XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4662




        Onorevoli Colleghi! - Il presente progetto di legge intende intervenire nella materia del diritto di famiglia introducendo modifiche al regime patrimoniale che discende dalla dichiarazione di nullità del matrimonio proveniente da ordinamento giuridico diverso da quello statale.
        La disciplina posta dagli articoli 129 e 129-bis del codice civile, infatti, si inserisce nel contesto delle cause di nullità del matrimonio civile e le relative portata e interpretazione sono dunque strettamente legate ai presupposti normativi delle ipotesi di invalidità e alle condizioni per l'esercizio della relativa azione.
        Si è autorevolmente sostenuto, quindi, che il limite triennale dell'obbligo di corresponsione delle somme di denaro discende dal fatto che, potendo l'azione di nullità essere esercitata di regola entro brevi termini di decadenza, l'eventuale convivenza tra i coniugi ha una durata modesta, tale da non determinare significativi e duraturi effetti pregiudizievoli tra gli stessi e, in particolare, per quello dei due cui eventualmente non sia imputabile la nullità del matrimonio.
        Tale assetto presenta una coerenza interna all'ordinamento matrimoniale civile, né risulta che sia stato oggetto di censure di legittimità costituzionale per disparità di trattamento con la diversa disciplina dei rapporti patrimoniali discendenti dalla pronuncia di scioglimento del matrimonio (divorzio).
        Va peraltro segnalato un ambito in cui gli articoli 129 e 129-bis del codice civile vengono applicati in situazioni di fatto anche diverse da quelle considerate dal legislatore civile: si tratta infatti dei casi in cui, per effetto del riconoscimento di una sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio celebrato secondo un altro ordinamento (in particolare, secondo il diritto canonico), venga ad applicarsi la disciplina del matrimonio putativo anche a situazioni di convivenza protrattasi per un tempo considerevole, tale da avere instaurato una stabile comunione di vita.
        Appare in tale caso penalizzante per il coniuge economicamente più debole, e non giustificabile in relazione alla disciplina patrimoniale posta per i casi di scioglimento del matrimonio, poter pretendere al più un trattamento economico limitato nel tempo.
        Sotto questo profilo, può richiamarsi la recente sentenza n. 329 del 2001 della Corte costituzionale che, pur non ravvisando una illegittimità costituzionale della normativa per come formulata dai giudici rimettenti, ha riconosciuto che, sia nel caso della nullità che in quello dello scioglimento, è possibile che dal matrimonio sia derivata l'instaurazione fra i coniugi di una consolidata comunione di vita; in relazione a tali ipotesi, spetta al legislatore il potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di un accostamento tra la disciplina della nullità del matrimonio concordatario e quella della cessazione degli effetti civili conseguenti alla sua trascrizione, per effetto del divorzio.
        Non vi è dubbio quindi che il presente intervento legislativo va nella direzione di offrire un migliore grado di tutela sostanziale al coniuge economicamente più debole a fronte di situazioni di vita instauratesi e che vengono comunque a cessare, seppure per effetto di princìpi e di meccanismi giuridici diversi.
        L'articolo 1 individua una disciplina integrativa in relazione alle conseguenze della dichiarazione di nullità del matrimonio operata da sentenze di ordinamenti diversi da quello italiano. Ferma rimanendo la previsione, con connotazione anche sanzionatoria, di cui all'articolo 129-bis del codice civile, la prestazione patrimoniale pecuniaria oggetto della disposizione si basa su indici significativi che, da un lato, mirano a tutelare il coniuge economicamente più debole, dall'altro, considerano la durata del matrimonio (tenuto conto della possibilità che ordinamenti diversi da quello italiano consentano l'annullamento del matrimonio anche a notevole distanza di tempo dalla celebrazione).
        L'articolo 2, confermando l'impostazione già contenuta nella legge n. 847 del 1929, si limita ad aggiornare i riferimenti normativi applicabili alle ipotesi ivi indicate di annullamento della trascrizione del matrimonio concordatario e di esecuzione della sentenza che dichiari la nullità del matrimonio canonico.




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