XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4639




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI GENERALI SULLE COMPETENZE DI VIGILANZA SUI MERCATI
FINANZIARI


Art. 1.

(Princìpi generali)

        1. Il presente capo reca princìpi e norme generali relativi al riordino delle competenze in materia di vigilanza sui soggetti e sulle attività disciplinati dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.


Art. 2.

(Finalità della vigilanza)

        1. L'attività di vigilanza di cui all'articolo 1 è esercitata in attuazione dell'articolo 47 della Costituzione e in coerenza con i princìpi comunitari e le raccomandazioni degli organi di coordinamento internazionale, al fine di:

                a) garantire la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, nonché la stabilità complessiva del mercato finanziario;

                b) assicurare il buon funzionamento dei mercati, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti di intermediari e di emittenti, anche promuovendo la conoscenza, da parte dei risparmiatori, dei rischi insiti nelle diverse attività finanziarie.

Art. 3.

(Attività di vigilanza)

        1. Nello svolgimento delle loro funzioni le Autorità competenti di cui all'articolo 5:

                a) si ispirano a princìpi di efficienza e di trasparenza dei processi decisionali e dell'organizzazione interna;

                b) seguono i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

                c) favoriscono lo sviluppo di forme di autoregolamentazione sotto il controllo pubblico;

                d) garantiscono, nelle procedure di emanazione di atti regolamentari e amministrativi generali, il coinvolgimento dei soggetti vigilati e delle relative associazioni di categoria;

                e) rispettano, nei procedimenti sanzionatori, i princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori e del contraddittorio, assicurando la separazione tra attività istruttoria e attività decisoria, anche istituendo appositi organismi interni con la esclusiva competenza sanzionatoria;

                f) tengono conto delle decisioni assunte dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 9;

                g) prevedono forme di consultazione periodica con il Comitato di consultazione di cui all'articolo 13.

        2. Della applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 le Autorità competenti rendono conto nella relazione annuale redatta ai sensi dell'articolo 12, comma 7.


Art. 4.

(Autonomia e indipendenza
delle Autorità)

        1. L'ordinamento assicura l'autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale delle Autorità competenti di cui all'articolo 5 e garantisce lo svolgimento indipendente delle loro funzioni.


Art. 5.

(Autorità competenti)

        1. Ai sensi della presente legge sono Autorità competenti la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).


Art. 6.

(Competenze della Banca d'Italia)

        1. La Banca d'Italia svolge le proprie funzioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
        2. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

                a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

                b) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge;

                c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, all'Ufficio italiano dei cambi (UIC);

                d) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 7.

(Competenze della CONSOB).

        1. La CONSOB svolge le proprie funzioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
        2. Alla CONSOB sono trasferiti:

            a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

            b) le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

            c) le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

            d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

        3. Le competenze di cui al comma 2, lettera d), escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.


Art. 8.

(Delega al Governo).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo volto a definire, nelle materie disciplinate dagli articoli 6 e 7, l'attribuzione delle competenze di vigilanza alla Banca d'Italia e alla CONSOB in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 9.

(Comitato di coordinamento della vigilanza sui mercati
finanziari).

        1. E' istituto il Comitato di coordinamento della vigilanza sui mercati finanziari, di seguito denominato "Comitato di coordinamento".
        2. Il Comitato di coordinamento è composto:

            a) dal Governatore della Banca d'Italia;

            b) dal presidente della CONSOB;

            c) dal presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

            d) da due membri nominati dalla Commissione di cui all'articolo 12, tra persone di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità in materia finanziaria e bancaria, secondo le modalità previste per i commissari della CONSOB, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della presente legge.

        3. I membri di cui al comma 2, lettera d), durano in carica sette anni e non sono rinnovabili. Si applicano le norme in materia di incompatibilità previste per i commissari della CONSOB.
        4. I membri di cui al comma 2, lettera d), non possono essere scelti tra persone legate con un rapporto di lavoro dipendente o di consulenza con le Autorità competenti.
        5. Il Comitato di coordinamento elegge il presidente.
        6. Il Comitato di coordinamento delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, e si riunisce almeno una volta ogni trimestre o quando il presidente lo ritenga opportuno.
        7. Il presidente convoca le riunioni del Comitato di coordinamento anche su richiesta di uno dei suoi membri.
        8. Il Comitato di coordinamento si riunisce presso la sede di una delle Autorità competenti. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi di personale comandato dalle rispettive Autorità. Le spese di funzionamento sono a carico delle Autorità competenti.
        9. Il Comitato di coordinamento:

            a) adotta tutte le misure necessarie per favorire lo scambio di informazioni e la collaborazione tra le Autorità competenti e tra queste e le Autorità dei Paesi comunitari e extracomunitari;

            b) segnala alle Autorità competenti e alla Commissione di cui all'articolo 12 ogni provvedimento necessario per rendere più efficiente, ai fini della tutela del risparmio, l'esercizio coordinato della vigilanza e dei poteri di intervento delle Autorità competenti.


Art. 10.

(Soppressione di enti).

