XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4639
Onorevoli Colleghi! - Le vicende che hanno colpito
nelle ultime settimane la Parmalat hanno sollevato alcune
questioni ineludibili per lo sviluppo del capitalismo
italiano. La crisi del gruppo Parmalat, e la vera e propria
truffa sistematica a danno dei risparmiatori, non sono altro
che l'ultimo anello di una catena lunga di scandali e truffe,
che comprende Cirio, Enron, Ahold.
Ognuna di queste crisi rappresenta una storia a se stante,
così come le caratteristiche ed i problemi del capitalismo
statunitense non sono identici a quelli dell'economia
nostrana. Nella "vicenda Parmalat" colpiscono l'entità
dell'ammanco ed il fatto che si tratti di una truffa
scientifica perpetuata per un decennio da una famiglia di
imprenditori, con la complicità o la negligenza di banche,
istituzioni finanziarie e organi di controllo. La
preoccupazione più consistente, che accomuna tutti gli
scandali finanziari recenti, è che nessuno dei, molti, presìdi
a tutela della legalità e della correttezza abbiano
funzionato: né quelli endosocietari, né i revisori dei conti,
né le autorità di vigilanza sul mercato o sulle banche.
Di certo, le responsabilità sono diversamente ripartite
tra tali soggetti, perché diversi sono ruoli e competenze, ma
la prima sensazione è quella di una crisi "di sistema", poiché
in relazione ai diversi profili critici e alle diverse
illegalità mai si è accesa una spia negli organi di vigilanza
o di controllo, mai si è attivata la dialettica tra organi
societari che dovrebbe essere, sulla carta, il presidio della
corretta amministrazione.
Giustamente, si è osservato che la vicenda Parmalat (così
come il "caso Cirio") non possa essere considerata una
malversazione provinciale orchestrata da quattro ragionieri
con forte spirito d'inventiva ed altrettanta, forte
propensione a delinquere. La vicenda si presenta, al
contrario, come il connubio paradigmatico del capitalismo
familiare italiano con gli strumenti messi a disposizione
dalla grande finanza internazionale. Alla tradizionale e
pervicace ritrosia delle famiglie imprenditoriali italiane ad
aprirsi al mercato, fa da pendant una straordinaria
dimestichezza con la finanza globalizzata e con spericolate
architetture societarie e finanziarie che trovano il loro
naturale basamento nei paradisi fiscali e legali.
Chi controllava la Parmalat, infatti, pur avendo costruito
un'architettura di gruppo complessa e diramata in molti Paesi,
trattava il gruppo come se fosse "cosa propria", ossia come se
fosse un'impresa unipersonale suddivisa in rami aziendali, tra
cui egli avrebbe potuto disporre liberamente flussi
finanziari. Ma questa logica, sulla carta, non dovrebbe essere
compatibile con il fatto di avere costituito un gruppo
societario di quelle dimensioni.
Per questa ragione il crack della Parmalat potrebbe
essere letto come l'emersione di una crisi di crescita del
tradizionale modello di capitalismo familiare italiano,
incapace di fare il salto di qualità a strutture organizzative
e gestionali svincolate dal volere della famiglia di comando.
Nel gruppo Parmalat, infatti, sia il consiglio di
amministrazione che gli organi di controllo interni e le
società di revisione erano espressione direttamente o
mediatamente del socio di controllo. L'intreccio e la
dipendenza di interessi, però, si estendono ben oltre i
confini dell'impresa, ed invadono il territorio circostante:
le stesse house-bank locali erano strettamente legate
per interessi e partecipazioni alla stessa Parmalat e alla
famiglia di riferimento.
Colpisce, infine, come questa vicenda metta in discussione
paradigmi interpretativi sul funzionamento dell'impresa che
sembravano consolidati. Si è usi sostenere, infatti, che la
proprietà concentrata, a fronte di alcuni svantaggi, abbia il
vantaggio di ridurre i costi di agenzia tra soci e
amministratori, costi che, al contrario, sarebbero alti quando
la proprietà azionaria è diffusa tra innumerevoli azionisti, a
causa della distanza che separa questi ultimi dagli
amministratori.
La vicenda Parmalat insegna proprio l'opposto, ossia che
non è sufficiente occuparsi dei rapporti tra soci ed
amministratori e del rischio che questi ultimi non perseguano
gli interessi dei primi, ma che l'ordinamento deve assicurare
meccanismi e regole che tutelino anche le aspettative di
soggetti, come i risparmiatori e i lavoratori, diversi dagli
azionisti, creando meccanismi effettivi di controllo e di
verifica continua da parte di soggetti non legati al socio di
maggioranza.
A fronte di questi avvenimenti, è necessario che
l'ordinamento italiano reagisca in maniera simile, sotto il
profilo del metodo, a come gli USA reagirono al caso Enron.
Negli USA, infatti, si verificò non solo una reazione
legislativa, ma anche civile e ad alto contenuto simbolico.
Anche
in Italia non si può affidare la soluzione esclusivamente
alla legge e sono necessari un visibile scatto di
responsabilità da parte delle associazioni imprenditoriali e
l'avvio di una riflessione approfondita sullo sviluppo e il
necessario cambiamento del capitalismo italiano.
Il sistema di vigilanza "per finalità".
Il capo I della proposta di legge contiene i princìpi
generali relativi allo svolgimento della attività di
vigilanza, e ha l'obiettivo di razionalizzare e riorganizzare
la suddivisione dei poteri di supervisione sui mercati
finanziari.
In coerenza con le scelte compiute negli ordinamenti più
avanzati, e al fine di rendete più funzionale l'apparato dei
controlli nel prevenire i rischi sia di sovrapposizione di
competenze, sia di creazione di "aree grigie" che possono
incentivare fenomeni elusivi, prevediamo l'adozione di un
modello di vigilanza per "finalità" (articolo 2).
Nel fare questa scelta, siamo consapevoli che il dibattito
sui modelli organizzativi della vigilanza non è ancora giunto
a risultati conclusivi e non ha ancora individuato, sotto un
profilo di un'analisi costi-benefìci, l'opzione ottimale.
E, come è noto, il dato comparato mette in evidenza
esperienze non omogenee: accanto a sistemi che unificano tutte
le competenze in un'unica Autorità ve ne sono altri orientati
nella stessa prospettiva adottata dalla proposta di legge.
Soltanto una attenta verifica empirica di tali esperienze,
dopo un congruo periodo di applicazione, potrà offrire un
quadro definitivo circa il loro grado di efficienza nel
garantire una adeguata tutela degli investitori; tuttavia
riteniamo che l'opzione nel nostro ordinamento a favore del
modello "per finalità" (al cui interno alla Banca d'Italia
sono affidate le competenze di verifica della sana e prudente
gestione degli intermediari e di stabilità dei mercati e alla
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
quelle di trasparenza e correttezza nei comportamenti di
intermediari ed emittenti nonché di promozione di una maggiore
conoscenza da parte degli investitori dei rischi insiti nelle
varie attività finanziarie), trovi sue peculiari
giustificazioni.
In primo luogo, questa è la strada più agevole in tempi
brevi, perché in parte già definita, sebbene con alcune
contraddizioni, nel testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato "testo unico
della finanza", e perché le due Autorità hanno ormai
sedimentato specifiche competenze in queste materie, che vanno
chiarite e nel contempo rafforzate.
Una vigilanza europea.
Vi è però un'altra e più importante ragione che giustifica
tale scelta. Gli ultimi fenomeni di patologia hanno infatti
confermato un dato ormai acquisito e cioè che i controlli sui
mercati finanziari non possono più muoversi in una prospettiva
limitata ai territori di giurisdizione dei singoli
ordinamenti, ma devono, se hanno l'ambizione di garantire la
stabilità degli intermediari e la protezione degli
investitori, assumere un assetto che superi la dimensione
nazionale.
Se in sede internazionale si sono da tempo prese
iniziative volte a favorire l'adozione di criteri uniformi e a
rafforzare il coordinamento tra le diverse autorità, vi sono
alcune aree regionali, e di queste l'area comunitaria
rappresenta ovviamente l'esperienza più avanzata, dove
l'integrazione dei mercati ed i livelli di armonizzazione
normativa sottolineano l'insufficienza di un mero
coordinamento dei controlli, imponendo il passaggio ad una
vigilanza unificata.
E', in altri termini, necessaria una forte azione politica
che, di fronte ai nuovi connotati dell'intermediazione
finanziaria, ormai completamente estranea alle tradizionali
categorie geografiche dei confini statuali, acceleri i tempi
per una integrazione comunitaria dei controlli sui mercati.
Questo tema è da tempo oggetto di discussione, ma occorre
rapidamente superare le resistenze di chi vorrebbe conservare
in capo alle Autorità nazionali i poteri di vigilanza: è
difficile pensare che mercati finanziari denotati da un'unica
moneta, e del tutto privi di confini geografici, debbano
essere governati da una pluralità di organi di controllo,
ispirati a logiche nazionali, con una grande difficoltà a
prevenire fenomeni patologici con forti connotazioni
cross-border.
In questo contesto, la proposta di legge che presentiamo
definisce un modello di vigilanza che potrebbe essere
speculare a quello sul quale fondare il processo di
unificazione comunitaria: un modello, cioè, basato su una
ripartizione delle competenze "per finalità".
Recenti iniziative e prese di posizione in sede
comunitaria fanno ben sperare per l'avvio di un simile
processo, ma è necessario far maturare la consapevolezza della
esigenza di coniugare la riforma del nostro ordinamento dei
controlli con concrete iniziative politiche in questa
direzione, altrimenti quella riforma, come altre sempre
ispirate a logiche nazionali, corre il rischio di dimostrare
importanti elementi di criticità, quando occorrerà
fronteggiare nuovi fenomeni di instabilità finanziaria.
Le caratteristiche del nuovo assetto dei controlli.
L'articolo 1 della proposta di legge da noi presentata
indica i princìpi generali del provvedimento, mentre
l'articolo 2 identifica le finalità della attività di
vigilanza secondo i medesimi princìpi.
L'articolo 3 individua i criteri ai quali le Autorità di
vigilanza dovranno attenersi nello svolgimento della loro
attività. Oltre a richiamare canoni già da tempo individuati
come elementi che contribuiscono a rafforzare le garanzie per
i terzi vigilati (comma 1), la norma impone alle Autorità di
favorire il coinvolgimento dei soggetti privati nelle
procedure di regolazione (procedure che dovranno tenere conto
anche del metodo di analisi di impatto della regolamentazione)
e di garantire efficienza e trasparenza non solo nelle
procedure decisionali, ma anche nell'organizzazione
interna.
