XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4662
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 129-ter
del codice civile).
1. Dopo l'articolo 129-bis del codice civile è
inserito il seguente:
"Art. 129-ter. (Diritti dei coniugi nei casi di nullità
dichiarata con sentenza di altro ordinamento). Nei casi in
cui la nullità del matrimonio sia stata dichiarata con
sentenza di altro ordinamento, dichiarata efficace in Italia,
il tribunale, su istanza di parte, dispone l'obbligo per uno
dei coniugi di somministrare periodicamente a favore
dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi
adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive
e non è passato a nuove nozze. Ai fini della determinazione
dell'assegno, si tiene conto delle condizioni dei coniugi,
delle ragioni della decisione, del contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune,
valutando i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio.
Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in
unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In
tale caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di
contenuto economico.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai
figli, si applica l'articolo 155".
Art. 2.
(Modifica all'articolo 18 della legge
27 maggio 1929, n. 847).
1. All'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847, le
parole: "La disposizione dell'articolo 116 del codice civile è
applicabile" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni
degli articoli 128, 129-bis e 129-ter del codice
civile sono applicabili".