        1. L'ISVAP, la COVIP e l'UIC sono soppressi. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per il trasferimento alla Banca d'Italia e alla CONSOB del personale dipendente della COVIP, dell'ISVAP e dell'UIC.
        2. Il trattamento economico e l'inquadramento giuridico dei dipendenti degli enti soppressi di cui al comma 1 è equiparato a quello dei dipendenti della CONSOB e della Banca d'Italia.
        3. La Banca d'Italia succede nei diritti e nelle situazioni giuridiche attive e passive dei quali gli enti soppressi di cui al comma 1 sono titolari.


Art. 11.

(Soppressione di organi).

        1. E' soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio previsto dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.


Art. 12.

(Commissione parlamentare per i rapporti con le Autorità
indipendenti).

        1. E' istituita la Commissione parlamentare per i rapporti con le Autorità indipendenti, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari e garantendo la rappresentanza proporzionale dei medesimi gruppi e comunque in modo che ogni gruppo sia rappresentato.
        3. La Commissione è presieduta a turno da uno dei suoi componenti, per la durata di tre mesi ciascuno ed elegge tra i propri componenti il presidente, il vice presidente e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti ai fini dell'elezione dell'Ufficio di presidenza.
        4. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati.
        5. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci di ciascuna delle due Camere.
        6. La Commissione:

            a) esprime il parere vincolante per la nomina dei commissari della CONSOB, secondo le modalità di cui all'articolo 15. A tale fine la Commissione può procedere all'audizione dei soggetti nominati e disporre tutte le idonee forme di pubblicità dei relativi curricula professionali;

            b) esamina le relazioni annuali presentate dalle Autorità competenti;

            c) dispone e svolge audizioni dei componenti delle Autorità competenti, degli operatori economici e dei rappresentanti degli organismi di cui all'articolo 13, comma 2;

            d) si esprime sui pareri e le segnalazioni formulati dalle Autorità competenti ed eventualmente invita il Governo all'adozione di iniziative opportune ai sensi del comma 8.

        7. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Autorità competenti presentano alla Commissione una relazione sui risultati dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.
        8. Nella relazione di cui al comma 7, e anche in momenti successivi, le Autorità competenti possono presentare alla Commissione pareri e segnalazioni in ordine alle modifiche legislative e regolamentari necessarie per migliorare il funzionamento, la stabilità e la trasparenza dei mercati finanziari.


Art. 13.

(Comitato di consultazione per la vigilanza sui mercati
finanziari).

        1. E' istituito il Comitato di consultazione per la vigilanza sui mercati finanziari, di seguito denominato "Comitato di consultazione".
        2. Il Comitato di consultazione è composto da nove membri nominati dalle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti sottoposti a vigilanza e degli investitori, secondo i criteri determinati dal Comitato di coordinamento.
        3. I membri del Comitato di consultazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili. Il Comitato determina le proprie regole di organizzazione e di funzionamento, nomina a maggioranza assoluta il presidente e si riunisce quando il presidente lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta ogni tre mesi.
        4. Il Comitato di consultazione si riunisce ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.
        5. Il Comitato di consultazione:

            a) svolge funzione consultiva nei confronti delle Autorità competenti, partecipando ai procedimenti di emanazione di atti regolamentari generali, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3;

            b) segnala alle Autorità competenti, al Comitato di coordinamento e alla Commissione, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità degli interventi e di analisi di impatto della regolamentazione, le iniziative opportune per migliorare l'efficienza dei controlli pubblici e la trasparenza dei mercati;

            c) collabora con le Autorità competenti per realizzare le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

            d) adotta tutte le misure necessarie per favorire l'effettiva applicazione da parte di intermediari e di emittenti di codici deontologici dotati di adeguate garanzie sanzionatorie, assicurandone l'uniformità e la pubblicità;

            e) adotta, anche di intesa con la CONSOB, tutte le iniziative in grado di favorire la conoscenza del funzionamento dei mercati e delle caratteristiche e rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari.

        6. Il Comitato di consultazione quando esamina materie inerenti alle forme pensionistiche complementari, è integrato con la presenza di tre membri nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.


Art. 14.

(Assunzione di personale specializzato).

        1. Le Autorità competenti, in deroga alla legislazione vigente, nei limiti del 50 per cento della rispettiva dotazione organica e senza superare la quota massima della stessa dotazione, possono assumere, a tempo determinato e con contratti di lavoro privato, personale ad alta qualificazione professionale.

Capo II

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE E AL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998,
N. 58


Art. 15.

(Organizzazione e funzionamento
della CONSOB).