L'articolo 4 definisce, invece, i princìpi che
l'ordinamento deve rispettare al fine di garantire
l'indipendenza delle Autorità. Si fa riferimento alla
autonomia organizzativa, funzionale, contabile, e gestionale.
Sotto questo aspetto la proposta di legge intende anche
rafforzare la dotazione di risorse professionali delle
Autorità ampliando la possibilità di assunzione a tempo
determinato di personale con particolari qualifiche (articolo
14).
L'articolo 5 individua come Autorità competenti la Banca
d'Italia e la CONSOB.
Gli articoli 6 e 7 attribuiscono alle due Autorità le
competenze di vigilanza secondo il criterio "per finalità"
prima illustrato. In questo contesto, si opera anche una
semplificazione dell'apparato dei controlli, trasferendo
rispettivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, sempre nel
solco di una suddivisione "per finalità", i poteri spettanti
alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP),
all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP) e all'Ufficio italiano dei cambi
(UIC). In ragione delle difficoltà a realizzare tale
trasferimento incidendo solamente sulla normativa vigente,
viene prevista una delega (articolo 8) al Governo per favorire
l'attribuzione di competenze alla Banca d'Italia e alla CONSOB
secondo i suddetti criteri.
E' importante mettere in evidenza che alle due Autorità,
nella prospettiva di rafforzarne l'autonomia e di prevenire
ogni ingerenza nella loro attività, vengono trasferiti anche i
poteri regolamentari e sanzionatori attribuiti dal testo unico
della finanza e dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, di seguito denominato "testo unico
bancario", al Ministro dell'economia e delle finanze e al
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
(CICR). Questa scelta si coniuga con quanto previsto dagli
articoli 10 e 11 che sopprimono
non solo l'ISVAP, la COVIP e l'UIC, ma anche il CICR. Si
ritiene, infatti, anche alla luce degli scarsi risultati
dell'attività del CICR (la cui abolizione, come è noto, fu già
oggetto di dibattito quando fu predisposto il testo unico
bancario) che l'organo interministeriale non abbia ragione di
conservare le sue funzioni in un nuovo sistema che si ispira a
forti princìpi di autonomia delle Autorità che però vengono
nel contempo adeguatamente responsabilizzate nei rapporti con
il Parlamento (articolo 12).
Naturalmente non si può trascurare l'esigenza di un organo
collegiale per favorire il coordinamento nell'azione di
vigilanza, ma la proposta di legge prevede l'istituzione di un
apposito Comitato (articolo 9) composto esclusivamente dai
vertici delle Autorità competenti e da quelli dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato e da altri due membri
nominati secondo le modalità utilizzate per i commissari della
CONSOB. Il Comitato, oltre ad adottare tutte le misure
funzionali ad una stretta cooperazione tra le Autorità,
segnala anche alla Commissione parlamentare per i rapporti con
le Autorità di cui all'articolo 12 tutti i provvedimenti
necessari per rafforzare l'esercizio coordinato della
vigilanza.
L'articolo 12 istituisce, appunto, tale Commissione, che
ha innanzitutto il compito di esprimere un parere vincolante,
a maggioranza di due terzi, sulle nomine dei commissari della
CONSOB e può procedere alla audizione dei soggetti
nominati.
La Commissione deve anche instaurare un costante rapporto
di interlocuzione con le Autorità, non soltanto esaminando le
relazioni annuali, ma anche provvedendo alle audizioni dei
membri ed esprimendosi sulle segnalazioni ricevute dalle
stesse Autorità o dal Comitato di cui all'articolo 9.
L'articolo 13 istituisce un nuovo Comitato di
consultazione per la vigilanza sui mercati finanziari,
composto dai rappresentanti delle associazioni maggiormente
rappresentative di intermediari e investitori. Il Comitato
svolge funzione consultiva nei confronti delle Autorità
competenti e collabora con queste per favorire, elemento
questo di indubbia rilevanza, la diffusione di forme di
autoregolamentazione, soprattutto impegnandosi per garantirne
l'effettiva applicazione. Inoltre ha il compito, in
collaborazione con la CONSOB, di promuovere la conoscenza del
funzionamento dei mercati e delle caratteristiche dei prodotti
finanziari verso il pubblico degli investitori.
Modifiche alle disposizioni relative al mercato mobiliare
e al testo unico della finanza.
Il capo II della proposta di legge aggiorna e perfeziona
le regole di corporate governance e quelle contenute nel
testo unico della finanza (TUF) e nel testo unico bancario
(TUB), nella consapevolezza che l'efficienza del sistema
finanziario e la protezione degli investitori non possano
essere perseguite solamente modificando l'assetto delle
Autorità di vigilanza.
Organizzazione e funzionamento della CONSOB.
L'articolo 15 affronta l'organizzazione e il funzionamento
della CONSOB, modificando il decreto-legge n. 95 del 1974,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e
introducendo una delega al Governo per la disciplina
dell'impugnazione degli atti della CONSOB.
Un obiettivo essenziale per una regolazione efficiente
delle Autorità incaricate della regolazione e del controllo in
alcuni settori economicamente e socialmente rilevanti (per i
quali, a monte, si ritiene preferibile sottrarre la competenza
al Governo o alla magistratura) è di assicurare la loro
effettiva indipendenza dai governi, dal ceto politico nel suo
complesso e dai soggetti privati vigilati o su cui l'attività
dell'ente può comunque incidere. Per impedire questi "rischi
di cattura" prevediamo alcune innovazioni alle regole sulla
nomina, sulla revoca e sulle incompatibilità dei membri della
CONSOB.
La nuova CONSOB, precisamente, sarà sempre composta da un
presidente e da quattro membri, ma vengono introdotte
significative modifiche riguardo alla loro nomina e alla
durata del loro mandato: i membri sono nominati con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri stesso, come secondo l'attuale disciplina, ma la
proposta di legge stabilisce, altresì, che sarà necessario il
previo parere vincolante della Commissione parlamentare per i
rapporti con le Autorità indipendenti, che delibera con
maggioranza dei due terzi dei componenti <articolo 15, comma
1, lettera b)>.
In tale maniera si impedisce alla maggioranza e al Governo
di nominare esclusivamente persone di loro fiducia e si rende
necessario ottenere l'assenso dei partiti dell'opposizione.
Trattandosi, inoltre, di un parere, sia pure vincolante, e non
di una proposta, si riduce fortemente il rischio che i
commissari vengano scelti con accordi sottobanco e
mercanteggiamenti tra le forze politiche: in linea di
principio dovrebbe essere il Governo a proporre dei nomi su
cui la CONSOB esprime, solo in seguito, il suo gradimento.
Anche la questione della durata del mandato è molto
significativa per evitare rischi di cattura: se l'ordinamento
prevede la non rieleggibilità dei commissari si evita che il
membro dell'Autorità sia indotto a favorire gli interessi di
chi ha il potere di rieleggerlo, ma per fare questo è
necessario prevedere una durata del mandato sufficientemente
lunga, per dare continuità all'azione dell'ente, e comunque
superiore alla durata della legislatura. I membri della
CONSOB, di conseguenza, dovrebbero durare in carica sette anni
e non essere rieleggibili, mentre l'attuale disciplina prevede
un mandato di cinque anni e la possibilità di essere rieletti
una sola volta <articolo 15, comma 1, lettera c)>.
Un ultimo obiettivo rilevante è ostacolare i rischi di
cattura da parte di soggetti privati sui quali l'attività
della CONSOB può incidere. Questi rischi, a ben vedere, sono
molto più insidiosi di quelli riferiti al potere politico,
poiché afferiscono all'attività e alle competenze
professionali del commissario e poiché sono più difficili da
colpire. I meccanismi per impedire tali "catture", comunque,
sono essenzialmente di due tipi: incompatibilità con attività
svolte nel corso della carica e divieto di svolgere alcune
attività dopo la fine di essa. Occorre, peraltro, far sì che
vengano selezionate persone di grande competenza, e per farlo
occorre non disincentivare i "migliori" (che troverebbero
senza dubbio altre possibilità sul mercato) e, soprattutto,
non incentivare ad accettare la carica solo chi intende
utilizzarla per ricavarne vantaggi d'altro genere (visibilità
politica, favori, eccetera). Ciononostante è anche vero che
l'indipendenza e l'imparzialità dei membri della Commissione e
delle Autorità in generale rappresentano dei beni pubblici di
primaria importanza e che assicurarli è essenziale per
proteggere la pubblica fiducia nel risparmio (oltre che la
moralità pubblica).
Pertanto, la nostra proposta di legge introduce <articolo
15, comma 1, lettera d)> severe incompatibilità tra la
carica di commissario e qualsiasi posizione e attività che
possa sollevare il dubbio del conflitto di interessi con la
funzione svolta.
Riguardo ai divieti di compiere talune attività dopo la
fine del mandato, infine, si vieta a chi è stato commissario
della CONSOB di intrattenere qualsiasi rapporto economico o
professionale con società comunque interessate dall'attività
della CONSOB stessa. Per evitare i disincentivi prima
ricordati, il divieto è limitato nel tempo a due anni dalla
scadenza del mandato. Per assicurare l'efficacia di tali
divieti si prevede, infine, una sanzione pecuniaria.
La nostra proposta di legge, inoltre, introduce alcune
innovazioni di tipo organizzativo. Prevediamo, in particolare,
la figura del direttore generale della CONSOB, che cura
l'esecuzione delle delibere e dirige la struttura
amministrativa, partecipando alle riunioni della Commissione
con voto solo consultivo <articolo 15,
comma 1, lettera f)>. Eleviamo, infine, la pianta
organica della CONSOB a 650 unità, per fare fronte alle
esigenze operative nuove e più ampie <articolo 15, comma 1,
lettera i)>.
La proposta di legge, infine, introduce una delega
dettagliata al Governo per disciplinare il sindacato
giurisdizionale sugli atti della CONSOB (articolo 15, comma
2). Gli obiettivi della delega sono di garantire certezza e
stabilità ai provvedimenti della CONSOB.
