XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4655
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 47-ter, comma 1-bis, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "per l'affidamento in prova al
servizio sociale" sono inserite le seguenti: "ma il condannato
sia comunque nelle condizioni di poter svolgere attività
lavorativa a favore di una organizzazione non lucrativa di
utilità sociale (ONLUS) presente sul territorio nazionale";
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"Tale attività può essere remunerata secondo le forme previste
dalla normativa vigente in tema di accesso al lavoro delle
categorie svantaggiate. L'eventuale mancata prestazione
dell'attività lavorativa a favore di una ONLUS costituisce
motivo di revoca ai sensi del comma 6".
2. In caso di concessione della detenzione domiciliare,
non appena il relativo provvedimento di concessione è
esecutivo, la cancelleria del tribunale lo trasmette alla
competente cancelleria dell'ufficio di sorveglianza ai sensi
del comma 4 dell'articolo 100 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230. Il condannato, dopo che gli è stato notificato il citato
provvedimento, nell'ipotesi prevista dall'articolo
47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
deve recarsi presso l'ufficio di sorveglianza competente entro
il termine di cinque giorni, comunicando l'organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (ONLUS) presso la quale intende
svolgere la propria attività lavorativa. A tale fine presso i
centri di servizio sociale, comprese le relative sedi
distaccate, sono esposti appositi elenchi delle ONLUS che sono
disponibili ad usufruire delle prestazioni di soggetti
sottoposti ad esecuzione penale. Gli elenchi sono redatti ai
sensi dell'articolo 2, comma 2.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, tra le attività
di coordinamento di competenza dei centri di servizio sociale
previsti dal comma 6 dell'articolo 118 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, sono altresì comprese le attività di coordinamento delle
ONLUS che si sono rese disponibili ad usufruire delle
prestazioni di soggetti sottoposti ad esecuzione penale ai
sensi del citato comma 2.
Art. 2.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero della giustizia individua le
ONLUS che si dichiarano disponibili ad usufruire delle
prestazioni di soggetti sottoposti ad esecuzione penale ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, procedendo ad una verifica
delle candidature pervenute. Tale verifica deve comprendere
l'esame delle attitudini ad accogliere soggetti sottoposti ad
esecuzione penale, della idoneità delle opportunità lavorative
messe a disposizione e delle risorse previste dalle ONLUS
stesse per la remunerazione dei condannati ammessi a misura
alternativa. La verifica, ove necessario, è attuata di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministero della giustizia redige
l'elenco, annualmente aggiornabile, delle ONLUS risultate
idonee ad usufruire delle prestazioni di soggetti sottoposti
ad esecuzione penale ai sensi del comma 1. L'elenco è esposto
presso tutti i centri di servizio sociale, comprese le sedi
distaccate, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, commi
2 e 3.