XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4662




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 129-ter
del codice civile).

        1. Dopo l'articolo 129-bis del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 129-ter. (Diritti dei coniugi nei casi di nullità dichiarata con sentenza di altro ordinamento). Nei casi in cui la nullità del matrimonio sia stata dichiarata con sentenza di altro ordinamento, dichiarata efficace in Italia, il tribunale, su istanza di parte, dispone l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive e non è passato a nuove nozze. Ai fini della determinazione dell'assegno, si tiene conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, valutando i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
        Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tale caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
        Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155".


Art. 2.

(Modifica all'articolo 18 della legge
27 maggio 1929, n. 847).

        1. All'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847, le parole: "La disposizione dell'articolo 116 del codice civile è applicabile" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni degli articoli 128, 129-bis e 129-ter del codice civile sono applicabili".



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