In particolare, la proposta di legge prevede che gli atti
della CONSOB diversi da quelli con carattere sanzionatorio o
impositivo e i regolamenti (ossia tutti i provvedimenti) non
siano impugnabili né davanti all'autorità giudiziaria
ordinaria, né davanti al giudice amministrativo. Questo
principio, in particolare, vale per l'impugnazione di atti di
collaborazione (come la risposta ai pareri), nei quali si
sostanzia l'opera di moral suasion della CONSOB stessa.
Vengono limitati i poteri del giudice di sospendere in via
cautelare l'efficacia dei regolamenti e che il giudice possa
sospenderli solo in caso di evidente e chiara violazione delle
norme procedurali di legge. Infine, si limita la sindacabilità
dei provvedimenti specifici al solo caso in cui siano state
violate le regole poste a tutela del diritto alla difesa e al
contraddittorio.
Norme generali per la tutela degli investitori e
disciplina dei promotori finanziari.
L'articolo 16 introduce alcune norme generali per tutelare
gli investitori, modificando il TUF.
In primo luogo, si prevede che la CONSOB non possa opporre
il segreto d'ufficio al giudice ordinario in relazione a
giudizi civili, ai sensi dell'articolo 213 del codice di
procedura civile. Quest'ultimo articolo prevede che il giudice
possa richiedere alle pubbliche amministrazioni "le
informazioni scritte relative ad atti e documenti
dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al
processo". L'articolo 4, comma 10, del TUF, però, copre con il
segreto d'ufficio tutte le notizie, le informazioni e i dati
in possesso della CONSOB salvo nei confronti del giudice
penale per le indagini relative a reati. Di conseguenza,
secondo l'attuale sistema, nei processi civili per
risarcimento dei danni cagionati da banche, intermediari
finanziari ed emittenti di strumenti finanziari, il giudice
non può chiedere alla CONSOB la documentazione relativa. Si
tratta di un grave vulnus alle concrete possibilità di
ristorare i danni arrecati ai risparmiatori, vulnus che
la nostra proposta di legge intende eliminare <articolo 16,
comma 1, lettera a)>.
In particolare, la CONSOB non potrà opporre il segreto
d'ufficio nei giudizi di risarcimento del danno cagionato ad
investitori diversi dagli investitori professionali
(individuati sulla base dell'articolo 30, comma 2, del TUF),
nei giudizi di risarcimento dei danni arrecati dalla
violazione della disciplina degli emittenti (compresi
l'appello al pubblico risparmio e le regole sulle società
quotate) e nei giudizi per il risarcimento dei danni arrecati
da esponenti aziendali alle società quotate.
Ma la proposta di legge contiene altre norme finalizzate a
tutelare la fiducia dei risparmiatori e la trasparenza dei
mercati e delle negoziazioni di banche e di intermediari.
Prevediamo <articolo 16, comma 1, lettera b)>,
infatti, che la CONSOB debba regolamentare le modalità di
sottoscrizione e, soprattutto, di pubblicazione dei protocolli
d'autonomia dei soggetti abilitati e delle società del
gruppo.
Inoltre, nel corso delle recenti vicende di crisi
finanziarie, è emersa una questione piuttosto significativa,
ossia l'esigenza di proteggere gli investitori non
professionali nei confronti del comportamento, a volte doloso,
a volte semplicemente colposo, di banche e di intermediari
finanziari che vendono loro titoli eccessivamente rischiosi
per le caratteristiche patrimoniali e per la propensione al
rischio dell'investitore stesso. Nella nostra
proposta di legge introduciamo alcune misure per contrastare
questi fenomeni.
La prima di tali proposte è di imporre ai soggetti
abilitati (banche e intermediari) di classificare prodotti
finanziari e categorie di clienti in funzione del rischio e
del patrimonio, attribuendo alla CONSOB la competenza a
stabilire i criteri minimali di tale classificazione <articolo
16, comma 1, lettera c)>.
Inoltre, al fine di perseguire in maniera più efficace i
conflitti di interessi dei soggetti abilitati, si prevede che
nel caso in cui il soggetto abilitato abbia un interesse
nell'operazione, spetti a quest'ultimo l'onere di provare
d'avere assicurato al cliente trasparenza ed equo trattamento,
così come vale per i giudizi di risarcimento dei danni dovuti
a scarsa diligenza <articolo 16, comma 1, lettera
d)>.
La proposta di legge, infine, modifica la disciplina
dell'albo dei promotori finanziari, prevedendo, in
particolare, che l'organismo deputato alla tenuta dell'albo
abbia forma associativa ed autonomia organizzativa e
statutaria e che operi secondo princìpi e criteri stabiliti
dalla CONSOB, cui è rimessa anche la disciplina
dell'iscrizione all'albo stesso.
Modifiche alla disciplina dei mercati regolamentati e alla
quotazione.
Le recenti crisi finanziarie, come noto, riguardavano
gruppi multinazionali, quali erano sia Enron che Parmalat.
Entrambi i gruppi, precisamente, comprendevano molte società
costituite in paradisi fiscali o Paesi in cui la
regolamentazione è insufficiente (cosiddetta "società
off-shore", secondo la vulgata giornalistica), la
cui regolazione pone problemi giuridici significativi.
Partendo da questa problematica specifica, il progetto di
legge affronta alcuni temi legati alla quotazione e alla
regolazione dei gruppi di società.
Un aspetto del problema riguarda la quotazione di società
controllanti o controllate prive di autonomia funzionale o
situate in paradisi normativi e fiscali. La proposta di legge
affronta tali questioni rimettendo al regolamento della
società di gestione del mercato di:
quotare in un segmento distinto del mercato le società
controllanti il cui attivo è prevalentemente composto dalla
partecipazione in una o più altre società, ossia le
holding pure;
stabilire che le società che controllano altre società
situate in Paesi extra-Unione europea che non assicurano
adeguati standard di trasparenza e di correttezza nella
gestione (stabiliti dal regolamento stesso) non possano essere
quotate;
non quotare le società controllate prive di autonomia
operativa.
Inoltre, prevediamo di separare l'attività di
listing da quella di trading, attribuendo la prima
interamente alla CONSOB, unitamente all'esclusione e alla
sospensione dalle quotazioni <articolo 17, comma 1, lettera
c)>.
A ulteriore tutela degli investitori, attribuiamo alla
CONSOB il potere di applicare ai singoli sistemi di scambi
organizzati le norme sui mercati regolamentati e, infine, di
prescrivere che determinati prodotti finanziari individuati
attraverso una particolare denominazione abbiano un
determinato contenuto tipico.
Infine, è attribuito alla CONSOB il potere di assoggettare
alle disposizioni sull'obbligo di prospetto informativo le
fusioni per incorporazione in cui una società non quotata
viene incorporata in una società quotata di dimensioni
inferiori <articolo 18, comma 1, lettera c)>. In tale
maniera si dovrebbe evitare un meccanismo abbastanza diffuso
per eludere l'obbligo di prospetto.
Modifiche alla disciplina dell'appello al pubblico
risparmio.
Anche la disciplina dell'appello al pubblico risparmio
abbisogna di alcune incisive modificazioni a tutela dei
risparmiatori.
In primo luogo <articolo 18, comma 1, lettera a)>
proponiamo di non applicare le norme sull'obbligo di prospetto
solo ai depositi bancari e ai titoli che li incorporano,
mentre la disciplina attualmente in vigore (articolo 100,
comma 1, lettera f), del TUF) sottrae alle garanzie del
TUF tutti i prodotti bancari, diversi da azioni e da prodotti
convertibili in azioni, e i prodotti assicurativi.
Ma la nostra proposta di legge affronta anche una delle
situazioni più insidiose per i risparmiatori inconsapevoli che
affidano le proprie scelte di portafoglio alle banche e agli
altri intermediari. Questi, spesso, collocano presso il
pubblico prodotti finanziari venduti loro in precedenza senza
che sussistesse obbligo di redigere il prospetto e di
rispettare la disciplina sulla sollecitazione
all'investimento, poiché tali obblighi, sulla base
dell'articolo 100, comma 1, lettera a), del TUF, non si
applicano alle sollecitazioni rivolte solo a investitori
professionali. Questi ultimi, in seguito, collocano i prodotti
così acquistati presso la clientela retail, senza che
sussista l'obbligo di prospetto nei confronti di quest'ultima,
perché non si tratta tecnicamente di una sollecitazione al
pubblico.
L'articolo 18, comma 1, lettera b), a tale proposito
introduce il comma 2-bis dell'articolo 100 del TUF, con
il quale si prevede che gli strumenti finanziari esentati
dall'obbligo di prospetto perché acquistati da investitori
professionali, debbano essere trattenuti nel portafoglio di
questi ultimi per un anno, prima di essere ceduti alla
clientela retail. Tale disposizione è analoga alla
Rule 144 della SEC statunitense e ha l'obiettivo di
accollare agli investitori professionali il rischio relativo,
disincentivando comportamenti infedeli.
Uno dei limiti più significativi dell'attuale disciplina
sulla CONSOB riguarda i poteri di cui essa è fornita per
attuare la disciplina di legge e prevenire illeciti. Questo
problema si manifesta in maniera particolarmente esplicita in
materia di repressione dell'insider trading: la nuova
direttiva sugli abusi di mercato (direttiva 2003/6/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003) che
assorbe la precedente direttiva sull'insider trading,
prevede che l'autorità nazionale di vigilanza sia dotata di
ampi poteri di indagine, ispezione e sequestro (articolo 12),
di cui la CONSOB attualmente non è fornita, né per
l'insider trading, né per altre materie.
Pertanto, la proposta di legge estende in via generale i
poteri d'ispezione e d'indagine della CONSOB, modificando
l'articolo 115 del TUF ed estendendo all'insider trading
i poteri previsti da tale articolo. In tale maniera si
compie una prima e significativa attuazione della direttiva
sugli abusi di mercato. L'articolo 19, comma 1, lettera
b), della proposta di legge, in particolare, attribuisce
alla CONSOB il potere di: convocare direttamente gli esponenti
degli emittenti quotati, delle società controllate e dei
soggetti controllanti; richiedere all'autorità atti di
assunzione probatoria (ad esempio intercettazioni
telefoniche); disporre direttamente ispezioni anche
avvalendosi del Corpo della guardia di finanza.
Infine, l'articolo 19, comma 1, lettera a), della
proposta di legge impone agli esponenti aziendali e ai soci
con più del 2 per cento del capitale di comunicare al
pubblico, con le modalità stabilite dalla CONSOB, le
operazioni su strumenti finanziari della società stessa o su
strumenti collegati da loro compiute. In tale maniera si
consente alla CONSOB di rendere trasparenti operazioni su
titoli dell'emittente compiute dagli insider.
