XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4652
Onorevoli Colleghi! - La Costituzione, all'articolo 29,
primo comma, afferma che "La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".
E alla norma costituzionale noi aggiungiamo, con la presente
proposta di legge, la specificazione "tra persone di sesso
diverso".
"Riconosce", scrive la Costituzione, a significare, come
si legge negli atti dell'Assemblea costituente, "la
preesistenza del diritto originario e imprescrittibile che ha
la famiglia per la sua costituzione, finalità e difesa", come
disse il relatore, onorevole Corsanego, aggiungendo che "lo
Stato non crea questo diritto che è preesistente, ma lo
riconosce, lo tutela e lo difende" (V. Falzone - F. Palermo -
F. Cosentino, La Costituzione della Repubblica italiana
illustrata con i lavori preparatori, Milano 1976, 107). E
l'onorevole Moro aggiunse che "dichiarando che la famiglia è
una società naturale si intende stabilire che la famiglia ha
una sua sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello
Stato, il quale, quando interviene si trova di fronte ad una
realtà che non può menomare né aumentare" (ivi, 108).
Un quadro di "carattere normativo", quello che abbiamo
richiamato, che è iscritto nella Carta fondamentale e nella
tradizione culturale del nostro Paese, con il quale "si vuole
infatti assegnare all'istituto familiare una autonomia
originaria, destinata a circoscrivere i poteri del futuro
legislatore in ordine alla sua regolamentazione" (Mortati,
ivi, 109). Un quadro culturale e normativo che abbiamo tenuto
presente nel rilevare l'esigenza di istituire un "Garante per
la famiglia" necessario a monitorare il presente per delineare
interventi più profondi sul piano normativo in settori di
specifico interesse economico e sociale: dalle condizioni
tributarie a cui è soggetta la famiglia a quelle lavorative
dei genitori, soprattutto delle mamme, sempre più impegnate
nel mondo del lavoro ai vari livelli di responsabilità
professionale.
Temi, questi, studiati e approfonditi un pò ovunque,
specie nell'Unione europea, in Italia anche a livello
governativo dacchè il Vice Presidente del Consiglio dei
ministri ha istituito un apposito gruppo di studio al quale ha
affidato il compito di approfondire gli aspetti economici e
sociali che in questi anni interessano le famiglie
italiane.
Prendendo lo spunto da questo complesso di approfondimenti
sull'istituto familiare, abbiamo definito le funzioni del
"Garante" che, senza interferire con attribuzioni in atto già
svolte da pubbliche amministrazioni, in particolare dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, neppure dopo
l'insediamento del nuovo "Osservatorio nazionale della
famiglia", vuole rappresentare una novità di grande rilievo e
di straordinaria potenzialità.
Infatti, con l'istituzione di una figura diretta
esplicitamente alla tutela della famiglia, intesa come
soggetto unitario di diritti, la presente proposta di legge
segna un passo avanti nella progressiva attuazione di un nuovo
modello di stato sociale.
Fino ad ora, infatti, secondo un modello di tipo
assistenziale, il benessere sociale è stato essenzialmente
perseguito in termini di esigui sussidi destinati
all'individuo svincolato dal contesto familiare, attraverso
l'erogazione di una varia gamma di prestazioni al cittadino
anziano, disoccupato, invalido, in maternità eccetera,
considerando una situazione di disagio isolata che prescindeva
dal suo inserimento in un contesto relazionale più ampio.
Queste forme di erogazione non hanno quasi mai determinato
un miglioramento effettivo di tali situazioni, ma hanno
comunque prodotto un deficit finanziario statale assai
rilevante, al punto da mettere in crisi il modello
assistenziale seguito e da imporre la ricerca di nuove forme
di solidarietà.
In sostanza, nel perseguimento del welfare non è
stato valorizzato un fattore fondamentale di benessere
discendente dal carattere relazionale legato all'essenza
stessa della persona. Questo benessere di tipo affettivo è
determinato da un ambito familiare, che si prende cura della
persona nella sua totalità e quindi anche delle situazioni di
disagio già ricordate (anzianità, malattia, eccetera). Un
ambito nel quale la persona è posta in grado di maturare la
propria personalità e di porsi in modo equilibrato e
produttivo nei confronti della società esterna e del mondo del
lavoro.
