XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4652




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Ufficio del Garante per la famiglia, di seguito denominato "Garante".
        2. Al fine di dare attuazione all'articolo 29, primo comma, della Costituzione, il Garante valuta l'impatto della normativa vigente in materia fiscale, economica e sociale sulla situazione e sul benessere morale e materiale della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio tra persone di sesso diverso, che si realizza attraverso la comunione di vita, l'assistenza e lo sviluppo responsabile dei suoi componenti. Il Garante propone al Governo le misure, anche di carattere normativo, più idonee alla tutela e all'incremento di tale benessere, avvalendosi della collaborazione delle associazioni familiari iscritte all'Albo di cui al comma 5. Esso è consultato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici quando lo ritengono utile ai fini delle attività legislative e amministrative di rispettiva competenza.
        3. Il Garante, al fine di tutelare l'immagine della famiglia nei mezzi di comunicazione e pubblicitari, richiama pubblicamente i responsabili della trasmissione o pubblicazione di messaggi lesivi della dignità familiare, investendo altresì del caso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
        4. Il Garante riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta proponendo le riforme che ritiene opportune per l'incremento del benessere della famiglia.
        5. Le associazioni operanti nel settore della tutela della famiglia sono iscritte in un apposito Albo tenuto presso l'Ufficio del Garante. L'iscrizione all'Albo è gratuita.
        6. Il Garante opera in piena autonomia ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio del ministri, tra persone di elevate doti morali con specifica esperienza nel settore delle problematiche giuridiche, economiche e sociali concernenti la famiglia. Il Garante resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. Nella sua attività il Garante è coadiuvato da un comitato di cinque membri, nominati, su proposta del Garante stesso, dal Presidente del Consiglio dei ministri, e scelti rispettivamente tra i docenti universitari, i magistrati e gli avvocati dello Stato, gli alti dirigenti dello Stato, gli esperti di comunicazione i dirigenti delle associazioni iscritte all'Albo di cui al comma 5. Se dipendente pubblico, il Garante è obbligatoriamente collocato fuori ruolo. Il decreto di nomina stabilisce la misura dell'indennità di carica che non può essere superiore a 20 mila euro annui lordi per il Garante e a 10 mila euro annui lordi per i componenti del comitato.
        7. La Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione del Garante le occorrenti risorse umane e strumentali.
        8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 100 mila euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        9. Ogni anno il Garante rende il conto della propria gestione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio.



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