XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4641




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 88 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

        "Art. 88-bis. (Intervento dei rappresentanti dell'ordine forense all'inaugurazione dell'anno giudiziario). - 1. Nella cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario, sull'amministrazione della giustizia intervengono il presidente del Consiglio nazionale forense, dopo la relazione del procuratore generale presso la Corte di cassazione, e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello, dopo la relazione del procuratore generale presso la corte d'appello".



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