XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4643




        Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese, fin dal 1939, si è dotato di una legislazione tuttora attuale, come ha confermato il suo recepimento nel testo unico del 1999, (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490), di una efficace disciplina di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
        Ciò non di meno, l'esperienza maturata è valsa a dimostrare come siano ancora sostanziali gli spazi concessi al legislatore per migliorare l'efficacia della tutela.
        Se molti dei possibili interventi verrebbero a comportare, direttamente o indirettamente, un onere per lo Stato e per tale ragione essi appaiono difficilmente proponibili nell'attuale situazione finanziaria del Paese, altri disposti normativi richiedono soltanto l'iniziativa del legislatore e per tale ragione non vi è ragione di frapporre ritardi all'approvazione di provvedimenti che possono migliorare la tutela dei beni culturali sul cui valore ed importanza, anche economica, non mette conto di dover spendere parole.
        In tale prospettiva si inserisce la presente proposta di legge.
        Si è, infatti, notato come i beni immobili di proprietà privata previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 siano inevitabilmente sottoposti al rischio di degrado che deriva loro dall'essere destinati, principalmente per effetto di disposizioni ereditarie ma talvolta anche per effetto di atti a titolo particolare, ad una comproprietà oppure alla suddivisione in diverse parti appartenenti a diversi proprietari.
        E' ovvio che la presenza di più comproprietari rende meno agevole qualsiasi decisione in ordine ad un unitario utilizzo del bene e, soprattutto, in ordine all'opportunità di sostenere le indispensabili spese di manutenzione di cui questi beni per la loro natura e per la vetustà che, di regola, li accomuna, particolarmente abbisognano.
        Anche la suddivisione del bene in diverse parti con differenti proprietari ci porta ad avere destinazioni ed utilizzi diversi e distinti livelli nonché qualità manutentive con l'effetto che il bene viene a perdere di unitarietà e, infine, l'originaria identità.
        I beni in questione sono stati, di regola, oggetto di un'unica iniziativa edificatoria e sono stati l'oggetto di un unico originario disegno ancorché, spesso, con il tempo vi siano state modifiche ed integrazioni.
        Ad ogni buon conto i beni immobili previsti dal citato articolo 2, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 sono tali quando il Ministero ne abbia dichiarato "l'interesse particolarmente importante".
        Tale dichiarazione consente di identificare esattamente l'oggetto della tutela così che, in tale modo, può anche desumersi quale sia la misura dell'interesse pubblico a conservare l'unitarietà del bene che di quella tutela è oggetto.
        L'articolo 1 della proposta sancisce il principio secondo cui lo Stato riconosce la funzione di cooperazione e di collaborazione svolta dai privati nella conservazione degli immobili di interesse culturale di loro proprietà.
        L'articolo 2 stabilisce un diritto di prelazione in ogni caso di trasferimento della proprietà a titolo oneroso, anche per effetto di una procedura esecutiva, a favore dei comproprietari, in proporzione delle rispettive quote.
        L'articolo 3 disciplina il procedimento e le modalità per l'esercizio della citata prelazione.
        L'articolo 4 sancisce il principio di prevalenza della prelazione dello Stato, prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, rispetto a quella dei comproprietari privati.




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