Società con azioni quotate.
Ma gli aspetti più problematici e significativi per la
protezione dei risparmiatori riguardano il diritto societario.
I recenti scandali finanziari hanno fatto emergere non solo
l'esigenza di aumentare e migliorare i controlli degli organi
di vigilanza e di rendere più trasparente il mercato dei
capitali, ma anche la necessità di attribuire maggiori poteri
di controllo alle minoranze all'interno della società. In
effetti, soprattutto le crisi di Cirio e Parmalat
pongono in primo piano il problema del ruolo del socio di
maggioranza e della famiglia fondatrice dell'impresa. Sia
Cirio che Parmalat, infatti, erano grandi gruppi
multinazionali, con interessi, attività e diramazioni in tutto
il mondo. A prima vista, quindi, doveva trattarsi di imprese
rette da criteri organizzativi e da regole corporative moderni
e, soprattutto, oggettivi e slegati dall'identità
dell'azionista di riferimento.
La grande impresa moderna, infatti, è fondata su regole
societarie e organizzative oggettive, senza che il socio di
maggioranza la possa mai considerare come "cosa propria",
perché, altrimenti, si ricadrebbe nelle forme organizzative,
più arretrate e incapaci di svilupparsi come gruppi
multinazionali, della piccola impresa familiare, in cui
certamente si può identificare un "padrone". E' vero che è
questa la forma d'impresa più diffusa in Italia, ma ciò non
toglie che essa soffra di limiti di crescita strutturali e
che, se si sviluppa tanto da adottare la forma della società
anonima o, persino, del gruppo, dovrebbe avere compiuto il
salto qualitativo prima illustrato. Questo, evidentemente e a
dispetto delle dimensioni dei due gruppi, non è avvenuto in
Cirio e Parmalat, ove i rispettivi azionisti di riferimento
parevano trattare le società del gruppo come "cosa propria",
ossia come se fossero semplici rami della stessa azienda di
un'impresa individuale.
Occorre impedire che questi fenomeni si ripetano e per
fare questo la nostra proposta di legge intende rafforzare il
potere degli azionisti esterni al gruppo di comando
dell'impresa nelle società quotate (ossia, se vogliamo, il
ruolo delle regole corporative obiettive).
In primo luogo, <articolo 20, comma 1, lettera a)>
prevediamo che azionisti che detengono una partecipazione pari
ad almeno 100.000 euro possano chiedere l'integrazione
dell'ordine dei giorno dell'assemblea e dell'adunanza del
consiglio di sorveglianza che deve approvare il bilancio. A
tale fine non si considera il valore nominale della
partecipazione, bensì il prezzo medio ponderato di mercato
delle azioni nel semestre precedente alla richiesta o, se più
breve, nel periodo di quotazione.
La nostra proposta di legge, inoltre, affronta anche il
tema degli amministratori eletti dalle minoranze. Per far sì
che il consiglio di amministrazione operi in maniera il più
possibile indipendente e autonoma, pur rispettando
necessariamente le caratteristiche di un sistema economico a
proprietà molto concentrata, come è ancora quello italiano, la
nostra proposta di legge consente alla minoranza di nominare
uno o due membri del consiglio di amministrazione, a seconda
del numero complessivo di componenti dell'organo. Per ottenere
tale obiettivo <articolo 20, comma 1, lettera b)>,
prevediamo che un certo numero di consiglieri, uno o due,
debba essere eletto dalla seconda lista elettorale per numero
di voti, lista che, però, non può essere in alcun modo legata
alla lista maggiormente votata.
Intendiamo, inoltre, agevolare la raccolta delle deleghe
di voto, per consentire anche a soci di minoranza di
organizzarsi e di fare approvare delibere in assemblea. La
raccolta delle deleghe e, anzi, la possibilità che sulle
deleghe venga ingaggiata una vera e propria battaglia tra soci
(cosiddetto "proxy fight", nel gergo nordamericano) può
essere, infatti, un meccanismo efficace per assicurare forme
di controllo e, parzialmente, di gestione da parte di
azionisti di minoranza. Certo, questo meccanismo funziona
solamente se la partecipazione azionaria è particolarmente
diffusa e se nessun azionista ha la maggioranza assoluta dei
diritti di voto, ma se l'azionariato è disperso la battaglia
delle deleghe potrebbe essere un'alternativa - sia pure di
minor peso - alla contestabilità del controllo attraverso
offerte pubbliche d'acquisto.
Per agevolare la raccolta delle deleghe, la nostra
proposta di legge <articolo 20, comma 1, lettera c)>
sostituisce il vigente articolo 139 del TUF, che limita la
possibilità di promuovere la sollecitazione di deleghe
(committente) ai soggetti che siano soci per almeno l'1 per
cento del capitale con diritto di voto e siano iscritti da
almeno sei mesi nel libro soci. Il nuovo articolo 139 del TUF
prevede solamente che il committente debba essere iscritto nel
libro soci per almeno sei mesi e che la società non possa
assumere la veste di committente.
Riguardo al collegio sindacale, l'articolo 20, comma 1,
lettera d), prevede che la maggioranza dei membri debba
essere nominata dalla minoranza dei soci, rimettendo alla
CONSOB la determinazione delle procedure per garantire che
questo avvenga e attribuendole il potere di sostituire i
sindaci nominati in sovrannumero dalla maggioranza. Inoltre,
per evitare che la stessa persona assuma un numero eccessivo
di cariche in organi di controllo di diverse società, si
attribuisce alla CONSOB la competenza a stabilire un numero
massimo a tali cariche.
Infine, prevediamo che i membri del collegio sindacale
debbano informare la CONSOB e il mercato, nelle forme e nelle
maniere prescritte dalla CONSOB stessa, degli analoghi
incarichi ricoperti in altre società.
La proposta di legge, infine, introduce alcune
significative innovazioni alla disciplina delle società di
revisione. Proprio le società di revisione, infatti, sono
state, per così dire, l'anello debole della catena dei
controlli e delle verifiche sulle imprese nelle crisi di Enron
e di Parmalat. In primo luogo <articolo 20, comma 1, lettera
f)>, proponiamo che per nominare la società di revisione
sia necessario il parere vincolante del collegio sindacale, il
quale, come si ricorderà, dovrebbe essere nominato in
prevalenza dalle minoranze: in questa maniera le minoranze
hanno potere di veto sulla nomina della società di revisione.
Quindi, proponiamo di garantire una adeguata rotazione dei
soggetti che svolgono l'incarico di revisione per una società
e le società del suo gruppo <articolo 20, comma 1, lettera
g)>. Una delle questioni emerse nella crisi di Parmalat,
infatti, era che gli stessi soggetti avevano svolto
ripetutamente la funzione di controllo dei conti per società
del gruppo semplicemente cambiando società di revisione di cui
erano partner. I requisiti di idoneità tecnica dei
revisori, previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88, infine, dovranno sussistere non solo in capo alla società
di revisione ma anche al responsabile della revisione; tale
idoneità tecnica, inoltre, dovrà essere verificata
periodicamente dalla stessa CONSOB.
Un problema piuttosto significativo riguarda le attività
di consulenza alle imprese da parte delle società di revisione
o di società del loro gruppo. Il diritto italiano prevede
l'esclusività dell'oggetto sociale come requisito per
l'iscrizione all'albo delle società di revisione (articolo 6,
comma 1, lettera a)> del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, richiamato dall'articolo 161, comma 2,
del TUF, non contempla però le attività di società
appartenenti al medesimo gruppo delle società di revisione.
Per ovviare al rischio di continui conflitti di interessi, che
potrebbero indurre la società di revisione a controlli
"accomodanti" in cambio di consulenze a favore di società del
loro gruppo, proponiamo <articolo 20, comma 1, lettera
m)> di vietare alle società del gruppo della società di
revisione di prestare attività professionale o di consulenza
per le società del gruppo della società oggetto della
revisione.
Nelle crisi recenti di gruppi multinazionali è emerso
l'ulteriore problema che non sempre la stessa società di
revisione è incaricata della revisione di tutte le società e
questo, anche se spesso viene nominato un revisore principale
per il gruppo, rischia di creare asimmetrie ed inefficienze
nei controlli. Pertanto, proponiamo di estendere l'obbligo di
revisione a tutte le società del gruppo della società quotata,
e non solo alle controllate, come secondo il vigente articolo
165 del TUF. Inoltre, la proposta di legge prevede che la
CONSOB possa estendere l'obbligo di revisione anche a società
non legate da rapporti di controllo, ma di partecipazione di
minoranza o da altre relazioni economiche. In tutti questi
casi la revisione dev'essere compiuta dalla società incaricata
della revisione della società quotata, salvo esenzione
concessa dalla CONSOB <articolo 20, comma 1, lettera
n)>.
Fondo di garanzia e incompatibilità con cariche
aziendali.
A tutela dei risparmiatori, la proposta di legge prevede
l'istituzione di un fondo che contribuisce a risarcire i danni
arrecati dall'inadempimento di banche e di intermediari. Nella
istituzione di fondi di garanzia, che non potrà mai essere una
garanzia vera e propria perché in tale caso il fondo potrebbe
non bastare a coprire i danni, si deve evitare di incentivare
comportamenti opportunistici da parte di clienti e di
intermediari. Se, infatti, il fondo fosse a carico delle
stesse banche e dei soggetti abilitati (come ad esempio il
fondo di garanzia dei depositi) e coprisse automaticamente
qualsiasi rischio, verrebbe meno del tutto ogni correlazione
tra rischio e rendimento del titolo, disincentivando
l'allocazione ottimale delle risorse in portafoglio e, dal
lato degli intermediari, si incentiverebbero tentazioni di
free riding a danno delle imprese che seguono le regole
e non arrecano danni. Per questa ragione, il fondo da noi
proposto viene alimentato destinandogli il 50 per cento delle
multe comminate per gli illeciti commessi da esponenti
aziendali e da revisori e non è a carico della fiscalità
generale o degli stessi intermediari <articolo 21, comma 1,
lettera e)>.
