XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4641
Onorevoli Colleghi! - La cerimonia d'inaugurazione
dell'anno giudiziario è attualmente incentrata (articolo 88
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12) sulla relazione svolta dal solo
rappresentante del pubblico ministero (procuratore generale
presso la Corte di cassazione e, nei singoli distretti,
procuratore generale presso la corte d'appello)
sull'amministrazione della giustizia; non è invece previsto
che, nel medesimo contesto e prima della formale dichiarazione
di apertura dell'anno giudiziario, intervenga, su quel tema,
un rappresentante dell'ordine forense.
L'assenza del contraddittorio tra l'organo d'accusa e la
difesa, proprio in tali solenni occasioni, appare in
disarmonia con il principio costituzionale di parità delle
parti "in ogni processo" (articolo 111, secondo comma, della
Costituzione) e, comunque, impedisce che queste cerimonie
valgano come momento di produttivo e aperto confronto sui temi
della giustizia, bene condiviso dall' intera collettività.
Per la prima volta, in occasione dell'inaugurazione
dell'anno giudiziario 2004, il presidente del Consiglio
nazionale forense non ha presenziato alla cerimonia presso la
Corte di cassazione e analoga determinazione hanno assunto
quasi tutti gli organi forensi nei vari distretti di corte
d'appello, per sottolineare l'impossibilità di dare voce, con
propri argomenti, alla posizione, alle aspettative e alle
sollecitazioni di chi, nel processo, svolge l'attività di
difesa.
Si è appreso, al proposito, che una comunicazione della
vicepresidenza del Consiglio superiore della magistratura
aveva reso nota l'impossibilità di accogliere la richiesta, da
tempo avanzata dal Consiglio nazionale forense, di ammettere
un intervento del rappresentante di quest'organo in seno alla
cerimonia svolta presso la Corte di cassazione, perché, in
quell'ambito, "è previsto che abbia luogo solo la relazione
del procuratore generale". Questa motivazione del rifiuto,
esaurita dal richiamo alla lettera della legge, parrebbe
suggerire che, pur nella consapevolezza del giusto fondamento
sostanziale della richiesta, non si era potuto darle seguito
per l'attuale formulazione della norma che disciplina il rito
d'inaugurazione dell'anno giudiziario.
Del resto, presso alcuni distretti di corte d'appello, per
iniziativa dei rispettivi presidenti, si è già affermata la
prassi di accordare la parola ad un rappresentante
dell'avvocatura, dopo l'intervento del pubblico ministero,
analogamente a quanto accade nel processo penale e allo scopo
di porre rimedio allo squilibrio che deriverebbe dalla più
stretta osservanza del dettato normativo.
Con la presente iniziativa si propone dunque
l'introduzione dell'articolo 88-bis dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
recependo la consuetudine garantista cui si è appena fatto
riferimento e riconoscendo l'irrinunciabile ruolo
istituzionale da sempre affidato all'ordine forense.