        1. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

        "E' istituita con sedi in Roma e Milano, la Commissione nazionale per le società e la borsa";

            b) all'articolo 1, terzo comma, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri stesso e previo parere vincolante della Commissione parlamentare per i rapporti con le Autorità indipendenti, che delibera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti";

            c) all'articolo 1, terzo comma, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Essi durano in carica sette anni e non sono rieleggibili";

            d) all'articolo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

        "Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, neppure di consulenza o autonoma, né essere amministratori o soci a responsabilità illimitata di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di società commerciali o di altri enti pubblici o privati, né ricoprire uffici di altra natura o essere imprenditori commerciali. I suddetti soggetti, e i loro congiunti fino al terzo grado, non possono avere interessi significativi nelle imprese vigilate dalle Autorità indipendenti. Per tutta la durata del mandato i soggetti di cui al presente comma che sono dipendenti pubblici vengono collocati fuori ruolo e d'ufficio in aspettativa. Se i suddetti soggetti sono dipendenti di enti privati il rapporto di lavoro è sospeso ed i dipendenti hanno diritto alla conservazione del posto. Nei due anni successivi alla cessazione dall'incarico i componenti delle Autorità indipendenti non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese vigilate, o che sono state comunque interessate, dall'attività delle medesime Autorità, né essere esponenti aziendali di tali società. La violazione di tale divieto è punita con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 30.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 300.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito";

            e) all'articolo 1, il sesto comma è sostituito dal seguente:

        "Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge. La Commissione sovrintende all'attività istruttoria avvalendosi del direttore generale nominato ai sensi del settimo comma";

            f) all'articolo 1, dopo il sesto comma, è inserito il seguente:

        "La Commissione nomina, tra persone che abbiano i requisiti previsti per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione nelle banche, un direttore generale che cura l'esecuzione delle delibere e dirige la struttura amministrativa. Il direttore generale informa la Commissione dell'attività svolta. Il direttore generale partecipa, con voto consultivo alle riunioni della Commissione";

            g) all'articolo 1, nono comma, le parole da: "I predetti" sino alla fine del comma sono soppresse;

            h) all'articolo 1, i commi dodicesimo e tredicesimo sono abrogati;

            i) all'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è di seicentocinquanta unità";

            l) all'articolo 2, il quarto comma è abrogato.

        2. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante disciplina del sindacato giurisdizionale sugli atti della CONSOB, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) prevedere che gli atti della CONSOB privi di carattere sanzionatorio o impositivo di comportamenti specifici a carico dei soggetti vigilati o che non hanno natura di regolamento non siano impugnabili né davanti all'autorità giudiziaria ordinaria né davanti al giudice amministrativo; non possono essere impugnabili, in particolare, gli atti denominati "di collaborazione", quali risposte a quesiti, a raccomandazioni o a comunicazioni, nonché gli atti di esercizio dei poteri attribuiti dalla legge alla CONSOB nell'esercizio della attività di ispezione, di indagine e di acquisizione delle informazioni;

            b) prevedere che il giudice ordinario o il giudice amministrativo non possano sospendere in via cautelare gli effetti delle disposizioni dei regolamenti emanati dalla CONSOB nelle controversie nelle quali è contestata la legittimità degli stessi, ferma restando la possibilità che il giudice li disapplichi in sede di decisione;
            c) prevedere che il giudice possa disapplicare le norme regolamentari solo in caso di evidente e chiara violazione dei limiti al potere regolamentare fissati dalla legge;

            d) limitare la sindacabilità per ragioni procedurali dei provvedimenti sanzionatori e impositivi di comportamenti specifici a carico dei soggetti vigilati al solo caso in cui sono state violate le regole poste a tutela del diritto alla difesa e al contraddittorio dei soggetti destinatari dei provvedimenti.


Art. 16.

(Norme generali per la tutela degli investitori e
disciplina dei promotori finanziari).

        1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 4, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La CONSOB non può opporre il segreto d'ufficio in caso di richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile, in relazione a giudizi:

                a) di risarcimento dei danni cagionati a investitori diversi da quelli individuati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, nella prestazione dei servizi disciplinati nel presente decreto;

                b) di risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli obblighi previsti nella parte IV in capo agli emittenti, ai loro amministratori, sindaci, direttori generali e società di revisione;

                c) di risarcimento dei danni cagionati dai membri degli organi di amministrazione e controllo a società quotate o a società controllate da società quotate ai sensi dell'articolo 93";

            b) all'articolo 6, comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La CONSOB prevede le modalità con cui i soggetti abilitati sottoscrivono e pubblicano protocolli d'autonomia che assicurino l'effettiva autonomia delle funzioni e dei settori aziendali; la presente disposizione si applica all'intero gruppo di cui il soggetto abilitato è parte, individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b)";


            c) all'articolo 21, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimali individuati dalla CONSOB, sia il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento che i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione di portafogli di investimento la compatibilità tra il grado di rischiosità di questi e la propensione al rischio del cliente";


            d) all'articolo 23, comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: "e, in caso di interesse dei soggetti abilitati in un'operazione, di aver assicurato al cliente trasparenza ed equo trattamento";

            e) all'articolo 30, comma 2, le parole: "sentita la Banca d'Italia" sono sostituite dalle seguenti: "né le offerte individuate ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettere b) e c)";

            f) all'articolo 31:

