XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4643
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. In ottemperanza ai princìpi generali di tutela e
valorizzazione dei beni immobili di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, lo Stato
riconosce la funzione di cooperazione e di collaborazione
svolta dai privati, siano essi persone fisiche, organismi con
fine di lucro o no profit, finalizzata alla
conservazione, al sostegno e alla promozione degli immobili di
interesse culturale di loro proprietà.
2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a
favorire l'assolvimento della funzione dei privati prevista
dal comma 1 tramite mezzi idonei che permettano ai beni
immobili dal riconosciuto valore culturale di rimanere, ovvero
ritornare, integri nella loro unitarietà d'insieme.
Art. 2.
(Diritto di prelazione).
1. In caso di trasferimento a titolo oneroso, anche per
effetto di una procedura esecutiva o concorsuale, di una parte
di proprietà indivisa o della proprietà esclusiva di parte di
un bene immobile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, si applicano le disposizioni della
presente legge.
2. In caso di trasferimento di una quota di proprietà
indivisa del bene immobile di cui al comma 1, hanno diritto di
prelazione i comproprietari ciascuno in proporzione alla quota
posseduta.
3. In caso di trasferimento della proprietà esclusiva su
di una porzione del bene immobile di cui al comma 1 la
prelazione spetta a chi ha in proprietà esclusiva la porzione
del medesimo immobile che ha maggiore superficie
calpestabile.
Art. 3.
(Procedimento).
1. Il proprietario che intende alienare parte
dell'immobile ai sensi dell'articolo 2 della presente legge,
deve notificare la proposta di alienazione oltre che al
Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 69 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ai titolari,
ai comproprietari o ai proprietari esclusivi delle porzioni
del medesimo immobile, trasmettendo il contratto preliminare
di compravendita in cui devono essere indicati il nome
dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme
pattuite compresa la clausola per l'eventualità della
prelazione. Il soggetto cui spetta il diritto di prelazione ai
sensi dell'articolo 2 deve esercitare il suo diritto entro il
termine di sessanta giorni.
2. Nel caso di cui il titolare del diritto di prelazione
di cui all'articolo 2, comma 2, non eserciti il diritto di
prelazione nel termine di cui al comma 1 del presente articolo
o non provveda al pagamento del prezzo nel termine di cui al
comma 5, il diritto è esercitato dal proprietario esclusivo
della porzione dell'immobile che nel medesimo termine di
sessanta giorni ha comunicato la propria volontà di esercitare
la prelazione a condizione che essa non sia tempestivamente
esercitata, ai sensi del citato articolo 2, comma 3, da altro
proprietario di una maggiore porzione di immobile.
3. Qualora il proprietario non provveda alla comunicazione
di cui al comma 2 o il prezzo indicato sia superiore a quello
risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al
diritto di prelazione può, entro un anno dalla data di
trascrizione del contratto di compravendita, riscattare la
porzione di immobile dall'acquirente e da ogni altro
successivo avente causa.
4. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 3, qualsiasi
proprietario può esercitare il riscatto e il relativo atto
deve essere notificato a tutti i proprietari esclusivi di
altre porzioni dell'immobile e deve intendersi condizionato al
fatto che, entro sessanta giorni dalla notifica, nessun
proprietario di porzioni di maggiore superficie calpestabile
eserciti il riscatto. In presenza di più atti di riscatto è
valido solo quello proveniente dal proprietario della porzione
di maggiore superficie calpestabile.
5. Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il
versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro
il termine di sei mesi, decorrenti dal sessantesimo giorno
dall'avvenuta notifica da parte del proprietario alienante,
salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.
6. In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è
differito, il trasferimento della proprietà è sottoposto alla
condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine
stabilito.
Art. 4.
(Prevalenza della prelazione dello Stato).
1. I diritti di prelazione previsti dalla presente legge
non producono effetto ove la prelazione sia esercitata dal
Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi di
quanto disposto dagli articoli 59 e seguenti del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
oppure da uno dei soggetti di cui all'articolo 61 del medesimo
testo unico.