione e supervisione di un medico.

Art. 4.

(Formazione professionale).

        1. La formazione professionale del massofisioterapista è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, autorizzano le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private alla effettuazione dei relativi corsi.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previa verifica del possesso, da parte del soggetto interessato, dei requisiti minimi stabiliti con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        3. Gli istituti professionali di Stato "P. Colosimo" di Napoli, "Florio-Salamone" di Palermo, "T. Ardizzone Gioeni" di Catania e "A. Nicolodi" di Firenze, che svolgono formazione professionale per non vedenti, possono istituire i corsi di formazione per massofisioterapisti successivi al primo triennio di formazione professionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge. Entro il 30 giugno di ogni anno i predetti istituti comunicano al Ministero della salute, Dipartimento della qualità - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, la situazione degli iscritti ai corsi di formazione nell'anno scolastico successivo, specificandone sia il numero totale, sia quello dei soggetti non vedenti, suddivisi per regione di residenza.


Art. 5.

(Attività).

        1. Le attività del massofisioterapista sono rivolte alla cura della persona e sono esercitate solo previa specifica prescrizione medica. Tali attività ricadono nelle seguenti tipologie:

                a) intervento igienico-sanitario;
                b) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

        2. Nell'ambito dell'intervento igienico-sanitario, il massofisioterapista svolge le seguenti funzioni:

                a) attua piani di lavoro applicativi delle tecniche del massaggio e del recupero motorio, centrati sui bisogni del paziente e relativi alle manifestazioni patologiche degli organi di movimento;

                b) attua le applicazioni di carattere terapeutico richiedenti l'utilizzo delle diverse forme di energia fisica;

                c) attua interventi di primo soccorso nelle situazioni di emergenza relative all'ambito della sua pratica professionale;

                d) utilizza in modo appropriato prodotti di uso terapeutico e le apparecchiature elettromeccaniche previste nell'elenco delle apparecchiature autorizzate dal Ministero della salute.

        3. Nell'ambito del supporto gestionale, organizzativo e formativo, il massofisioterapista svolge le seguenti funzioni:

                a) utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante la pratica professionale;

                b) collabora alla verifica della qualità del servizio prestato attraverso la sua pratica professionale;

                c) concorre, nei confronti degli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione;

                d) collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione professionale e frequenta corsi di aggiornamento.

        4. Le competenze che il massofisioterapista deve possedere per poter esercitare le attività di cui al presente articolo sono indicate nell'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 6.

(Organizzazione didattica).

        1. Per l'accesso ai corsi di formazione in massofisioterapia di cui all'articolo 4 sono necessari il possesso del diploma di scuola dell'obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.
        2. I corsi di formazione, la cui frequenza è obbligatoria, hanno una durata biennale, per un numero complessivo di ore non inferiore a novecento per ciascun anno, e prevedono il rilascio di un diploma valido su tutto il territorio nazionale previo superamento di un esame finale a carattere teorico e pratico.
        3. La didattica dei corsi di formazione è strutturata per moduli ed aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:

                a) un modulo di base, per lo sviluppo della motivazione, dell'orientamento professionale e per l'acquisizione teorica delle conoscenze di base, comune a tutti gli operatori sanitari che operano sulla persona;

                b) un modulo professionalizzante, che fornisce le competenze specifiche del massofisioterapista attraverso l'effettuazione di esercitazioni e di tirocini.

        4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione a specifiche tipologie di impiego del massofisioterapista, possono prevedere, per un più immediato inserimento nell'attività lavorativa, moduli didattici riferiti a temi specifici, relativi sia a particolari tecniche di massaggio sia a strutture di riferimento locali. I moduli tematici sono costituiti da un massimo di duecento ore delle quali non più di cinquanta sono riservate ad insegnamenti teorici.


Art. 7.

(Materie di insegnamento).

        1. Le materie di insegnamento relative ai moduli didattici di cui all'articolo 6 sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

                a) area socio-culturale, istituzionale e legislativa;

                b) area igienico-sanitaria;

                c) area tecnico-operativa.

        2. Le singole materie rientranti nelle aree disciplinari di cui al comma 1 sono elencate nell'allegato B annesso alla presente legge.


Art. 8.

(Tirocinio).

        1. I corsi di formazione prevedono un tirocinio guidato in misura non inferiore a cinquecento ore complessive.
        2. Le attività di tirocinio sono svolte presso le strutture e i servizi nel cui ambito la figura professionale del massofisioterapista trova impiego.
        3. Le strutture e i servizi di cui al comma 2 sono autorizzati con le procedure di cui all'articolo 4.