                1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. E' istituito presso la CONSOB l'albo unico dei promotori finanziari. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo è ordinato in forma di associazione, è dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e statutaria. Provvede alla selezione degli iscritti; svolge tutte le altre funzioni necessarie per la tenuta dell'albo. Opera secondo i princìpi e i criteri stabiliti dalla CONSOB";
                2) al comma 5, le parole: "indette dalla CONSOB" sono soppresse;

                3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. La CONSOB determina, con regolamento, i princìpi e i criteri relativi a:

                a) la formazione dell'albo previsto al comma 4 e le relative forme di pubblicità;

                b) i requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

                c) l'iscrizione all'albo previsto al comma 4 e le cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

                d) le incompatibilità;

                e) le sanzioni e i provvedimenti cautelari disciplinati dagli articoli 55 e 195;

                f) il riesame, da parte della CONSOB, delle delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

                g) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

                h) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta";

                g) all'articolo 37, comma 2-bis, dopo le parole: "fondi chiusi" è inserita la seguente: "immobiliari".


Art. 17.

(Modifiche alla disciplina dei mercati
regolamentati e alla quotazione).

        1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 62, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

                "d-bis) stabilisce che le società controllanti il cui attivo è prevalentemente composto dalla partecipazione in una o più società vengano quotate in segmento distinto del mercato;

                d-ter) stabilisce i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Paesi non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché la controllante possa essere quotata su un mercato organizzato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;

                d-quater) stabilisce le condizioni in presenza delle quali le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società non possono essere quotate";

            b) all'articolo 62, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

                "3-bis. La CONSOB dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni";

            c) all'articolo 64, comma 1, la lettera c) è abrogata;

            d) all'articolo 78, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

                "b-bis) applicare ai singoli sistemi di scambi organizzati, in tutto o in parte, per motivi di tutela del mercato, la disciplina prevista dal capo I";

            e) all'articolo 94, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "5-bis. La CONSOB prescrive che determinati strumenti o prodotti finanziari, quotati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. L'emittente risponde per la violazione delle prescrizioni della CONSOB".

Art. 18.

(Modifiche alla disciplina dell'appello
al pubblico risparmio).

        1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 100, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

                "f) aventi ad oggetto i depositi bancari e i titoli che li incorporano";

            b) all'articolo 100, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "2-bis. Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di collocamento esentate ai sensi del comma 1, lettera a), per un anno dalla data del collocamento, possono essere ceduti a soggetti diversi dagli investitori professionali esclusivamente in conformità alle disposizioni del presente capo. La CONSOB detta le disposizioni di attuazione del presente comma";

            c) alla parte IV, titolo II, capo I, dopo l'articolo 101, è inserito il seguente:

        "Art. 101-bis. - (Fusioni tra società quotate e società non quotate). - 1. La CONSOB può disporre che siano assoggettate alle disposizioni del presente capo le operazioni di fusione nelle quali una società non quotata viene incorporata in una società quotata, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata".


Art. 19.

(Informazione societaria e poteri
della CONSOB).

        1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 114, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "5-bis. Le operazioni in prodotti finanziari dell'emittente o in prodotti finanziari a essi collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale, sono comunicate al pubblico. La CONSOB detta le disposizioni di attuazione del presente comma, ispirandosi a princìpi di massima trasparenza e di tempestività dell'informazione";

            b) all'articolo 115, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

                "c-bis) convocare le persone di cui alla lettera a) e procedere alla loro audizione;

                c-ter) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale, riguardo ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;

                c-quater) disporre ispezioni presso i soggetti di cui alla lettera a), al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, compreso il Corpo della guardia di finanza";

            c) alla parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118, è inserito il seguente:

        "Art. 118-bis. - (Riesame delle informazioni fornite al pubblico). - 1. La CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, ivi incluse quelle contenute nei bilanci d'esercizio, dagli emittenti quotati";

            d) all'articolo 185, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "4-bis. Ai fini della repressione dei reati di cui agli articoli 180 e 181, la CONSOB dispone dei poteri di cui all'articolo 115".

Art. 20.

(Società con azioni quotate).

        1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 125 è inserito il seguente:

        "Art. 125-bis. - (Integrazione dell'ordine del giorno). - 1. Tanti soci che detengano azioni per un controvalore di 100.000 euro possono richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea o dell'adunanza del consiglio di sorveglianza di approvazione del bilancio. Il controvalore è calcolato secondo il prezzo medio ponderato di mercato delle azioni nel semestre precedente alla richiesta o, in caso di società quotate per meno di un semestre, secondo il prezzo medio ponderato di mercato nel periodo di quotazione";

            b) alla parte IV, titolo III, capo II, sezione II, dopo l'articolo 135, è inserito il seguente:

        "Art. 135-bis. - (Amministratori eletti dalle minoranze). - 1. Uno, o due se i membri sono più di sette, dei consiglieri di amministrazione, è espresso dalla seconda lista per numero di voti ottenuti, la quale non sia collegata in alcun modo, diretto o indiretto, alla lista che ottiene il maggior numero di voti";

            c) l'articolo 139 è sostituito dal seguente:

        "Art. 139. - (Requisiti del committente). - 1. Il committente deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci. La società non può assumere la veste di committente";

            d) all'articolo 148, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. La CONSOB stabilisce con regolamento le procedure di voto idonee ad assicurare che la maggioranza dei membri effettivi non sia nominata dai soci che detengono il controllo ai sensi dell'articolo 93. In caso di mancata elezione della maggioranza dei membri effettivi da parte della minoranza, la CONSOB, entro trenta giorni dallo svolgimento dell'assemblea, dichiara decaduti i sindaci nominati dalla maggioranza che eccedono il numero dei membri che essa poteva nominare, e nomina dei sostituti. La CONSOB stabilisce con regolamento il numero massimo di cariche come membro di organi di controllo di società quotate, controllate da società quotate, controllanti società quotate o sottoposte a comune controllo che uno stesso soggetto può ricoprire";

                e) all'articolo 148 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "4-bis. I membri del collegio sindacale informano la CONSOB ed il mercato, nelle forme e con le modalità prescritte dalla CONSOB stessa, degli analoghi incarichi ricoperti in altre società";


            f) all'articolo 159, comma 1, dopo le parole: "previo parere" è inserita la seguente: "vincolante";

            g) all'articolo 159, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il socio titolare dell'incarico e gli altri soci revisori chiave della squadra incaricata, come definiti nella raccomandazione 2002/590/CE della Commissione, del 16 maggio 2002, in materia di indipendenza dei revisori legali dei conti, devono tuttavia essere sostituiti al più tardi decorsi cinque anni dal conferimento del primo incarico. La CONSOB può dettare con regolamento disposizioni ulteriori al fine di assicurare l'indipendenza delle persone incaricate della revisione e può in ogni tempo imporre modifiche nella composizione della squadra incaricata, ove ravvisi elementi tali da far dubitare della sua indipendenza dalla società quotata";

            h) all'articolo 160, comma 1, le parole: "dal Ministro di grazia e giustizia, sentita la" sono sostituite dalla seguente: "dalla";

            i) all'articolo 161, comma 2, dopo le parole: "idoneità tecnica" sono inserite le seguenti: "sia della società che dei responsabili della revisione; tale idoneità deve essere verificata periodicamente e, comunque, almeno ogni dodici mesi";

                l) all'articolo 162, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:

                a) raccomanda i princìpi e i criteri da adottare per la revisione contabile, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri;

                b) stabilisce preventivamente, in relazione alla specifica complessità di ciascun incarico di revisione, anche in rapporto all'area della revisione di cui all'articolo 165, comma 1, il grado di approfondimento da adottare nella revisione e il livello professionale che deve essere posseduto dai responsabili della revisione e dagli altri dipendenti che effettuano la revisione;

                c) richiede la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

                d) esegue ispezioni e assume notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai sindaci e dai dirigenti della società di revisione";


            m) all'articolo 162, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. La CONSOB accerta inoltre che le società controllate dalla società di revisione o a essa collegate, le società che le controllano o sottoposte a comune controllo non prestino attività di consulenza o di servizio a favore della società che ha conferito l'incarico di revisione o alle società da essa controllate, a essa collegate, che la controllano o sottoposte a comune controllo";

                n) all'articolo 165, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Le disposizioni della presente sezione, a eccezione dell'articolo 157, si applicano anche alle società controllate da società con azioni quotate, a quelle che le controllano, a società sottoposte a comune controllo ed a quelle ad esse collegate. La CONSOB può estendere l'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo a chiunque intrattenga con una società quotata strette relazioni economiche o abbia con essa rapporti di partecipazione. I controlli previsti dall'articolo 155, comma 1, sono esercitati in via esclusiva dalla società di revisione incaricata della revisione della società con azioni quotate, salvo esenzione concessa, in presenza di gravi e comprovate ragioni, con provvedimento della CONSOB".


Art. 21.

(Modifiche alla disciplina delle sanzioni).

        1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l'articolo 173 è inserito il seguente:

        "Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni";

            b) alla parte V, titolo I, capo III, dopo l'articolo 174 sono inseriti i seguenti:

        "Art. 174-bis. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). - 1. I responsabili della revisione i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
            2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso dietro dazione o promessa di utilità, ovvero in collusione con la società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.

        Art. 174-ter. - (Corruzione dei revisori). - 1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, a seguito della dazione o promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
            2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l'utilità";

            c) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:

        "Art. 190. - (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 26.000 euro. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, in caso di gravi violazioni, si applica inoltre la sanzione accessoria del richiamo scritto all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari. Nel caso di recidiva infraquinquennale all'irrogazione della nuova sanzione amministrativa pecuniaria per gravi violazioni consegue, in caso di mancata opposizione o di rigetto della medesima, la perdita del requisito di onorabilità per un periodo da sei mesi ad un anno, con sospensione di diritto dalla carica.
            2. Le stesse sanzioni di cui al comma 1 si applicano:

            a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

            b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

            c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;

            d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.