Infine, proponiamo <sempre all'articolo 21, comma 1,
lettera e)> di inasprire le incompatibilità con cariche
aziendali per chi sia stato condannato con sanzioni penali o
amministrative. In particolare, il nuovo articolo 196-ter
del TUF introduce nel nostro ordinamento un istituto
anglosassone, presente nel Company Act inglese del 1985
e ripreso di recente dal Sorbanes Oxle Act statunitense
del 2002, ossia la cosiddetta "disqualication". La
CONSOB, precisamente, potrà dichiarare l'impedimento
all'assunzione di cariche aziendali di società quotate o
facenti parte del gruppo di società quotate chi sia stato
condannato in primo grado per reati societari o per quelli
previsti nel TUF o sia stato condannato alle sanzioni del TUF
stesso. L'impedimento, peraltro, non sarà automatico, ma la
CONSOB dovrà valutare se la condotta induca a ritenere che il
soggetto non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica
sociale e, ovviamente, in caso di successiva sentenza di
assoluzione l'impedimento deve essere dichiarato decaduto,
salvo il caso di semplice prescrizione. Infine (articolo 21,
comma 2), si introducono i requisiti di onorabilità per le
società quotate o con titoli diffusi, analogamente a quanto
avviene già per banche e società di intermediazione
immobiliare; tali requisiti vengono stabiliti dalla CONSOB con
regolamento e tra essi vi è il non essere oggetto della
dichiarazione di incompatibilità prima illustrata.
Modifiche al TUB: tutela della concorrenza per imprese
bancarie e assicurative.
Con le norme in esame si intende attribuire all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato (AGCM) la competenza
ad applicare la legge antitrust anche alle imprese
bancarie mantenendo tuttavia in capo alla Banca d'Italia il
potere di vietare operazioni di concentrazione che possano
pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche
coinvolte. Scelta che a sua volta presuppone - e appare
coerente con - la decisione di mantenere in capo a Banca
d'Italia la vigilanza sulla stabilità del sistema bancario.
A tale fine proponiamo (articolo 24) di modificare
l'articolo 20 della legge n. 287 del 1990, eliminando la
previsione, attualmente contenuta nel comma 2 che attribuisce
l'applicazione della normativa antitrust nei confronti
delle banche "alla competente autorità di vigilanza" e tutte
le previsioni ad essa complementari, come ad esempio:
quella dettata dal comma 3 della disposizione in esame,
la quale prevede che i provvedimenti della Banca d'Italia
siano adottati "sentito il parere dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato";
quella concernente l'autorizzazione di intese in deroga
al divieto dell'articolo 2 "per esigenze di stabilità del
sistema monetario" di cui al comma 5 della disposizione in
esame;
quella che attribuisce all'AGCM il potere di segnalare
alle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 (già abrogato) e
2 la sussistenza di ipotesi di violazione degli articoli 2 e 3
(comma 6);
quelle contenute nei commi 7 e 8, che presuppongono la
sussistenza di autonomi poteri antitrust in capo
all'autorità di vigilanza.
Per effetto dei segnalati interventi normativi, il
rapporto attualmente esistente tra AGCM e Banca d'Italia
verrebbe rovesciato, attribuendo alla prima il potere di
applicare la normativa antitrust (anche) alle banche e
alla seconda quello di esprimere un parere preventivo, ma non
vincolante, analogo a quello attualmente reso dall'ISVAP e
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con
riferimento ai provvedimenti dell'AGCM che interessano le
imprese operanti nei rispettivi settori di competenza.
Per quanto riguarda le concentrazioni tra banche, si è
reso necessario modificare anche il vigente testo
dell'articolo 57 del TUB disponendo che l'operazione debba
essere preventivamente notificata sia all'AGCM che alla Banca
d'Italia. La prima valuterà la concentrazione sotto il profilo
concorrenziale ai sensi delle disposizioni già contenute nella
legge n. 287 del 1990 e - su segnalazione della Banca d'Italia
- potrà autorizzare una concentrazione restrittiva della
concorrenza al solo fine di garantire la stabilità di una
delle banche coinvolte. Alla seconda è riservato, invece,
l'esame delle eventuali ricadute dell'operazione sulla
stabilità del sistema creditizio. Si tratta di giudizi tra
loro autonomi, basati su presupposti diversi, che possono
portare all'adozione di provvedimenti di segno non
coincidente, o addirittura opposto, da parte delle due
Autorità. Infatti, un'operazione potrebbe essere autorizzata
dall'AGCM, in quanto non costituisce né rafforza una posizione
dominante sul mercato, ma incorrere nel divieto dell'autorità
di vigilanza in quanto mette a repentaglio la stabilità del
sistema bancario, e viceversa. Ne discende che, per poter
realizzare la concentrazione, le imprese interessate dovranno
ottenere l'autorizzazione sia dell'AGCM che della Banca
d'Italia, la quale dovrà pubblicare periodicamente i criteri
di vigilanza prudenziale ai quali intende attenersi nella
valutazione delle concentrazioni bancarie. Peraltro, non si
tratta di una novità assoluta per il nostro ordinamento, il
quale già prevede un meccanismo simile per la valutazione
delle concentrazioni nel settore dei media e delle
comunicazioni.
Dal punto di vista strutturale, i due procedimenti, pur
essendo tra loro autonomi, sono tuttavia soggetti alle
medesime regole previste per le istruttorie innanzi all'AGCM,
le quali garantiscono trasparenza, rispetto del
contraddittorio e tempi di decisione rapidi. Quando la
concentrazione riguardi banche quotate in un mercato
regolamentato in Italia o in un altro Paese dell'Unione
europea, e debba dunque avvenire tramite offerta pubblica di
acquisto (OPA), si prevede che le parti interessate debbano
comunicare contestualmente l'operazione anche alla CONSOB ai
sensi dell'articolo 102 del TUF <articolo 22, comma 2, lettera
b)>. Infine, avverso i provvedimenti della Banca
d'Italia e a tutela dei soggetti vigilati, si prevede la
possibilità di ricorso al giudice amministrativo che, in
coerenza con quanto già previsto per l'AGCM, è stato
identificato nel tribunale amministrativo regionale del Lazio
(articolo 22, comma 4).
La nuova disciplina delle concentrazioni bancarie va
inoltre coordinata con le disposizioni del TUB in materia di
partecipazioni al capitale delle banche (articolo 19 e
seguenti del TUB) che attualmente riserva alla Banca d'Italia,
da un lato, il potere di autorizzare l'acquisto di
partecipazioni
in misura eccedente il 5 per cento del capitale di una banca
e, indipendentemente dal rispetto di tale limite, se esse
attribuiscano il controllo della banca stessa, "quando
ricorrano condizioni atte a garantire una gestione sana e
prudente della banca"; dall'altro, il compito di vigilare
sulla separatezza tra banca e industria vietando a imprese che
"svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori
non bancari né finanziari" l'acquisto di partecipazioni che
eccedano il 15 per cento del capitale o che comunque
consentano di controllare una banca (articolo 19, comma 6, del
TUB). L'attuale impianto normativo, a suo tempo predisposto
per dare attuazione a direttive comunitarie estremamente
specifiche e vincolanti sul punto, è rimasto sostanzialmente
immutato, salvo l'obbligo - per la Banca d'Italia - di
pubblicare periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale
ai quali si atterrà nella valutazione delle richieste di
autorizzazione <articolo 22, comma 2, lettera a)>.
E' stato invece disposto un rafforzamento della disciplina
dettata dall'articolo 136 del TUB al fine di evidenziare i
potenziali conflitti di interessi tra l'impresa bancaria e gli
esponenti che la gestiscono estendendo gli obblighi ivi
previsti anche a quanti detengano, direttamente o
indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 2 per
cento del capitale della banca (articolo 22, comma 7).
Governatore della Banca d'Italia.
Molto si è discusso della durata del mandato del
Governatore della Banca d'Italia e del fatto che l'attuale
durata indeterminata fosse una anomalia nel panorama degli
istituti di vigilanza creditizia e delle banche centrali
(unico esempio analogo è la Banca centrale danese).
Nell'intento di rispettare l'autonomia della Banca d'Italia,
proponiamo che sia lo stesso statuto di quest'ultima a dovere
decidere la durata del mandato del Governatore (articolo
23).
Modifiche al codice civile.
Come abbiamo ribadito più volte, le recenti crisi non
pongono solamente questioni di vigilanza ma anche di diritto
societario e, in particolare, pongono l'esigenza di ampliare i
poteri amministrativi delle minoranze e di accentuare il ruolo
di garanzia del presidente del consiglio di amministrazione
(articolo 26).
Azione sociale di responsabilità.
Uno dei poteri più importanti per le minoranze di una
società è quello di potere esperire l'azione sociale di
responsabilità contro gli amministratori. Il diritto italiano,
come noto, fino all'adozione del TUF non prevedeva alcun
potere del genere e attribuiva la competenza a decidere
l'azione di responsabilità esclusivamente all'assemblea, ossia
alla stessa maggioranza che ha nominato gli amministratori.
Inutile dire che solo in pochissimi casi tale azione è stata
esperita con la società in bonis (la dottrina, a quanto
ci consta, segnala solo due casi nel dopoguerra) e che
generalmente è stato il curatore fallimentare ad esercitare,
congiuntamente nonostante i presupposti parzialmente diversi,
sia l'azione sociale ex articolo 2393 del codice civile,
sia quella dei creditori ex articolo 2394 del medesimo
codice. Questo, a differenza di quanto avviene in molti altri
ordinamenti europei e soprattutto di quello statunitense, nel
quale il singolo socio può esperire la derivative suit,
agendo on behalf of the corporation, sempre che
dimostri di avere esaurito tutti i possibili rimedi
intrasocietari (e difatti negli USA la derivative suit è
uno strumento importantissimo per l'equilibrio dei rapporti di
forza tra azionisti e manager). Per questa ragione,
l'articolo 129 del TUF rappresentò una novità significativa.
La recente riforma del diritto societario estende tale
istituto alle società non quotate, prevedendo per le società
"chiuse" una soglia di un terzo del capitale e per quelle che
fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio una soglia di 1/20 del capitale.
La nostra proposta di legge (articolo 25), intende
perfezionare quest'ultima disciplina, modificando la soglia
legittimante per le società "aperte", portandola ad una cifra
fissa di 100.000 euro. Anche in questo caso, così come per il
potere della minoranza di mettere nuovi argomenti all'ordine
del giorno (vedi supra), la quota viene calcolata non
sulla base del valore nominale delle azioni ma del prezzo di
mercato nei sei mesi precedenti. In tal caso è possibile
solamente che i soci che hanno agito rinuncino agli atti del
giudizio, ma non all'azione (lettere a) e c) del
comma 1 dell'articolo 25).
