XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4641




        Onorevoli Colleghi! - La cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario è attualmente incentrata (articolo 88 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) sulla relazione svolta dal solo rappresentante del pubblico ministero (procuratore generale presso la Corte di cassazione e, nei singoli distretti, procuratore generale presso la corte d'appello) sull'amministrazione della giustizia; non è invece previsto che, nel medesimo contesto e prima della formale dichiarazione di apertura dell'anno giudiziario, intervenga, su quel tema, un rappresentante dell'ordine forense.
        L'assenza del contraddittorio tra l'organo d'accusa e la difesa, proprio in tali solenni occasioni, appare in disarmonia con il principio costituzionale di parità delle parti "in ogni processo" (articolo 111, secondo comma, della Costituzione) e, comunque, impedisce che queste cerimonie valgano come momento di produttivo e aperto confronto sui temi della giustizia, bene condiviso dall' intera collettività.
        Per la prima volta, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2004, il presidente del Consiglio nazionale forense non ha presenziato alla cerimonia presso la Corte di cassazione e analoga determinazione hanno assunto quasi tutti gli organi forensi nei vari distretti di corte d'appello, per sottolineare l'impossibilità di dare voce, con propri argomenti, alla posizione, alle aspettative e alle sollecitazioni di chi, nel processo, svolge l'attività di difesa.
        Si è appreso, al proposito, che una comunicazione della vicepresidenza del Consiglio superiore della magistratura aveva reso nota l'impossibilità di accogliere la richiesta, da tempo avanzata dal Consiglio nazionale forense, di ammettere un intervento del rappresentante di quest'organo in seno alla cerimonia svolta presso la Corte di cassazione, perché, in quell'ambito, "è previsto che abbia luogo solo la relazione del procuratore generale". Questa motivazione del rifiuto, esaurita dal richiamo alla lettera della legge, parrebbe suggerire che, pur nella consapevolezza del giusto fondamento sostanziale della richiesta, non si era potuto darle seguito per l'attuale formulazione della norma che disciplina il rito d'inaugurazione dell'anno giudiziario.
        Del resto, presso alcuni distretti di corte d'appello, per iniziativa dei rispettivi presidenti, si è già affermata la prassi di accordare la parola ad un rappresentante dell'avvocatura, dopo l'intervento del pubblico ministero, analogamente a quanto accade nel processo penale e allo scopo di porre rimedio allo squilibrio che deriverebbe dalla più stretta osservanza del dettato normativo.
        Con la presente iniziativa si propone dunque l'introduzione dell'articolo 88-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recependo la consuetudine garantista cui si è appena fatto riferimento e riconoscendo l'irrinunciabile ruolo istituzionale da sempre affidato all'ordine forense.




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