Se, dunque, il nuovo modello di Stato sociale considera la
persona nella sua totalità, deve trovare nuovi modi per
sostenere quella "società naturale", la famiglia, che
garantisce un benessere globale della persona. Lo prova il
fatto che l'aumento del benessere sociale generale non elimina
e forse, al contrario, sta alimentando un diffuso disagio
psico-sociale nella popolazione, come dimostra il pericoloso
aumento dell'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche.
Il benessere della famiglia si riverbera inevitabilmente
con un immediato rapporto "causa-effetto" sul benessere della
società, per cui rafforzare l'istituto della famiglia come
luogo di relazioni e come fonte di benessere, prima personale
e poi sociale, è quindi diventato urgente in un momento in cui
il disavanzo pubblico impedisce di continuare ad intraprendere
azioni isolate e frammentate senza alcuna strategia e
coordinamento derivanti da una visione di insieme.
Va aggiunto che recenti studi stanno valorizzando sempre
più il ruolo della famiglia come fonte non solo di benessere
globale per la persona nei sensi prima descritti, ma anche più
direttamente come fonte di "capitale sociale", inteso come
quell'insieme di valori che determinano un diretto beneficio
di carattere socio-economico per la società tutta. In
particolare questa risorsa viene considerata nell'ambito
dell'assistenza sanitaria che risulta di grande rilevanza
nella cura della persona. In tale caso, con "capitale sociale"
ci si riferisce alla capacità di attivare reti di solidarietà,
alla partecipazione nel lavoro di cura della persona,
all'integrazione tra servizi e risorse spontanee.
Ci si chiede, infatti, se le famiglie, per quanto attiene
alla salute, contribuiscano attivamente alla costruzione di
questo capitale sociale, oppure si limitino a consumarlo senza
sentire la responsabilità di un loro diretto
coinvolgimento.
La famiglia, come è noto, è il luogo privilegiato in cui
si forgiano gli stili di vita, dove prendono forma le
abitudini alimentari, ma anche l'educazione al controllo di
molte forme di uso-abuso: si pensi al fumo e all'alcool, ma
anche a quegli atteggiamenti tossicofili che preludono a ben
più gravi forme di tossicodipendenza. Il livello di protezione
familiare garantisce da possibili comportamenti a rischio, tra
cui vanno annoverati quelli legati ad una aggressività non
controllata. In una famiglia è possibile trovare quella forma
di benessere che nasce e si sviluppa sulla base di una buona
relazione con se stessi e con gli altri, nella certezza di
poter contare su di una potenziale relazione di cura, che
scatta tempestivamente al bisogno.
E' un dato che le famiglie garantiscono assistenza al 76
per cento degli anziani non autosufficienti, facendo
risparmiare al Servizio sanitario nazionale una cifra stimata
in circa 75 milioni di euro.
Ogni famiglia può diventare alternativamente problema o
risorsa. In altri termini, può contribuire efficacemente al
capitale sociale o può aver bisogno di mettere mano a questo
capitale per affrontare momenti di crisi, la cui portata è
superiore alle sue capacità.
Una famiglia strutturata in modo allargato, flessibile nei
ruoli, disponibile alla relazione di cura, solleva il Servizio
sanitario nazionale da una serie di richieste spesso complesse
e difficili da soddisfare. D'altra parte anche famiglie di
questo tipo, se esposte a forme di disagio molto gravi o
protratte nel tempo, necessitano di forme di supporto, per non
creare patologie ancora più difficili.
In definitiva il problema della famiglia si pone oggi
soprattutto come problema della rete sociale di aiuto della
reciproca presa in carico: l'indebolimento dei legami
affettivi crea un maggiore carico di lavoro per l'assistenza
pubblica, la coesione e la solidità della famiglia
nell'aiutare il malato ad affrontare meglio patologie gravi,
nonché l'anziano presente in famiglia ad evitare patologie
correlate alla solitudine, sono fonte di risparmio per la
pubblica finanza.
