XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4662
Onorevoli Colleghi! - Il presente progetto di legge
intende intervenire nella materia del diritto di famiglia
introducendo modifiche al regime patrimoniale che discende
dalla dichiarazione di nullità del matrimonio proveniente da
ordinamento giuridico diverso da quello statale.
La disciplina posta dagli articoli 129 e 129-bis del
codice civile, infatti, si inserisce nel contesto delle cause
di nullità del matrimonio civile e le relative portata e
interpretazione sono dunque strettamente legate ai presupposti
normativi delle ipotesi di invalidità e alle condizioni per
l'esercizio della relativa azione.
Si è autorevolmente sostenuto, quindi, che il limite
triennale dell'obbligo di corresponsione delle somme di denaro
discende dal fatto che, potendo l'azione di nullità essere
esercitata di regola entro brevi termini di decadenza,
l'eventuale convivenza tra i coniugi ha una durata modesta,
tale da non determinare significativi e duraturi effetti
pregiudizievoli tra gli stessi e, in particolare, per quello
dei due cui eventualmente non sia imputabile la nullità del
matrimonio.
Tale assetto presenta una coerenza interna all'ordinamento
matrimoniale civile, né risulta che sia stato oggetto di
censure di legittimità costituzionale per disparità di
trattamento con la diversa disciplina dei rapporti
patrimoniali discendenti dalla pronuncia di scioglimento del
matrimonio (divorzio).
Va peraltro segnalato un ambito in cui gli articoli 129 e
129-bis del codice civile vengono applicati in
situazioni di fatto anche diverse da quelle considerate dal
legislatore civile: si tratta infatti dei casi in cui, per
effetto del riconoscimento di una sentenza dichiarativa della
nullità del matrimonio celebrato secondo un altro ordinamento
(in particolare, secondo il diritto canonico), venga ad
applicarsi la disciplina del matrimonio putativo anche a
situazioni di convivenza protrattasi per un tempo
considerevole, tale da avere instaurato una stabile comunione
di vita.
Appare in tale caso penalizzante per il coniuge
economicamente più debole, e non giustificabile in relazione
alla disciplina patrimoniale posta per i casi di scioglimento
del matrimonio, poter pretendere al più un trattamento
economico limitato nel tempo.
Sotto questo profilo, può richiamarsi la recente sentenza
n. 329 del 2001 della Corte costituzionale che, pur non
ravvisando una illegittimità costituzionale della normativa
per come formulata dai giudici rimettenti, ha riconosciuto
che, sia nel caso della nullità che in quello dello
scioglimento, è possibile che dal matrimonio sia derivata
l'instaurazione fra i coniugi di una consolidata comunione di
vita; in relazione a tali ipotesi, spetta al legislatore il
potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di
un accostamento tra la disciplina della nullità del matrimonio
concordatario e quella della cessazione degli effetti civili
conseguenti alla sua trascrizione, per effetto del
divorzio.
Non vi è dubbio quindi che il presente intervento
legislativo va nella direzione di offrire un migliore grado di
tutela sostanziale al coniuge economicamente più debole a
fronte di situazioni di vita instauratesi e che vengono
comunque a cessare, seppure per effetto di princìpi e di
meccanismi giuridici diversi.
L'articolo 1 individua una disciplina integrativa in
relazione alle conseguenze della dichiarazione di nullità del
matrimonio operata da sentenze di ordinamenti diversi da
quello italiano. Ferma rimanendo la previsione, con
connotazione anche sanzionatoria, di cui all'articolo
129-bis del codice civile, la prestazione patrimoniale
pecuniaria oggetto della disposizione si basa su indici
significativi che, da un lato, mirano a tutelare il coniuge
economicamente più debole, dall'altro, considerano la durata
del matrimonio (tenuto conto della possibilità che ordinamenti
diversi da quello italiano consentano l'annullamento del
matrimonio anche a notevole distanza di tempo dalla
celebrazione).
L'articolo 2, confermando l'impostazione già contenuta
nella legge n. 847 del 1929, si limita ad aggiornare i
riferimenti normativi applicabili alle ipotesi ivi indicate di
annullamento della trascrizione del matrimonio concordatario e
di esecuzione della sentenza che dichiari la nullità del
matrimonio canonico.