XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4654
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis. - 1. Le spese per la campagna
elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani al
Parlamento europeo sostenute da ciascun candidato non possono
superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra
fissa di 40 mila euro e della cifra ulteriore pari al prodotto
di 1 centesimo di euro per ogni elettore della circoscrizione
elettorale in cui il candidato concorre. Nel caso in cui il
candidato concorra in più di una circoscrizione l'importo
massimo previsto al periodo precedente è moltiplicato per il
numero di circoscrizioni in cui è presente.
2. Le spese per la propaganda elettorale
direttamente riferibile al candidato, ancorché sostenute dai
partiti di appartenenza o dalle liste, sono comunque
computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra
le spese del singolo candidato. Tali spese devono essere
quantificate nella dichiarazione di cui al comma 5.
3. Dal giorno successivo all'indizione delle
elezioni europee, coloro che intendano candidarsi possono
raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna
elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario
elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio
regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, competente per la
circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il
nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun
candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un
mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per
più di un candidato.
4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare
tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna
elettorale del candidato designante, avvalendosi a tale fine
di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di
un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici
postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le
complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui
conti correnti bancario o postale di cui al presente comma.
Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare
agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato
nominativamente indicato. I contributi o i servizi erogati da
ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non
possono superare l'importo o il valore di 10 mila euro.
5. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo
comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve
essere trasmessa, entro tre mesi dalla data delle elezioni, al
Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo
13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che ne cura la
pubblicità. Alla dichiarazione deve essere allegato un
rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti nonché
alle spese sostenute. Devono essere analiticamente riportati,
attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante
attestazione del solo candidato, i contributi e i servizi
provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore
superiore a 5 mila euro, e tutti i contributi e servizi di
qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi.
Devono essere inoltre allegati gli estratti dei conti correnti
bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è
sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che
ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle
entrate.
6. Alla trasmissione della dichiarazione e del
rendiconto di cui al comma 5 sono tenuti anche i candidati non
eletti.
Art. 8-ter. - 1. Le spese per la campagna elettorale
sostenute da ciascun partito, movimento o lista che partecipa
all'elezione dei rappresentati italiani al Parlamento europeo,
escluse quelle di cui al comma 2 dell'articolo 8-bis,
non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione
dell'importo di 20 centesimi di euro per il numero complessivo
di elettori della Repubblica iscritti nelle liste elettorali
delle circoscrizioni elettorali di cui alla presente legge
nelle quali è presente rispettivamente con liste o con
candidati.
Art. 8-quater. - 1. Alle elezioni dei rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo si applicano le disposizioni
di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n.
515, e successive modificazioni:
a) articolo 11;
b) articolo 12, intendendosi sostituiti i
Presidenti delle rispettive Camere e l'Ufficio elettorale
circoscrizionale con l'Ufficio elettorale nazionale;
c) articolo 13;
d) articolo 14, intendendosi le dichiarazioni e i
rendiconti riferiti all'articolo 8-bis della presente
legge;
e) articolo 15, comma 5, intendendosi la
dichiarazione riferita al comma 5 dell'articolo 8-bis
della presente legge; comma 6, intendendosi i limiti di spesa
ivi previsti riferiti a quelli di cui all'articolo 8-bis
della presente legge; comma 11, intendendosi riferito alle
dichiarazioni delle spese elettorali di cui al comma 5
dell'articolo 8-bis della presente legge; comma 13,
intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di
cui all'articolo 16 della medesima legge 10 dicembre 1993, n.
515; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa
quelli di cui all'articolo 8-ter della presente legge e
per contributo alle spese elettorali quello di cui
all'articolo 16 della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515;
comma 19, primo periodo.
2. Tutte le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente articolo devono intendersi raddoppiate
rispetto a quanto previsto dalla legge 10 dicembre 1993, n.
515, e successive modificazioni. L'importo delle sanzioni
irrogate in base al presente articolo è devoluto al Fondo
nazionale per le politiche sociali".