            3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. Le stesse sanzioni si applicano nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6.
            4. Nel caso in cui le violazioni previste dal presente articolo siano state commesse nell'interesse della società o dell'ente nell'ambito del quale l'autore della violazione esercita le proprie funzioni o attività, potranno applicarsi nei confronti della società o ente le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni o delle abilitazioni previste dal presente decreto. L'interdizione dall'esercizio dell'attività ha una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se la società o l'ente ha tratto dalla violazione un profitto di rilevante entità ed è già stato sottoposto, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
            5. Gli importi delle multe, delle ammende e delle sanzioni pecuniarie amministrative previsti nella presente parte sono moltiplicati per dieci nella misura minima e nella misura massima. Per gli illeciti penali o amministrativi dai quali è derivato un ingiusto profitto, la misura della multa, dell'ammenda o della sanzione pecuniaria amministrativa può comunque giungere sino al triplo dell'ingiusto profitto effettivamente conseguito";

            d) all'articolo 195 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "9-bis. Alle sanzioni previste dal presente titolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 16";

            e) alla parte V, titolo II, dopo l'articolo 196 sono inseriti i seguenti:

        "Art. 196-bis. - (Fondo di garanzia dei risparmiatori). - 1. Il 50 per cento dei proventi delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative di cui alla presente parte, nonché delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative applicate per altri illeciti commessi da amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e revisori di società quotate nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività, è devoluto ad un fondo che contribuisce al risarcimento dei danni dovuto dai soggetti abilitati per l'inadempimento delle norme di cui al presente decreto.

        Art. 196-ter. - (Dichiarazione d'impedimento ad assumere cariche sociali). - 1. La CONSOB, per gravi motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società quotate o di società controllanti società quotate, controllate da società quotate o sottoposte a comune controllo, se la condotta induce a ritenere che il soggetto non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale, nei confronti di chiunque:

            a) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 2621, 2623 e 2625 del codice civile e di cui ai capi II, III e IV del medesimo titolo XI del citato codice;

            b) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 172, 173, 180 e 181;

            c) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 175, 176, 177 e 178;

            d) sia stato condannato alle sanzioni amministrative di cui al titolo II della parte IV.

            2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 valgono anche nel caso di applicazione della pena su richiesta. L'impedimento dichiarato dalla CONSOB può essere permanente oppure può durare per un tempo definito, purché congruo.
            3. Se l'imputato dei reati di cui al comma 1, lettere a), b) e c), viene prosciolto ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, la CONSOB dichiara decaduto l'impedimento, salvo che il proscioglimento sia intervenuto per prescrizione del reato".

        2. All'articolo 2382 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società quotate e gli emittenti strumenti finanziari previsti dall'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dalla CONSOB con regolamento e non devono essere oggetto del provvedimento di cui all'articolo 196-ter del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998".


Capo III

MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 1^
SETTEMBRE 1993, N. 385.


Art. 22.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385).

        1. All'articolo 4, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alla Banca d'Italia si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, ai provvedimenti della Banca si applica l'articolo 20 della medesima legge".
        2. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle richieste di autorizzazione";

            b) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se la banca è quotata in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione europea e l'acquisto della partecipazione avviene attraverso la proposizione di un'offerta pubblica d'acquisto, come definita dall'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dell'avvenuta richiesta di autorizzazione, nonché di qualsiasi comunicazione o informazione circostanziata intervenuta prima della richiesta di autorizzazione, viene data contestuale informazione alla CONSOB e al mercato ai sensi dell'articolo 102 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il richiedente comunica immediatamente alla CONSOB, ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto, qualunque informazione preliminare fornita alla Banca d'Italia prima dell'assunzione definitiva della decisione di proporre un'OPA".

        3. All'articolo 53, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, dopo la parola: "capitale," sono inserite le seguenti: "o che svolgono funzioni di amministrazione e controllo", e dopo la parola: "rilevanti" sono inserite le seguenti: ", le società partecipate da questi e i soggetti che svolgono funzione di amministrazione e controllo".
        4. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "4-bis. Le operazioni di concentrazione che determinano l'acquisto del controllo di una banca da parte di un'altra banca, di un'assicurazione o di un altro intermediario finanziario autorizzato devono essere notificate contestualmente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Banca d'Italia, la quale può vietare l'operazione solo se essa è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte. A tale fine la Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra banche.
            4-ter. Qualora la Banca d'Italia ritenga che la concentrazione notificata è in grado di produrre gli effetti di cui al comma 4-bis, essa avvia un'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della notifica o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il procedimento è disciplinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.
            4-quater. Se, in esito all'istruttoria di cui al comma 4-ter, la Banca d'Italia ritiene che l'operazione di concentrazione notificata è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte, essa può vietare l'operazione. Ove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia avviato una istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine del procedimento di cui al citato comma 4-ter resta sospeso fino alla conclusione dell'istruttoria della stessa Autorità.
            4-quinquies. I ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza ai sensi del presente articolo rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
            4-sexies. Ai fini del presente articolo, si applicano le nozioni di concentrazione e di controllo contenute negli articoli 5 e 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287".