Sanzioni amministrative e penali.
Le recenti vicende, legate all'apertura dei procedimenti
penali sui casi Cirio e Parmalat, hanno rivelato nella maniera
più clamorosa all'opinione pubblica la gravità dei danni
derivanti dalla criminalità economica e la centralità del
problema del controllo penale su conflitti di interessi e
frodi nella gestione d'impresa. Una soluzione davvero adeguata
per questi problemi presuppone un intervento complessivo sul
sistema penale, che potrà essere affrontato solo in sede di
riforma del codice; ma la gravità del momento impone una prima
risposta immediata, quantomeno per riparare ai guasti di una
politica legislativa viziata dai noti conflitti di interessi e
dal malcelato intento del legislatore di intervenire su alcuni
procedimenti giudiziari in corso determinando un effetto
estintivo dell'azione penale. La riforma dei reati societari
(decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61), varata da
Parlamento e Governo all'inizio della legislatura, sfruttando
(ma stravolgendo nel merito) l'impianto originario del
progetto Mirone (articolo 10 dell'atto Camera n. 7123,
presentato il 20 giugno 2000), rappresenta l'espressione più
rilevante di tale politica legislativa sul terreno della
disciplina penale dell'economia e i suoi riflessi negativi si
manifestano anche nell'attuale congiuntura.
E' vero che le vicende legate ai casi testé citati si
collocano per lo più in una fase storica anteriore all'entrata
in vigore della riforma, ma è altrettanto indiscutibile che la
nuova disciplina da essa introdotta rende estremamente più
ardua la persecuzione penale di fatti la cui estrema gravità è
ormai davanti agli occhi di tutti. Oltre all'abbattimento dei
livelli sanzionatori, al radicale accorciamento dei termini di
prescrizione e ai condizionamenti frapposti all'esercizio
dell'azione penale (la perseguibilità a querela prevista
nell'articolo 2622 del codice civile ed in altre importanti
figure di reati societari), ciò che preoccupa è soprattutto il
messaggio culturale trasmesso dalle nuove norme: l'idea delle
"mani libere" nella manipolazione dei bilanci, la sensazione
che la trasparenza dell'informazione societaria non
rappresenti più, per l'attuale legislatore, un valore fondante
dell'economia di mercato e un bene giuridico bisognoso e degno
di protezione penale (se non quando ne siano direttamente
intaccati i patrimoni dei soci e dei creditori della società),
sono solo alcuni dei frutti negativi della riforma, i cui
effetti vanno potenzialmente molto al di là della vicenda
Parmalat, minando alle basi la fiducia dei risparmiatori nel
corretto funzionamento dei mercati finanziari e nella
affidabilità degli emittenti. Sulla base della normativa
vigente, infatti, è senz'altro possibile agli operatori più
abili e spregiudicati pianificare dolosamente falsi in
bilancio che, se accortamente mantenuti al di sotto delle
soglie quantitative di punibilità, risultano inevitabilmente
esenti da pena (e non solo dalla pena prevista per il delitto
di false comunicazioni sociali ex articolo 2622 del
codice civile, che richiede un concreto evento di danno
patrimoniale per soci o per creditori, ma anche dalla
lievissima sanzione prevista dall'articolo 2621 del medesimo
codice per l'ipotesi contravvenzionale, quella teoricamente
destinata a fungere da presidio residuale del bene giuridico
della trasparenza).
La presentazione di un'iniziativa legislativa a tutela del
risparmio rappresenta dunque l'occasione più propizia e
doverosa per promuovere un'inversione di tendenza, che viene
ormai auspicata da più parti: non si tratta solo di proporre
inasprimenti sanzionatori (anche se le sanzioni devono
indubbiamente riflettere l'importanza dei beni giuridici in
gioco e la gravità dei comportamenti che si tratta di
prevenire), né di ritornare allo status quo antecedente
alla riforma, ma si tratta invece di porre le basi per una
politica razionale, equilibrata ed efficace in uno dei settori
più delicati per la disciplina delle attività economiche. La
"riforma della riforma" dei reati societari, ben lungi
dall'assumere il carattere di un ritorno al passato, dovrebbe
pertanto essere ispirata dall'intento di una rafforzata
garanzia degli interessi dei risparmiatori e dovrebbe in
particolare concretizzarsi nei seguenti punti:
riqualificazione generale della specie e della misura
delle sanzioni;
previsione della perseguibilità d'ufficio per tutti gli
illeciti penali societari;
recupero dell'unitarietà di disciplina della fattispecie
delle false comunicazioni sociali, da configurare in ogni caso
come delitto;
eliminazione delle soglie quantitative di punibilità
previste per le false comunicazioni sociali;
eliminazione dell'evento di danno patrimoniale come
momento consumativo delle false comunicazioni sociali;
previsione di una più specifica disciplina della
responsabilità penale dei revisori;
eliminazione dell'eccezionale efficacia estintiva del
reato riconosciuta a taluni comportamenti riparatori post
factum nelle fattispecie a tutela del capitale sociale e
dei creditori;
previsione di una circostanza aggravante dei reati
societari per le ipotesi di grave danno alla società, ai soci
o ai terzi;
previsione della legittimazione della CONSOB alla
costituzione di parte civile nell'interesse dei
risparmiatori;
previsione, nei casi di commissione di reati societari
nell'interesse della società, di sanzioni interdittive a
carico dell'ente, da applicare nei casi più gravi accanto alle
sanzioni pecuniarie;
revisione della sistematica dei reati societari,
eliminando la confusa suddivisione in capi del titolo XI del
libro V del codice civile e prevedendo la riconduzione di
alcune fattispecie all'interno del TUF.
Tali indicazioni di ordine generale dovrebbero tradursi
quindi nelle seguenti modifiche:
a) false comunicazioni sociali: proponiamo
l'unificazione degli attuali articoli 2621 e 2622 del codice
civile, che dovranno essere configurati come delitto, punibile
con la reclusione da uno a cinque anni, come nella originaria
versione del codice civile del 1942. La struttura della
fattispecie - pur senza ritornare a tale originaria
formulazione, che la prassi aveva rivelato viziata da un
eccessivo grado di indeterminatezza, lasciando la porta aperta
ad opzioni interpretative troppo mutevoli e differenziate -
viene depurata dall'attuale sovraccarico di elementi
costitutivi, recuperando lo schema a suo tempo prefigurato dal
citato progetto Mirone, al fine di ricostituire le condizioni
per una equilibrata applicazione della nuova incriminazione,
che la riforma del 2002 ha reso pressoché impraticabile. Si
mantiene pertanto la definizione della direzionalità delle
comunicazioni sociali (che dovranno essere necessariamente
rivolte ai soci o al pubblico) e l'attuale struttura
dell'elemento soggettivo (dolo intenzionale di inganno e dolo
specifico di ingiusto profitto), così come il riferimento
espresso all'idoneità ingannatoria del mendacio; viene
soppresso invece ogni riferimento alla necessaria previsione
legale delle comunicazioni e al danno patrimoniale per i
destinatari, così come vengono cancellate le attuali soglie di
rilevanza
quantitativa e/o qualitativa della falsità (sensibile
alterazione del quadro rappresentativo, superamento del 5 per
cento del risultato economico di esercizio e dell'1 per cento
del patrimonio netto, 10 per cento di scostamento dalle stime
corrette). La trasparenza dell'informazione societaria torna
così ad essere oggetto di una tutela penale non
indiscriminata, ma selettiva, e però non condizionata dal
problematico accertamento di conseguenze patrimoniali
pregiudizievoli per singoli specifici destinatari delle
comunicazioni sociali;
b) falso in prospetto (articolo 2623 del codice
civile): anche per questa figura di reato viene eliminato ogni
riferimento alla verificazione di un danno patrimoniale per i
destinatari del prospetto; la fattispecie viene riqualificata
come delitto e corredata della previsione della pena della
reclusione da uno a cinque anni. Viene proposta, in fine, una
ricollocazione della fattispecie all'interno del TUF, dalla
quale era stata sottratta con la riforma del 2002: sembra
infatti senz'altro opportuno riportare l'incriminazione nella
medesima sede normativa dalla quale si ricava la disciplina
extrapenale sottostante alla presentazione del prospetto
(sollecitazione all'investimento, quotazione nei mercati
regolamentati, offerte pubbliche di acquisto o scambio di
titoli);
c) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni
delle società di revisione (articolo 2624 del codice civile):
come per le precedenti incriminazioni viene prevista una
riunificazione della fattispecie, il recupero della natura
delittuosa dell'illecito e margini edittali di pena da uno a
cinque anni di reclusione; si suggerisce inoltre la
soppressione del riferimento alla finalità di conseguire per
sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico), da
ritenere incongrua e ingiustamente limitativa dell'ambito di
punibilità delle falsità dei revisori; viene prevista poi una
circostanza aggravante speciale, con aumento della pena fino
alla metà per le ipotesi in cui il fatto sia stato commesso
dietro dazione o promessa di utilità, ovvero in collusione con
la società assoggettata a revisione; si dispone infine la
ricollocazione della fattispecie all'interno del TUF, dove
dovrà trovare posto l'intero statuto penale delle società di
revisione, superando l'attuale irrazionale frammentazione
determinata dalla riforma del 2002 (che ha lasciato nel TUF le
norme incriminatrici degli illeciti rapporti patrimoniali con
la società assoggettata a revisione e dei compensi illegali ai
revisori, trasferendo invece nel codice civile la fattispecie
del falso);
d) impedito controllo (articolo 2625 del codice
civile): viene prevista la ri-penalizzazione dell'illecito, a
prescindere dalla verificazione di un danno per i soci, e si
ritorna al tradizionale regime della procedibilità d'ufficio;
la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni;
e) indebita restituzione dei conferimenti
(articolo 2626 del codice civile): anche per questa figura
criminosa viene previsto un aumento della pena edittale, che
potrà spaziare da sei mesi a tre anni di reclusione; non muta
invece la struttura della fattispecie incriminatrice;
f) illegale ripartizione degli utili e delle
riserve (articolo 2627 del codice civile): si prevede il
recupero della originaria veste delittuosa dell'incriminazione
e dei tradizionali limiti edittali di pena detentiva
(reclusione da uno a cinque anni); si suggerisce inoltre la
soppressione della causa estintiva del reato rappresentata
dalla restituzione degli utili o dalla ricostituzione delle
riserve prima del termine previsto per l'approvazione del
bilancio, in quanto finirebbe per legittimare a posteriori
qualsiasi spregiudicata manovra lesiva dell'integrità del
capitale durante tutto il corso dell'esercizio annuale;
g) illecite operazioni sulle azioni o quote
sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice
civile): anche in questo caso si prevede un innalzamento dei
livelli sanzionatori (reclusione da sei mesi a tre anni) e la
soppressione della causa speciale di estinzione del reato;
h) operazioni in pregiudizio dei creditori
(articolo 2629 del codice civile):
viene soppresso il riferimento alla querela della persona
offesa, con ritorno pertanto all'ordinario regime della
procedibilità d'ufficio; si prevede inoltre l'eliminazione
dell'eccezionale efficacia estintiva del reato attribuita al
risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio;
i) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o
depositi (articolo 2630 del codice civile): si mantiene
l'orientamento favorevole alla depenalizzazione della
fattispecie - già risalente, peraltro, a scelte compiute dal
legislatore degli anni '70 - ma si prevede un incremento
dell'importo della sanzione pecuniaria amministrativa, da
moltiplicare per dieci nella misura minima e massima;
l) omessa convocazione dell'assemblea (articolo
2631 del codice civile): anche per questa fattispecie - che
nella disciplina previgente costituiva un delitto - si
conserva la veste di illecito amministrativo, ma con un
incremento dell'importo della sanzione pecuniaria
amministrativa (decuplicata nel minimo e nel massimo);
m) formazione fittizia del capitale (articolo 2632
del codice civile): si prevede il ritorno allo schema
dell'illecito delittuoso, con la comminatoria della pena della
reclusione da sei mesi a tre anni;
n) indebita ripartizione dei beni sociali da parte
dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile): anche in
questo caso si prevede la soppressione del riferimento alla
querela della persona offesa, così come l'eliminazione della
causa estintiva del reato (risarcimento del danno ai creditori
prima del giudizio);
o) infedeltà patrimoniale (articolo 2634 del
codice civile): viene proposta la soppressione dell'avverbio
"intenzionalmente", che deve attualmente caratterizzare la
condotta tipica dell'amministratore (o direttore generale o
liquidatore) infedele, con riferimento alla produzione
dell'evento di danno per il patrimonio sociale; la misura
edittale della pena viene aumentata (reclusione da uno a
cinque anni) e si prevede infine l'eliminazione del regime di
perseguibilità a querela della persona offesa;
p) dopo la fondamentale fattispecie di infedeltà
patrimoniale viene prevista l'introduzione di un nuovo
articolo 2634-bis (Prestiti e garanzie della società),
modellato in parte sulla falsariga del vecchio articolo 2624
del codice civile del 1942, ma riprendendo anche, quasi alla
lettera, una nuova disposizione penale introdotta dal
legislatore statunitense con il Sarbanes-Oxlej Act.
