XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4643




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. In ottemperanza ai princìpi generali di tutela e valorizzazione dei beni immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, lo Stato riconosce la funzione di cooperazione e di collaborazione svolta dai privati, siano essi persone fisiche, organismi con fine di lucro o no profit, finalizzata alla conservazione, al sostegno e alla promozione degli immobili di interesse culturale di loro proprietà.
        2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire l'assolvimento della funzione dei privati prevista dal comma 1 tramite mezzi idonei che permettano ai beni immobili dal riconosciuto valore culturale di rimanere, ovvero ritornare, integri nella loro unitarietà d'insieme.


Art. 2.

(Diritto di prelazione).

        1. In caso di trasferimento a titolo oneroso, anche per effetto di una procedura esecutiva o concorsuale, di una parte di proprietà indivisa o della proprietà esclusiva di parte di un bene immobile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano le disposizioni della presente legge.
        2. In caso di trasferimento di una quota di proprietà indivisa del bene immobile di cui al comma 1, hanno diritto di prelazione i comproprietari ciascuno in proporzione alla quota posseduta.
        3. In caso di trasferimento della proprietà esclusiva su di una porzione del bene immobile di cui al comma 1 la prelazione spetta a chi ha in proprietà esclusiva la porzione del medesimo immobile che ha maggiore superficie calpestabile.


Art. 3.

(Procedimento).

        1. Il proprietario che intende alienare parte dell'immobile ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, deve notificare la proposta di alienazione oltre che al Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ai titolari, ai comproprietari o ai proprietari esclusivi delle porzioni del medesimo immobile, trasmettendo il contratto preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il soggetto cui spetta il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 2 deve esercitare il suo diritto entro il termine di sessanta giorni.
        2. Nel caso di cui il titolare del diritto di prelazione di cui all'articolo 2, comma 2, non eserciti il diritto di prelazione nel termine di cui al comma 1 del presente articolo o non provveda al pagamento del prezzo nel termine di cui al comma 5, il diritto è esercitato dal proprietario esclusivo della porzione dell'immobile che nel medesimo termine di sessanta giorni ha comunicato la propria volontà di esercitare la prelazione a condizione che essa non sia tempestivamente esercitata, ai sensi del citato articolo 2, comma 3, da altro proprietario di una maggiore porzione di immobile.
        3. Qualora il proprietario non provveda alla comunicazione di cui al comma 2 o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla data di trascrizione del contratto di compravendita, riscattare la porzione di immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
        4. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 3, qualsiasi proprietario può esercitare il riscatto e il relativo atto deve essere notificato a tutti i proprietari esclusivi di altre porzioni dell'immobile e deve intendersi condizionato al fatto che, entro sessanta giorni dalla notifica, nessun proprietario di porzioni di maggiore superficie calpestabile eserciti il riscatto. In presenza di più atti di riscatto è valido solo quello proveniente dal proprietario della porzione di maggiore superficie calpestabile.
        5. Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di sei mesi, decorrenti dal sessantesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario alienante, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
        6. In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito, il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito.


Art. 4.

(Prevalenza della prelazione dello Stato).

        1. I diritti di prelazione previsti dalla presente legge non producono effetto ove la prelazione sia esercitata dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi di quanto disposto dagli articoli 59 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, oppure da uno dei soggetti di cui all'articolo 61 del medesimo testo unico.



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