XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4641
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 88 dell'ordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il
seguente:
"Art. 88-bis. (Intervento dei rappresentanti
dell'ordine forense all'inaugurazione dell'anno giudiziario).
- 1. Nella cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario,
sull'amministrazione della giustizia intervengono il
presidente del Consiglio nazionale forense, dopo la relazione
del procuratore generale presso la Corte di cassazione, e il
presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati che ha
sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello, dopo la
relazione del procuratore generale presso la corte
d'appello".