Rispetto alla vecchia fattispecie codicistica la nuova norma
appare comunque più selettiva, in quanto circoscrive a
priori il proprio ambito di operatività alle sole società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Soggetti
attivi del reato potranno essere tanto gli amministratori, i
direttori generali, i sindaci e i liquidatori - come nella
vecchia incriminazione del 1942 - quanto i soggetti che
comunque detengano una partecipazione di controllo o
esercitino un'influenza notevole all'interno della società,
secondo le definizioni fornite dall'articolo 2359, terzo
comma, del codice civile. La ragion d'essere di tale
"recupero" della fattispecie in esame risiede nella
constatazione dell'effettiva lacuna di tutela che altrimenti
ne deriverebbe, a fronte di operazioni che appaiono comunque
circondate da un forte alone di sospetto e che l'ordinamento
deve necessariamente scoraggiare: la nuova fattispecie di
infedeltà patrimoniale, d'altro canto, non potrebbe
verosimilmente prestarsi allo scopo, in quanto
l'amministratore (o altro soggetto di vertice della società)
che si limiti a ricevere la corresponsione di un prestito o la
prestazione di una garanzia non compie verosimilmente alcun
atto di disposizione dei beni sociali (che verrebbe invece
compiuto da colui che, all'interno della società, corrisponde
il prestito o la garanzia e che potrebbe anche essere privo
delle qualifiche soggettive richieste per rispondere del
delitto di infedeltà patrimoniale, ovvero potrebbe non
integrare quel peculiare elemento psicologico da esso
richiesto);
q) infedeltà a seguito di dazione o promessa di
utilità (articolo 2635 del codice
civile): si propone innanzitutto il mutamento della rubrica
dell'articolo in "Corruzione societaria"; si prevede poi la
soppressione dei riferimenti ai responsabili della revisione e
al nocumento alla società; la soppressione della disposizione
del terzo comma (perseguibilità a querela) e l'inserimento,
all'interno del TUF, di una fattispecie autonoma di
"corruzione dei revisori", che preveda la pena della
reclusione da uno a cinque anni per gli amministratori, i soci
responsabili della revisione contabile e i dipendenti della
società di revisione che, fuori dei casi previsti dal vigente
articolo 2624 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni
delle società di revisione), a seguito della dazione o della
promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione
degli obblighi inerenti al loro ufficio;
r) aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile):
il testo della norma rimane invariato, nella prospettiva di
riportare la fattispecie all'interno del TUF e, soprattutto,
in attesa di ridefinirne il contenuto in attuazione della
citata direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato ("abusi di
mercato");
s) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle
autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice
civile): anche quest'ultima fattispecie rimane invariata,
nell'attesa di riformularne il contenuto sulla base del nuovo
assetto della vigilanza sui mercati finanziari, in particolare
per quanto riguarda la più precisa individuazione dei
destinatari del precetto penale, delle autorità di vigilanza
beneficiarie della tutela, nonché della tipologia delle
comunicazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle funzioni
di vigilanza;
t) circostanza attenuante (articolo 2640 del
codice civile): la rubrica dell'articolo viene mutata in
"Circostanza attenuante e aggravante"; si propone infatti
l'inserimento di una nuova disposizione (secondo comma),
prevedendo un aumento della pena fino alla metà quando dai
fatti previsti come reato agli articoli precedenti sia
derivata un'offesa di particolare gravità agli interessi della
società, dei soci o dei terzi;
u) sotto il profilo della disciplina processuale,
si prevede una delega al Governo per il riconoscimento della
legittimazione alla costituzione di parte civile della CONSOB
a tutela dei risparmiatori, sulla base dei princìpi stabiliti
per la legittimazione all'esercizio dell'azione di
risarcimento dei danni in sede civile; si propone inoltre
un'estensione in termini analoghi della disposizione prevista
dall'articolo 187 del TUF;
v) modifiche alla discplina della responsabilità
amministrativa da reato delle persone giuridiche (articolo
25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231):
nella lista dei reati in materia societaria, per i quali può
essere applicata una sanzione pecuniaria alla società, si
prevede l'inserimento della fattispecie dell'articolo 2635,
secondo comma, del codice civile (corruzione societaria
"attiva"); si propone inoltre la sostituzione della
disposizione del secondo comma del citato articolo 2635,
prevedendo che, nel caso in cui la società abbia tratto dal
reato un profitto di rilevante entità o nel caso di
reiterazione degli illeciti, oltre all'aumento di un terzo
della sanzione pecuniaria, trovino applicazione anche le
sanzioni interdittive previste dagli articoli 13, 14, 15, 16 e
17 del decreto legislativo n. 231 del 2001.
Legittimazione della CONSOB nei processi civili e class
action.
Per assicurare che i risparmiatori possano fare valere le
loro ragioni nei confronti di banche e imprese creditrici, il
nostro progetto di legge introduce due innovazioni
significative.
Per comprenderne l'impatto occorre riflettere sulla
situazione in cui si trova il piccolo risparmiatore di fronte
alla prospettiva di agire per il risarcimento del danno verso
una banca o una società quotata che hanno violato norme di
legge,
i loro doveri contrattuali o, comunque, hanno colposamente
arrecato un danno ingiusto. Al singolo risparmiatore non
conviene sopportare i costi di un processo, il rischio di
risultare soccombente e di dovere ripianare le spese
processuali: egli, di conseguenza, razionalmente eviterà di
agire in giudizio. Per superare questa situazione di apatia
razionale occorre consentire ai legittimati ad agire di
coordinarsi. A tale fine proponiamo due meccanismi diversi e
fra loro complementari.
Il primo meccanismo (articolo 30, comma 1) è una forma di
eterotutela degli interessi privati da parte di un soggetto
pubblico. La norma delega il Governo ad adottare un decreto
legislativo che attribuisca alla CONSOB la legittimazione
attiva ad agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla
prestazione di servizi d'investimento e di gestione collettiva
del risparmio o delle norme di diritto societario del TUF.
Inoltre, il decreto legislativo dovrà superare quello che è un
principio cardine del diritto al risarcimento del danno negli
ordinamenti continentali, ossia quello dell'equivalenza tra
danno e risarcimento. Si prevede, infatti, analogamente ai
punitive damage statunitensi, che il danno risarcibile
possa essere anche un multiplo del profitto realizzato dal
convenuto.
Il secondo meccanismo (articolo 30, comma 2), invece,
rappresenta una novità potenzialmente dirompente per
l'ordinamento italiano, ossia l'esperibilità delle azioni di
risarcimento del danno da parte di un soggetto in nome di una
"classe" di potenziali danneggiati (cosiddetto "class
action"). Anche su questo tema la proposta di legge prevede
una delega al Governo secondo criteri piuttosto stringenti.
In particolare, si pone il problema giuridico di
conciliare la class action con il diritto a fare valere
in giudizio le proprie ragioni, costituzionalmente sancito
dall'articolo 24 della Costituzione. Per ovviare al rischio di
incostituzionalità si prevede un meccanismo di scelta da parte
del singolo risparmiatore danneggiato. In particolare, quando
un soggetto agisce in nome dell'intera classe, il giudice deve
omologare tale azione collettiva e può farlo solo se ritiene
che l'esercizio individuale non sia concretamente possibile o
conveniente per il numero dei potenziali danneggiati. A tale
omologazione dovrà darsi adeguata pubblicità e gli effetti del
giudicato di condanna non si estenderanno al soggetto che si
sia opposto formalmente all'omologazione o alla successiva
sentenza (meccanismo di opting out). Analogamente,
quando intercorre la rinuncia o una transazione, esse sono
efficaci solo nei confronti di chi vi abbia esplicitamente
aderito (opting in). Ogni singolo danneggiato, infine,
potrà impugnare la sentenza in appello e in Cassazione.
