XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4655
Onorevoli Colleghi! - La società ha ricevuto un mandato
nei confronti delle persone detenute che, ancora prima di
essere un precetto di carattere costituzionale sancito
dall'articolo 27 della Costituzione, rappresenta anche un
imperativo morale. Ci riferiamo al concetto di "rieducazione"
che oggi va inteso non soltanto come opportunità di
reinserimento per la persona che deve scontare una pena, ma
anche come occasione di investimento sociale da parte della
comunità. In questo modo la differenza costituita da una
situazione di debolezza personale può trasformarsi addirittura
in un elemento di sviluppo e di maggiore sicurezza per tutti.
Se si contribuisce affinché il detenuto non torni in carcere
dopo aver scontato la pena, si ottiene un doppio risultato:
uno per l'interessato che torna ad essere cittadino nel senso
pieno della parola e uno per la società che si sentirà più
sicura.
In questo quadro un importante contributo viene dato dalle
cooperative sociali "di tipo B", il cui meccanismo
organizzativo realizza il proprio fine di solidarietà
attraverso lo svolgimento di attività produttive del tutto
similari a quelle di tante imprese pubbliche e private. La
diversità fra questi enti cooperativi e altre realtà
economiche risiede nell'elemento-base dato dalla particolarità
della compagine sociale: accanto al nucleo fisso costituito
dai cosiddetti "soci lavoratori" prestano la propria attività
anche persone svantaggiate, fra le quali appunto anche
soggetti sottoposti a pene alternative alla custodia in
carcere. E' provato che l'efficacia del percorso rieducativo
viene rafforzata dal mantenimento del legame fra i detenuti e
le strutture delle cooperative almeno fin tanto che, anche
dopo il termine della pena, essi non abbiano trovato un nuovo
lavoro. Per realizzare tutto ciò le cooperative svolgono
svariate attività (ad esempio falegnameria, informatica,
montaggi vari, lavanderie industriali, pulizia degli ambienti,
manutenzione del verde e degli immobili, gestione delle mense
e simili) in certi casi espressamente previste da norme
vigenti (si veda in proposito l'articolo 13 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000
finalizzato a qualificare le persone detenute nella gestione
della mensa al fine di evitare il ricorso al sopravvitto). Le
statistiche parlano chiaro in merito ai risultati positivi
conseguiti grazie a programmi rieducativi che hanno utilizzato
strutture cooperative. Ad esempio, la Exodus di Brescia,
impegnata fin dal 1987 nel recupero e nell'inserimento
lavorativo di persone detenute che godono di pene alternative
al carcere, rileva che:
a) il 50 per cento delle persone uscite dalla
cooperativa alla fine del progetto personalizzato di
reinserimento, si è positivamente reinserito lavorando con
continuità presso altre realtà produttive;
b) il 23 per cento è tornato in carcere dopo aver
commesso un nuovo reato;
c) il 21 per cento dopo l'uscita dalla
cooperativa, non ha più fatto sapere nulla di sé.
Dal 1998, cioè dopo la firma di un protocollo d'intesa tra
Confcooperative ed il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, il mondo della cooperazione sociale, meglio
penetrando all'interno degli istituti penitenziari, ha potuto
rendersi conto dei disagi reali che provoca il
sovraffollamento delle strutture, disagi che il Santo Padre
Giovanni Paolo II ha ben evidenziato in occasione dello
storico discorso tenuto davanti al Parlamento italiano.
La presente proposta si inserisce nel solco tracciato
dalla legge 1^ agosto 2003, n. 207, recentemente approvata,
recante "Sospensione condizionata della esecuzione della pena
detentiva nel limite massimo di due anni", seguendo la stessa
spinta iniziale e prefiggendosi uguale finalità. Parte,
infatti, dalla necessità di recuperare alla pena il carattere
reiducativo e di restituire al detenuto la garanzia del
rispetto dei diritti inviolabili della persona; persegue
l'obiettivo di allentare la tensione carceraria e di favorire
il reinserimento sociale.
Se non si creano le condizioni minime per il reinserimento
sociale e lavorativo delle persone che godono di benefici o di
misure alternative alla detenzione, queste, prima o poi, sono
portate a commettere altri reati per sopravvivere e destinate
a ritornare in carcere.
Il problema della recidiva purtroppo è la norma quando il
detenuto non trova possibilità di effettivo recupero alla vita
sociale. Per questo motivo la presente proposta di legge,
destinata a tutti i condannati che si trovano in carcere e
devono scontare una pena inferiore a due anni, anche come
residuo di pena, ha lo scopo di far loro godere di una misura
alternativa al carcere nelle forme della detenzione
domiciliare con impegno quotidiano ed a tempo pieno, nonché di
fare svolgere un lavoro in regime di volontariato a favore di
una organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Per parte sua l'ente accogliente avrà l'obbligo di
garantire vitto e alloggio. Al condannato poi, come si fa per
il servizio civile nazionale per le donne, dovrà essere
garantita una remunerazione minima di 500 euro al mese. In
ogni caso, in fine, il condannato che compie un reato durante
questo periodo, oltre alla pena per il nuovo reato commesso,
dovrà scontare interamente anche il periodo di misura
alternativa di cui ha potuto godere.