Art. 9.

(Apparecchiature utilizzabili).

        1. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce l'elenco delle terapie attuabili dal massofisioterapista e le apparecchiature che lo stesso può utilizzare nella sua attività. In sede di prima attuazione, tale elenco è riportato nell'allegato C annesso alla presente legge.


Art. 10.

(Norma transitoria).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità 10 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 1998, sui corsi per massofisioterapisti non vedenti. I corsi già iniziati alla medesima data di entrata in vigore sono portati a termine ai sensi del citato decreto del Ministro della sanità 10 luglio 1998.



Allegato A.

(v. articolo 5, comma 4).



Elenco delle principali competenze proprie del
massofisioterapista

          1) Competenze tecniche:

                a) in base alle proprie conoscenze e in collaborazione con altre figure professionali è in grado di attuare idonei piani di lavoro;

                b) è in grado di utilizzare le metodologie di lavoro più comuni;

                c) è in grado di curare la manutenzione delle apparecchiature utilizzate nella pratica professionale;

                d) è in grado di interpretare la prescrizione medica e di:

                1) effettuare tutte le manovre e le relative variazioni del massaggio terapeutico;

                2) applicare terapie in trattamenti locali;

                3) trattare le articolazioni ed effettuare il massaggio connettivale;

                4) effettuare il massaggio nelle varie patologie;

                5) praticare l'esercizio rieducativo in disabilità transitorie e minimali;

                e) è in grado di preparare il paziente e la parte da trattare;

                f) è in grado di dosare correttamente l'intervento;

                g) è in grado di utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio.

          2) Competenze cognitive:

                a) conosce indicazioni e controindicazioni dei prodotti e delle apparecchiature che utilizza;

                b) conosce le principali tipologie di pazienti e le problematiche connesse;

                c) conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi, generici e specifici, relativi all'intervento;

                d) conosce le condizioni di rischio e le più comuni sindromi che possono insorgere nella sua attività;

                e) conosce l'organizzazione dei servizi sanitari.
          3) Competenze relazionali:

                a) è in grado di interagire e di collaborare con il personale sanitario operante nelle varie fasi dell'intervento preventivo, terapeutico e riabilitativo;

                b) è in grado di rapportarsi positivamente con il paziente, di comunicare e di rispondere ai problemi connessi con il trattamento massoterapico;

                c) è in grado di condurre la propria attività con le dovute riservatezza ed eticità;

                d) è in grado, affiancandosi ai tirocinanti, di trasmettere i propri contenuti e le proprie esperienze professionali.



Allegato B.

(v. articolo 7, comma 2).



Materie di insegnamento


          1) Area socio-culturale, istituzionale e legislativa:

                a) primo anno:

                1) elementi di legislazione sanitaria e di organizzazione dei servizi;

                2) elementi di diritto del lavoro - contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanitario;

                3) protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

                4) lingua inglese (corso di base);

                b) secondo anno:

                1) elementi di etica e di deontologia professionale;

                2) elementi di igiene;

                3) lingua inglese (terminologia tecnica).

          2) Area igienico-sanitaria:

                a) primo anno:

                1) complementi di igiene;

                2) anatomia e fisiologia;

                3) patologia medica e chirurgica;

                b) secondo anno:

                1) elementi di chimica, di biochimica e di farmacologia;

                2) neurologia;

                3) ortopedia e traumatologia.

          3) Area tecnico-operativa:

                a) primo anno:

                1) elementi di fisica;

                2) massoterapia;

                3) alimentazione e dietologia;

                4) elementi di primo soccorso;
                b) secondo anno:

                1) complementi di fisica e di biofisica;

                2) massoterapia;

                3) tecnologia delle apparecchiature.



Allegato C.

(v. articolo 9, comma 1).



Elenco delle terapie attuabili mediante apparecchiature
che il massofisioterapista può utilizzare nella sua pratica
professionale


          Termoterapia:

                a) ipertermia;

                b) radarterapia;

                c) marconiterapia;

                d) irradiazioni infrarosse e ultraviolette.

          Idromassaggio

          Idrochinesiterapia

          Crioterapia

          Correnti galvaniche

          Bagni galvanici

          Jonoforesi

          Correnti diadinamiche

          Ultrasuonoterapia

          Sonodynator

          Correnti eccitomotorie

          Correnti faradiche ed esponenziali

          Laserterapia

          Magnetoterapia

          Correnti di Kotz



Frontespizio Relazione