XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4654
Onorevoli Colleghi! - La disciplina vigente in materia
di elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo
non risulta coerente con quella che regola le altre
competizioni elettorali. Con la legge 10 dicembre 1993, n.
515, si è infatti introdotto nel nostro ordinamento un
principio che garantisce ed evita che il fattore finanziario
divenga lo strumento principale per la conquista del consenso,
grazie all'uso massiccio di mezzi di comunicazione di massa,
delle tecniche pubblicitarie o di altri metodi, creando gravi
squilibri nelle opportunità di elezione o di conquista di
seggi. La Costituzione garantisce ad ogni cittadino, oltre al
diritto di voto, quello di eleggibilità, ed è proprio riguardo
a quest'ultimo che occorre vigilare affinché le disparità di
risorse finanziarie diventino tali da impedire, nella pratica,
la realizzazione di questo diritto.
La necessità di fissare un limite massimo ai finanziamenti
delle campagne elettorali, pertanto, è dettata dal pericolo di
violare un principio di equità democratica che può stravolgere
i termini del dibattito politico e quindi la formazione
dell'opinione pubblica.
Accanto a questa motivazione ne esiste un'altra che
investe l'aspetto morale della questione. Oggi, in un momento
di grave crisi economica, in un momento in cui le famiglie
italiane lamentano notevoli difficoltà nella gestione dei loro
budget familiari, nel momento in cui la società italiana
è investita da crack finanziari ed è sempre più
richiesto dalle istituzioni un sacrificio ai cittadini,
abbiamo l'obbligo morale, appunto, di non dare il cattivo
esempio attraverso campagne elettorali faraoniche dai costi
improponibili.
Per questa ragione si ritiene opportuno estendere le
disposizioni previste per le elezioni alla Camera dei deputati
e successivamente estese alle elezioni regionali, alle
elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
La presente iniziativa legislativa introduce un tetto alle
spese elettorali per i candidati e per i partiti che
partecipano alla competizione elettorale europea. Per i primi
viene fissato un importo massimo pari alla somma di una cifra
fissa di 40 mila euro ed una cifra pari al prodotto di 1
centesimo di euro per ogni elettore della circoscrizione
elettorale in cui si presenta (nel caso in cui si presentasse
in più circoscrizioni la somma sarebbe moltiplicata per il
numero di circoscrizioni in cui è presente). Le spese per la
campagna elettorale di ciascun partito o movimento o lista che
partecipa alle elezioni europee non potrebbero, invece
superare la cifra risultante dalla moltiplicazione di 20
centesimi di euro per il numero complessivo di elettori nei
quali il partito, movimento o lista è presente. Dalle
proiezioni elaborate sulla base degli elettori delle scorse
elezioni europee, compresi quelli residenti all'estero,
risulterebbero delle cifre che si aggirerebbero tra i 100 mila
e i 160 mila euro per i candidati (a seconda della grandezza
delle circoscrizioni) e di circa 10 milioni di euro per i
partiti.
E' chiaro che interverrebbe poi, così come accade per la
normativa per le elezioni politiche, tutta quella serie di
adempimenti a carico dei soggetti interessati volti a
certificare le veridicità delle spese sostenute.
Viene introdotto, altresì, un aumento delle sanzioni
amministrative pecuniarie a carico dei soggetti (persone o
partiti) che violano le disposizioni previste, indicando nel
Fondo nazionale per le politiche sociali la destinazione delle
somme incassate in conseguenza dell'applicazione di tali
sanzioni.