Cercare metodi per promuovere la vitalità di una società
essenziale per la persona ("naturale", come definita dalla
Costituzione) come è la famiglia, può restituirle un ruolo da
protagonista dell'agire sociale, in attuazione concreta del
modello di "sussidiarietà" orizzontale.
L'inserimento nella Costituzione del carattere
"sussidiario" dello Stato, infatti, impone la riconsiderazione
del ruolo degli organismi intermedi esistenti tra lo Stato
stesso e i singoli cittadini.
Il principio di sussidiarietà orizzontale costituisce una
scelta di valore ed implica il riconoscimento del ruolo di
protagonista del privato nello svolgimento dell'azione
pubblica.
Esso costituisce "il criterio propulsivo in coerenza al
quale deve da ora svilupparsi, nell'ambito della società
civile, il rapporto tra pubblico e privato anche nella
realizzazione delle finalità di carattere collettivo"
(Consiglio di Stato, parere n. 1794 del 2002).
In realtà occorre rilevare che già da alcuni anni lo Stato
sta riscoprendo l'importante ruolo del privato nell'ambito
sociale: si pensi a tutta l'attività svolta dagli organismi
"no-profit" in vari settori, specie in quello assistenziale
(agli anziani, ai tossicodipendenti, ai malati terminali) di
tutela del patrimonio artistico, dell'istruzione. E qualche
riconoscimento c'è stato, in sede legislativa, con una
disciplina di alleggerimento degli oneri fiscali per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
(decreto legislativo n. 460 del 1997 recante "Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale"; sono di
diritto considerate ONLUS le organizzazioni non governative
regolate dalla legge n. 49 del 1987). E di recente la legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali (legge n. 328 del 2000), nel
riconoscere il ruolo fondamentale dell'azione dei privati in
tale ambito, ha esplicitamente preso atto del compito
essenziale svolto dalla famiglia nella formazione e nella cura
della persona, nella promozione del benessere e nel
perseguimento della coesione sociale (articolo 16).
Il dettato costituzionale afferma (articolo 118, quarto
comma) che gli enti pubblici (Stato, province, comuni,
eccetera) "favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale".
"Favoriscono", dunque, termine dal quale risulta evidente
che tale enunciazione non può essere ricondotta al
riconoscimento delle attività che i privati già svolgono,
fruendo di quelle libertà fondamentali già riconosciute dalla
Costituzione. In tale prospettiva, infatti, il principio di
sussidiarietà costituirebbe solo una enunciazione di principio
e sarebbe del tutto superfluo. Tale criterio si inserisce
invece in una norma di carattere organizzativo che riguarda la
suddivisione delle competenze amministrative: il secondo comma
riguarda la primarietà dei comuni nello svolgimento
dell'azione amministrativa, il quarto comma l'azione dei
cittadini.
Ne consegue che l'enunciazione ha rilevanza
"organizzativa", nel senso che lo Stato riconosce la
competenza dei cittadini allo svolgimento delle funzioni
pubbliche e che - pertanto - ne favorisce l'azione.
Sicchè il termine "favorire" deve essere inteso nel senso
di far "assumere una posizione prioritaria al privato rispetto
al pubblico anche in settori sinora riservati alla competenza
esclusiva degli apparati amministrativi" (Consiglio di Stato
parere n. 1794 del 2002). E per questo si rende necessario il
sostegno economico a tale azione, come pacificamente
riconosciuto anche per la sussidiarietà verticale: ovvero lo
Stato deve mettere in grado i cittadini di svolgere attività
nell'interesse sociale, senza che questo costituisca un
personale e gravoso onere per i medesimi.
Si confida nel fatto che in tale modo si darà avvio ad un
processo virtuoso nel quale le famiglie avranno la possibilità
di diventare protagoniste dell'azione sociale, uscendo dal
binomio puramente liberalista di "Stato-mercato" o
"Stato-individuo". Il modello sussidiario valorizzando,
infatti, le formazioni intermedie promuove anche il vasto
campo del privato sociale, da sempre all'avanguardia
nell'aprire nuovi orizzonti di solidarietà nei confronti dei
soggetti più deboli ed emarginati.
Quanto al testo della proposta di legge, che consta di un
unico articolo, il comma 2 chiarisce che l'istituzione del
Garante costituisce una forma concreta di attuazione
dell'articolo 29 della Costituzione.