        5. Al comma 1 dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "non nei confronti del pubblico" sono inserite le seguenti: "né di società controllate o collegate".
        6. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, sono inoltre pubblicizzati i tassi effettivi globali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108".
        7. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo le parole: "Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca" sono inserite le seguenti: "o detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 2 per cento del capitale della banca stessa";

            b) al comma 3, le parole: "2624, primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "2634-bis".         8. Gli importi delle multe, delle ammende e delle sanzioni pecuniarie amministrative previsti nel titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono moltiplicati per dieci nella misura minima e nella misura massima. Per gli illeciti penali o amministrativi dai quali è derivato un ingiusto profitto, la misura della multa, dall'ammenda o della sanzione pecuniaria amministrativa può comunque giungere sino al triplo dell'ingiusto profitto effettivamente conseguito.


Capo IV

GOVERNATORE DELLA
BANCA D'ITALIA


Art. 23.

(Durata della carica di Governatore
della Banca d'Italia).

        
1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.


Capo V

TUTELA DELLA CONCORRENZA PER IMPRESE BANCARIE E
ASSICURATIVE


Art. 24.

(Modifica all'articolo 20 della legge
10 ottobre 1990, n. 287).

        
1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dai seguenti:

        "2. Nel caso di intesa, abuso di posizione dominante o concentrazione riguardante imprese bancarie e assicurative, i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere della competente autorità di vigilanza, la quale si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare i provvedimenti di sua competenza.
            2-bis. Un'operazione di concentrazione tra banche che determina o rafforza una posizione dominante sul mercato nazionale può essere autorizzata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora la Banca d'Italia, nel parere reso ai sensi del comma 2, evidenzi che l'operazione è necessaria a garantire la stabilità di una delle banche coinvolte. L'autorizzazione non può in ogni caso consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma".


Capo VI

MODIFICHE AL CODICE CIVILE


Art. 25.

(Azione sociale di responsabilità).

        
1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2393, il quinto comma è sostituito dal seguente:

        "La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi del primo comma dell'articolo 2393-bis. Tale facoltà non sussiste nel caso previsto dal medesimo articolo 2393-bis, secondo comma, salva la rinuncia agli atti da parte dei soci che hanno agito";
            b) all'articolo 2393-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al primo comma può essere esercitata da tanti soci che rappresentino azioni di controvalore pari ad almeno 100.000 euro. Il controvalore è calcolato secondo il prezzo medio ponderato di mercato delle azioni nel semestre precedente alla richiesta o, in caso di società di quotazione per meno di un semestre, secondo il prezzo medio ponderato di mercato nel periodo di quotazione. Gli statuti possono prevedere una quota minima di possesso azionario più elevata, ma non superiore al due per cento del capitale sociale";

            c) all'articolo 2393-bis, il sesto comma è sostituito dal seguente:

        "I soci che hanno agito possono rinunciare agli atti del giudizio; ogni corrispettivo per la rinuncia deve andare a vantaggio della società. Il giudice può tuttavia consentire che parte del corrispettivo vada a vantaggio dell'attore, ove la società abbia beneficiato della sua azione in giudizio".


Art. 26.

(Funzione del presidente del consiglio
di amministrazione).

        1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2381:

                1) al primo comma è premesso il seguente periodo: "Il presidente svolge un ruolo di supervisione generale della corretta gestione della società";

                2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "escluso il presidente";

            b) all'articolo 2399, primo comma, lettera c), dopo le parole: "natura patrimoniale" sono inserite le seguenti: "o professionale".

Art. 27.

(Ulteriori modifiche al codice civile).

        1. Dopo l'articolo 2373 del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 2373-bis.(Operazioni con parti correlate). - Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente, obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di compravendita, con chiunque detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo nel suo capitale, con chiunque eserciti su di essa un'influenza notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con chi svolga funzioni di amministrazione, direzione o controllo, salvo espressa autorizzazione dell'assemblea ordinaria, assunta senza la partecipazione del soggetto interessato, e previo parere favorevole del collegio sindacale assunto all'unanimità".

        2. All'articolo 2380 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "I componenti del collegio sindacale rendono noti all'assemblea al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli analoghi incarichi già ricoperti in altre società".

        3. All'articolo 2519, primo comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle società cooperative, comunque, non si applica l'articolo 2373-bis".


Art. 28.

(Sanzioni).

        1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al titolo XI del libro V la suddivisione in capi e le relative rubriche sono soppresse;
            b) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi";

            c) gli articoli 2622, 2623 e 2624 sono abrogati;

            d) all'articolo 2625, primo comma, le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro" sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sei mesi a tre anni"; il secondo comma è abrogato;

            e) all'articolo 2626, le parole: "reclusione fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sei mesi a tre anni";

            f) all'articolo 2627, primo comma, le parole: "l'arresto fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "la reclusione da uno a cinque anni"; il secondo comma è abrogato;

            g) all'articolo 2628, primo comma, le parole: "reclusione fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sei mesi a tre anni"; il secondo comma è abrogato;

            h) all'articolo 2629, primo comma, le parole: ", a querela della persona offesa," sono soppresse; il secondo comma è abrogato;