Il decreto legislativo, quindi, dovrà ispirarsi ai
seguenti princìpi:
individuare criteri oggettivi per isolare in concreto
classi omogenee di pretese al risarcimento;
individuare le classi di soggetti legittimati
comprendendo tra essi almeno: i soci che agiscono per il
risarcimento del danno arrecato da organi sociali a loro
individualmente o alla società; i creditori e tutti i titolari
di pretese al risarcimento del danno per fatto illecito; i
sottoscrittori di
prodotti finanziari e assicurativi e i clienti di servizi
d'investimento per azioni di risarcimento dei danni per
violazione di leggi o di regolamenti;
individuare i legittimati passivi, includendo tra essi
almeno: le società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio e gli emittenti di strumenti finanziari che abbiano
fatto appello al pubblico risparmio; banche, intermediari
finanziari non bancari, istituti di moneta elettronica,
assicurazioni, SGR, SICAV e gestori di SICAV, imprese di
investimento, chi abbia svolto servizi accessori ai sensi del
TUF; i soggetti controllanti dei soggetti sopra elencati ed i
loro esponenti aziendali; infine, chi abbia svolto tali
attività economiche riservate in maniera abusiva;
individuare i soggetti legittimati a rappresentare la
classe, tra cui devono esservi le associazioni dei consumatori
individuate ai sensi della legge n. 281 del 1998;
il giudice omologa la richiesta di azione collettiva,
nel caso in cui riconosca che l'esercizio individuale della
pretesa non sia conveniente o agevole (ossia nel caso in cui
si verifichino fenomeni d'apatia razionale del risparmiatore)
e purché non sussistano conflitti di interessi tra il
rappresentante della classe ed i rappresentati. Di tale
omologazione deve darsi adeguata pubblicità e i singoli
risparmiatori possono opporsi ad essa. In tal caso, così come
nel caso in cui il singolo risparmiatore si opponga alla
sentenza di condanna, non si estendono nei suoi confronti gli
effetti del giudicato. Infine, la rinuncia o la transazione è
efficace solo verso i membri della classe che vi aderiscano
espressamente e ogni membro della classe potrà impugnare la
sentenza in appello o in Cassazione.
Attuazione della direttiva sugli abusi di mercato.
La recente legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre
2003, n. 306) ha tralasciato una questione molto
significativa, ossia l'attuazione della citata direttiva sugli
abusi di mercato, direttiva 2003/6/CE. Ritenendo che questa
direttiva sia molto significativa per l'evoluzione e la
modernizzazione del diritto societario e finanziario italiano,
prevediamo una delega al Governo ad adottare un decreto
legislativo di attuazione di tale direttiva (articolo 31). Il
decreto legislativo, in particolare, dovrà:
introdurre la nuova fattispecie di "manipolazione del
mercato", che si aggiungerà all'attuale insider trading
(abuso di informazioni privilegiate) e verrà colpita da una
sanzione amministrativa e, nei casi più gravi, da una sanzione
penale;
ridefinire gli obblighi di comunicazione al pubblico di
informazioni privilegiate da parte degli emittenti di
strumenti finanziari;
prevedere forme di responsabilità di chi produce e
diffonde informazioni e ricerche su emittenti per violazione
dei doveri di correttezza;
aumentare i poteri della CONSOB di ispezione e di
raccolta delle prove;
prevedere che alle sanzioni amministrative sia collegata
la perdita dei requisiti di onorabilità di esponenti aziendali
e la temporanea incapacità di assumere cariche in società
quotate;
stabilire che i procedimenti penali e amministrativi
siano tra loro indipendenti.
Nuove norme sulla giurisdizione.
L'articolo 32 introduce le sezioni specializzate presso il
giudice ordinario competenti a conoscere le controversie in
materia di diritto societario e diritto dell'economia,
riprendendo alcuni spunti della citata proposta di legge già
presentata nel corso della XII legislatura (atto Camera n.
7123).
Il comma 1 prefigura, in termini generali, il modello di
giudice cui devolvere le controversie e la trattazione di ogni
altro ricorso camerale in materie che richiedono un elevato
tasso di conoscenze specifiche nei settori dell'economia, del
commercio e della finanza. Si tratta di un giudice inserito
nella struttura dei tribunali delle città sedi di corte
d'appello e, perciò, configurato come sezione specializzata
dei tribunali medesimi.
Nell'area di competenza per materia di tale sezione
specializzata ricadono innanzitutto tutte le questioni in
materia societaria, compresi le cessioni delle partecipazioni
sociali e i patti parasociali. Tenuto conto della elevata
specializzazione di detta sezione nel settore del diritto
dell'economia, si è ritenuto di inserire anche le questioni in
materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi
dell'impresa nel rispetto degli impegni comunitari e
internazionali, nonché le questioni disciplinate dal TUF e dal
TUB. Ciò anche per assicurare una "massa critica" di
controversie sufficiente a giustificare l'istituzione di
appositi organi giurisdizionali in tutte le attuali sedi di
corte d'appello.
Abbiamo ritenuto di comprendere nella competenza delle
sezioni specializzate anche la materia concorsuale, la cui
trattazione richiede un elevato grado di conoscenza dei
problemi economici, finanziari e patrimoniali delle imprese.
Riteniamo, però, che sia eccessivo e controproducente porre a
carico di tali sezioni l'onere di fronteggiare l'ingente
numero di istanze di fallimento (spesso finalizzate solo ad
esercitare pressione sul debitore per accelerare il pagamento
di debiti) da cui sono gravati i tribunali italiani; per
analoghe ragioni, ci è apparso inopportuno attribuire alle
medesime sezioni anche i compiti gestori inerenti alle
procedure concorsuali. Ciò anche in ossequio al principio di
terzietà del giudice, che male si adatta a situazioni in cui
il magistrato che valuta l'opportunità di promuovere un'azione
per il fallimento ed il magistrato che su quell'azione è poi
chiamato a giudicare fanno parte del medesimo organo
giurisdizionale.
Il legislatore delegato potrà poi valutare più in
dettaglio come articolare l'accennata distinzione di
competenza (ad esempio, attribuendo alla sezione specializzata
la funzione di giudice dell'opposizione a dichiarazione di
fallimento).
Con riguardo a tutte le materie di cui si tratta, lo
stesso legislatore delegato dovrà disciplinare la competenza
in caso di connessione con procedimenti aventi oggetto diverso
e, più in generale, fissare regole processuali che agevolino
la definizione immediata e definitiva di qualsiasi dubbio in
tema di competenza.
La riforma è circoscritta all'area giurisdizionale oggi
riservata al giudice ordinario, e dunque prescinde da ogni
intento di rivedere gli incerti confini tra giurisdizione
ordinaria ed amministrativa, anche se, tenuto conto della
istituzione di un giudice specializzato, questi confini
potranno essere ripensati in un prossimo futuro soprattutto
nel settore del diritto dell'economia.
La regolamentazione dei mezzi di gravame avverso i
provvedimenti emessi dalla sezione specializzata non si presta
ad un approccio unitario. A parte le diversità di regime già
esistenti, in proposito, tra giurisdizione contenziosa e
volontaria, nonché in molte fattispecie comprese nell'una e
nell'altra di tali categorie, potrebbe essere opportuno
lasciare spazio ad ulteriori diversificazioni in ragione delle
differenti esigenze di tutela che di volta in volta si pongono
e che già ora hanno determinato, in taluni campi, la
previsione di un giudizio di merito in unico grado.
E' apparsa perciò preferibile una disposizione di
carattere generico, che faccia salve tali diversità, ma nel
contempo eviti il rischio di un giudice dell'impugnazione meno
competente, in termini di professionalità specifica, rispetto
a quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Tale
esigenza deve valere anche per la Cassazione, non solo perché
anche quel giudice può essere oggi chiamato a valutazioni che
attengono al merito (confronta articolo 384, primo comma, del
codice di procedura civile) ma anche perché la corretta
formulazione di un giudizio di legittimità non può comunque
prescindere dalla totale comprensione dei profili di
merito.
L'attuale dislocazione sul territorio nazionale di un
elevato numero di tribunali, molti dei quali con organici di
dimensioni medio-piccole, sconsiglia la istituzione di sezioni
specializzate presso ciascuno di tali tribunali, che solo
saltuariamente avrebbero occasione di trattare questioni
commerciali. Un adeguato grado di specializzazione nella
materia presuppone, viceversa, l'esame di una ricca e varia
casistica, che consenta al giudice di aggiornare costantemente
e di affinare progressivamente la propria esperienza
specifica. Donde la scelta di prevedere una competenza
territoriale di dimensione distrettuale; scelta cui, in un
settore fortemente dinamico qual è quello del diritto
commerciale, non sembrano ostare serie ragioni di
accessibilità del servizio giustizia per i cittadini più
decentrati <articolo 32, comma 1, lettera a)>.
Scartata l'ipotesi di un tribunale di commercio "alla
francese", formato solo da esponenti del mondo commerciale, la
composizione della sezione specializzata potrebbe
alternativamente ispirarsi a due diversi modelli, già presenti
nel nostro ordinamento: quello del giudice del lavoro e quello
del giudice agrario e minorile. Il primo fa leva su un elevato
grado di specializzazione dei magistrati addetti alla
trattazione esclusiva della materia, il secondo integra nello
stesso organo giudicante esperti di settore dotati di
professionalità diverse da quelle del giudice togato. Per
assicurare la effettiva presenza di esperti di materie che
esulano dalla formazione ordinaria dei magistrati, come
scienze economiche ed aziendali, proponiamo di adottare il
secondo dei due modelli, ossia di integrare il collegio
giudicante con esperti non togati. Dovrebbero peraltro essere
previsti meccanismi idonei a prevenire conflitti di interessi
tra la professione dell'esperto e il ruolo di giudice. E'
opportuno, comunque, prevedere strumenti specifici di
formazione e di aggiornamento professionali dei magistrati che
- secondo adeguati sistemi di rotazione - comporranno le
sezioni in esame, essendo notoriamente la preparazione dei
giuristi assai poco orientata alla conoscenza dei fenomeni
economici, la cui comprensione è del pari assente nei criteri
di selezione per l'accesso all'ordine giudiziario.