XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4652
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituito l'Ufficio del Garante per la famiglia, di seguito
denominato "Garante".
2. Al fine di dare attuazione all'articolo 29, primo
comma, della Costituzione, il Garante valuta l'impatto della
normativa vigente in materia fiscale, economica e sociale
sulla situazione e sul benessere morale e materiale della
famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio tra
persone di sesso diverso, che si realizza attraverso la
comunione di vita, l'assistenza e lo sviluppo responsabile dei
suoi componenti. Il Garante propone al Governo le misure,
anche di carattere normativo, più idonee alla tutela e
all'incremento di tale benessere, avvalendosi della
collaborazione delle associazioni familiari iscritte all'Albo
di cui al comma 5. Esso è consultato dalle amministrazioni e
dagli enti pubblici quando lo ritengono utile ai fini delle
attività legislative e amministrative di rispettiva
competenza.
3. Il Garante, al fine di tutelare l'immagine della
famiglia nei mezzi di comunicazione e pubblicitari, richiama
pubblicamente i responsabili della trasmissione o
pubblicazione di messaggi lesivi della dignità familiare,
investendo altresì del caso l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
4. Il Garante riferisce annualmente alle Camere
sull'attività svolta proponendo le riforme che ritiene
opportune per l'incremento del benessere della famiglia.
5. Le associazioni operanti nel settore della tutela della
famiglia sono iscritte in un apposito Albo tenuto presso
l'Ufficio del Garante. L'iscrizione all'Albo è gratuita.
6. Il Garante opera in piena autonomia ed è nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio del ministri, tra persone di elevate doti morali con
specifica esperienza nel settore delle problematiche
giuridiche, economiche e sociali concernenti la famiglia. Il
Garante resta in carica cinque anni e può essere confermato
una sola volta. Nella sua attività il Garante è coadiuvato da
un comitato di cinque membri, nominati, su proposta del
Garante stesso, dal Presidente del Consiglio dei ministri, e
scelti rispettivamente tra i docenti universitari, i
magistrati e gli avvocati dello Stato, gli alti dirigenti
dello Stato, gli esperti di comunicazione i dirigenti delle
associazioni iscritte all'Albo di cui al comma 5. Se
dipendente pubblico, il Garante è obbligatoriamente collocato
fuori ruolo. Il decreto di nomina stabilisce la misura
dell'indennità di carica che non può essere superiore a 20
mila euro annui lordi per il Garante e a 10 mila euro annui
lordi per i componenti del comitato.
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri mette a
disposizione del Garante le occorrenti risorse umane e
strumentali.
8. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 100 mila euro per l'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
9. Ogni anno il Garante rende il conto della propria
gestione alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti
per la regione Lazio.