Infatti, sebbene da tale disposizione costituzionale (e
dai successivi articoli 30 e 31) emerga un evidente favor
familiae, non si può negare che l'istituto familiare sia
stato sostanzialmente penalizzato - sotto il profilo economico
e fiscale - nel corso degli anni e che le varie provvidenze
erogate abbiano carattere sostanzialmente simbolico.
Le funzioni del Garante sono essenzialmente quelle di
studiare l'impatto della normativa esistente ai fini di una
valutazione complessiva della reale capacità di incidenza di
tale normativa sulla vitalità del soggetto "famiglia", allo
scopo di favorire un ottimale impiego delle risorse che sono
destinate a interventi di sostegno alla famiglia stessa.
Interventi per la casa, la scuola, l'urbanistica, gli
aspetti tariffari e fiscali, di qualità della vita e della
salute, devono essere unitariamente considerati per evitare
che un'azione - seppure in sé positiva - possa in realtà non
garantire effettivamente un miglioramento del benessere
economico e sociale della famiglia perché magari non
coordinati o addirittura in contrapposizione tra di loro.
Per tale motivo si prevede la possibilità per il Garante
di suggerire iniziative di carattere normativo o
amministrativo generale, che possano correggere eventuali
distorsioni di sistema, o introdurre interventi innovativi sul
ruolo dell'istituto familiare.
Al Garante sono attribuite funzioni consultive in ordine
alle iniziative legislative o di carattere amministrativo
generale (determinazione delle tariffe elettriche) che hanno
incidenza sul regime familiare.
I compiti così delineati non comportano variazioni
dell'attuale assetto delle competenze, considerato che il
Garante ha funzioni di carattere essenzialmente di impulso e
consultive.
Il comma 3 assegna al Garante compiti di tutela
dell'immagine della famiglia in relazione ai messaggi
veicolati dai mass media e dalla pubblicità. In questo
senso la novità più importante, considerata l'autorevolezza
del Garante, sta nella facoltà che il Garante formuli un
pubblico richiamo nei confronti di coloro che trasmettono o
pubblicano messaggi lesivi della dignità familiare.
Il Garante non si limita tuttavia a contrastare azioni che
ledono l'immagine della famiglia, ma attua una azione di
promozione della stessa, attraverso studi, convegni e campagne
di comunicazione.
Il comma 5 prevede una collaborazione istituzionale tra il
Garante e le associazioni familiari che promuovono la
famiglia, iscritte in un particolare Albo tenuto dallo stesso
Garante.
Il Garante, sebbene inserito strutturalmente nella
Presidenza del Consiglio dei ministri è organo dotato di piena
autonomia. E' scelto tra persone dai requisiti morali e
professionali elevati, tali da far ritenere che la funzione
venga svolta con la massima serietà e in effettiva promozione
e rispetto dell'istituto familiare come disegnato dalla
Costituzione. Dura in carica cinque anni e può essere
confermato per una sola volta.
Il Garante si avvale della collaborazione di cinque
professionisti qualificati, quali un docente universitario, un
magistrato ordinario, amministrativo, contabile o avvocato
dello Stato, un dirigente dello Stato, un esperto di
comunicazione e un rappresentante delle associazioni iscritte
all'Albo di cui al comma 5.
Considerato il valore sociale della funzione svolta dal
Garante, non si è ritenuto di dover prevedere un trattamento
economico elevato, per sottolineare lo spirito volontaristico
che deve essere proprio di una personalità di "elevate doti
morali" che si presta a svolgere un compito di grande impatto
sociale. In sostanza si è voluto che tale ruolo sia
"appetibile" solo per le sue funzioni, non per la
remunerazione.
Considerata la rilevanza sociale della materia trattata
dal Garante, questi deve riferire annualmente al Parlamento
sia sull'attività svolta che sullo stato complessivo della
normativa in materia familiare, in merito alla quale dovrà
suggerire eventuali modifiche ritenute opportune.
Il Garante dovrà anche riferire sull'utilizzo delle somme
poste a sua disposizione e rendere il conto della gestione
alla Corte dei conti.