XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4654




        Onorevoli Colleghi! - La disciplina vigente in materia di elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo non risulta coerente con quella che regola le altre competizioni elettorali. Con la legge 10 dicembre 1993, n. 515, si è infatti introdotto nel nostro ordinamento un principio che garantisce ed evita che il fattore finanziario divenga lo strumento principale per la conquista del consenso, grazie all'uso massiccio di mezzi di comunicazione di massa, delle tecniche pubblicitarie o di altri metodi, creando gravi squilibri nelle opportunità di elezione o di conquista di seggi. La Costituzione garantisce ad ogni cittadino, oltre al diritto di voto, quello di eleggibilità, ed è proprio riguardo a quest'ultimo che occorre vigilare affinché le disparità di risorse finanziarie diventino tali da impedire, nella pratica, la realizzazione di questo diritto.
        La necessità di fissare un limite massimo ai finanziamenti delle campagne elettorali, pertanto, è dettata dal pericolo di violare un principio di equità democratica che può stravolgere i termini del dibattito politico e quindi la formazione dell'opinione pubblica.
        Accanto a questa motivazione ne esiste un'altra che investe l'aspetto morale della questione. Oggi, in un momento di grave crisi economica, in un momento in cui le famiglie italiane lamentano notevoli difficoltà nella gestione dei loro budget familiari, nel momento in cui la società italiana è investita da crack finanziari ed è sempre più richiesto dalle istituzioni un sacrificio ai cittadini, abbiamo l'obbligo morale, appunto, di non dare il cattivo esempio attraverso campagne elettorali faraoniche dai costi improponibili.
        Per questa ragione si ritiene opportuno estendere le disposizioni previste per le elezioni alla Camera dei deputati e successivamente estese alle elezioni regionali, alle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
        La presente iniziativa legislativa introduce un tetto alle spese elettorali per i candidati e per i partiti che partecipano alla competizione elettorale europea. Per i primi viene fissato un importo massimo pari alla somma di una cifra fissa di 40 mila euro ed una cifra pari al prodotto di 1 centesimo di euro per ogni elettore della circoscrizione elettorale in cui si presenta (nel caso in cui si presentasse in più circoscrizioni la somma sarebbe moltiplicata per il numero di circoscrizioni in cui è presente). Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento o lista che partecipa alle elezioni europee non potrebbero, invece superare la cifra risultante dalla moltiplicazione di 20 centesimi di euro per il numero complessivo di elettori nei quali il partito, movimento o lista è presente. Dalle proiezioni elaborate sulla base degli elettori delle scorse elezioni europee, compresi quelli residenti all'estero, risulterebbero delle cifre che si aggirerebbero tra i 100 mila e i 160 mila euro per i candidati (a seconda della grandezza delle circoscrizioni) e di circa 10 milioni di euro per i partiti.
        E' chiaro che interverrebbe poi, così come accade per la normativa per le elezioni politiche, tutta quella serie di adempimenti a carico dei soggetti interessati volti a certificare le veridicità delle spese sostenute.
        Viene introdotto, altresì, un aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti (persone o partiti) che violano le disposizioni previste, indicando nel Fondo nazionale per le politiche sociali la destinazione delle somme incassate in conseguenza dell'applicazione di tali sanzioni.




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