XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4643
Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese, fin dal 1939, si
è dotato di una legislazione tuttora attuale, come ha
confermato il suo recepimento nel testo unico del 1999, (testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490), di una efficace disciplina di tutela
dei beni culturali e paesaggistici.
Ciò non di meno, l'esperienza maturata è valsa a
dimostrare come siano ancora sostanziali gli spazi concessi al
legislatore per migliorare l'efficacia della tutela.
Se molti dei possibili interventi verrebbero a comportare,
direttamente o indirettamente, un onere per lo Stato e per
tale ragione essi appaiono difficilmente proponibili
nell'attuale situazione finanziaria del Paese, altri disposti
normativi richiedono soltanto l'iniziativa del legislatore e
per tale ragione non vi è ragione di frapporre ritardi
all'approvazione di provvedimenti che possono migliorare la
tutela dei beni culturali sul cui valore ed importanza, anche
economica, non mette conto di dover spendere parole.
In tale prospettiva si inserisce la presente proposta di
legge.
Si è, infatti, notato come i beni immobili di proprietà
privata previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a),
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490
del 1999 siano inevitabilmente sottoposti al rischio di
degrado che deriva loro dall'essere destinati, principalmente
per effetto di disposizioni ereditarie ma talvolta anche per
effetto di atti a titolo particolare, ad una comproprietà
oppure alla suddivisione in diverse parti appartenenti a
diversi proprietari.
E' ovvio che la presenza di più comproprietari rende meno
agevole qualsiasi decisione in ordine ad un unitario utilizzo
del bene e, soprattutto, in ordine all'opportunità di
sostenere le indispensabili spese di manutenzione di cui
questi beni per la loro natura e per la vetustà che, di
regola, li accomuna, particolarmente abbisognano.
Anche la suddivisione del bene in diverse parti con
differenti proprietari ci porta ad avere destinazioni ed
utilizzi diversi e distinti livelli nonché qualità manutentive
con l'effetto che il bene viene a perdere di unitarietà e,
infine, l'originaria identità.
I beni in questione sono stati, di regola, oggetto di
un'unica iniziativa edificatoria e sono stati l'oggetto di un
unico originario disegno ancorché, spesso, con il tempo vi
siano state modifiche ed integrazioni.
Ad ogni buon conto i beni immobili previsti dal citato
articolo 2, comma 1, lettera a), del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 490 del 1999 sono tali quando il
Ministero ne abbia dichiarato "l'interesse particolarmente
importante".
Tale dichiarazione consente di identificare esattamente
l'oggetto della tutela così che, in tale modo, può anche
desumersi quale sia la misura dell'interesse pubblico a
conservare l'unitarietà del bene che di quella tutela è
oggetto.
L'articolo 1 della proposta sancisce il principio secondo
cui lo Stato riconosce la funzione di cooperazione e di
collaborazione svolta dai privati nella conservazione degli
immobili di interesse culturale di loro proprietà.
L'articolo 2 stabilisce un diritto di prelazione in ogni
caso di trasferimento della proprietà a titolo oneroso, anche
per effetto di una procedura esecutiva, a favore dei
comproprietari, in proporzione delle rispettive quote.
L'articolo 3 disciplina il procedimento e le modalità per
l'esercizio della citata prelazione.
L'articolo 4 sancisce il principio di prevalenza della
prelazione dello Stato, prevista dal citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 490 del 1999, rispetto a quella dei
comproprietari privati.