XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4654




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 8-bis. - 1. Le spese per la campagna elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo sostenute da ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di 40 mila euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 1 centesimo di euro per ogni elettore della circoscrizione elettorale in cui il candidato concorre. Nel caso in cui il candidato concorra in più di una circoscrizione l'importo massimo previsto al periodo precedente è moltiplicato per il numero di circoscrizioni in cui è presente.
            2. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al candidato, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono comunque computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato. Tali spese devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 5.
            3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni europee, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.
            4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tale fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 10 mila euro.
            5. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa, entro tre mesi dalla data delle elezioni, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che ne cura la pubblicità. Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti nonché alle spese sostenute. Devono essere analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e i servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a 5 mila euro, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Devono essere inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.
            6. Alla trasmissione della dichiarazione e del rendiconto di cui al comma 5 sono tenuti anche i candidati non eletti.

        Art. 8-ter. - 1. Le spese per la campagna elettorale sostenute da ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione dei rappresentati italiani al Parlamento europeo, escluse quelle di cui al comma 2 dell'articolo 8-bis, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 20 centesimi di euro per il numero complessivo di elettori della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni elettorali di cui alla presente legge nelle quali è presente rispettivamente con liste o con candidati.

        Art. 8-quater. - 1. Alle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

                a) articolo 11;

                b) articolo 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere e l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale nazionale;

                c) articolo 13;

                d) articolo 14, intendendosi le dichiarazioni e i rendiconti riferiti all'articolo 8-bis della presente legge;

                e) articolo 15, comma 5, intendendosi la dichiarazione riferita al comma 5 dell'articolo 8-bis della presente legge; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui all'articolo 8-bis della presente legge; comma 11, intendendosi riferito alle dichiarazioni delle spese elettorali di cui al comma 5 dell'articolo 8-bis della presente legge; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 16 della medesima legge 10 dicembre 1993, n. 515; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui all'articolo 8-ter della presente legge e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 16 della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515; comma 19, primo periodo.

            2. Tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo devono intendersi raddoppiate rispetto a quanto previsto dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni. L'importo delle sanzioni irrogate in base al presente articolo è devoluto al Fondo nazionale per le politiche sociali".



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