            i) all'articolo 2630, primo comma, le parole: "da 206 euro a 2.065 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 2.060 euro a 20.650 euro";

            l) all'articolo 2631, primo comma, le parole: "da 1.032 a 6.197 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 10.320 a 61.970 euro";

            m) all'articolo 2632, le parole: "reclusione fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sei mesi a tre anni";

            n) all'articolo 2633, primo comma, le parole: ", a querela della persona offesa," sono soppresse; il secondo comma è abrogato;

                o) all'articolo 2634, primo comma, la parola: "intenzionalmente" è soppressa; le parole: "reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da uno a cinque anni"; il quarto comma è abrogato;

                p) dopo l'articolo 2634 è inserito il seguente:

        "Art. 2634-bis.- (Prestiti e garanzie della società).- Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i quali contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla, da cui è controllata o che è controllata da società che la controlla, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri sono puniti con la reclusione fino ad un anno. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385";

                q) l'articolo 2635 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2635 - (Corruzione societaria).- Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, idonei ad arrecare pregiudizio alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità";

                r) all'articolo 2640, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Circostanza attenuante e aggravante"; è aggiunto, in fine, il seguente comma:

                "Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di rilevante gravità agli interessi della società, dei soci o dei terzi, si applica la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni".

        2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante norme per l'attribuzione alla CONSOB della legittimazione alla costituzione di parte civile a tutela dei risparmiatori, per i reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dalla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sulla base dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 30 della presente legge per la legittimazione all'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni in sede civile.


Art. 29.

(Modifica dell'articolo 25-ter del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

        1. L'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

        "Art. 25-ter.- (Reati societari). - 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

                
a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

                b) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 173-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

            c) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 174-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

            d) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 174-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione pecuniaria da trecento a settecentocinquanta quote;

            e) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

            f) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

            g) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

            h) per il delitto di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, previsto dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

            i) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

            l) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

            m) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

            n) per il delitto di corruzione societaria, previsto dall'articolo 2635, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

            o) per il delitto di corruzione dei revisori, previsto dall'articolo 174-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

            p) per il delitto di illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione, previsto dall'articolo 177 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

            q) per il delitto di compensi illegali, previsto dall'articolo 178 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

            r) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

            s) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

            t) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

            2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, o nel caso di reiterazione degli illeciti, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".


Art. 30.

(Legittimazione della CONSOB nei processi civili e azioni
collettive).


        
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e secondo i princìpi e criteri direttivi di seguito stabiliti, un decreto legislativo recante norme per l'attribuzione alla CONSOB della legittimazione all'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni derivanti dalla prestazione di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio nonché da violazioni delle disposizioni contenute nella parte IV del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come da ultimo modificata dalla presente legge, prevedendo la possibilità di liquidare il danno, in via equitativa, anche quale multiplo del profitto realizzato dai convenuti e individuando le modalità per ripartire il ricavato dell'azione tra i soggetti effettivamente lesi dalle condotte vietate.
        2. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante norme sulla facoltà dei titolari di pretese omogenee al risarcimento del danno verso società quotate, banche, assicurazioni e imprese di investimento, di agire in giudizio collettivamente. A tale fine il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) determinare in maniera chiara ed oggettiva i criteri di fatto e di diritto per individuare classi omogenee di pretese al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come da ultimo modificato dalla presente legge, e nel libro V del codice civile;
            b) determinare le corrispondenti classi di soggetti titolari delle pretese di cui alla lettera a);

                c) includere tra i legittimati attivi almeno i seguenti soggetti;

                1) i soci, per le azioni di risarcimento dei danni arrecati alla società da parte degli organi sociali;

                2) i soci, per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 2377, terzo comma, e 2497, primo comma, del codice civile;

                3) i creditori, per le azioni previste dall'articolo 2393 del codice civile;

                4) i titolari di pretese al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2395 del codice civile;

                5) i sottoscrittori di prodotti finanziari o di prodotti assicurativi e i clienti di servizi d'investimento, per le azioni di risarcimento del danno dovuto per la violazione delle norme ad essi relative contenute in leggi o in regolamenti;

                d) includere tra i legittimati passivi dell'azione almeno i seguenti soggetti:

                1) le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, e le società da queste controllate;

                2) gli emittenti di strumenti finanziari che abbiano formato oggetto di appello al pubblico risparmio, nel territorio nazionale;

                3) le banche, gli intermediari finanziari non bancari previsti dal titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificato dalla presente legge, e gli istituti di moneta elettronica;

                4) le imprese di assicurazione;

                5) le società di gestione del risparmio;

                6) le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti ai quali è delegata la gestione delle SICAV;
                7) le imprese di investimento e i soggetti abilitati allo svolgimento di servizi d'investimento;

                8) i fondi pensione chiusi;

                9) chiunque abbia svolto i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

                10) chiunque abbia svolto abusivamente attività bancaria o finanziaria riservata;

                11) coloro che esercitano attività di direzione e coordinamento nei confronti dei soggetti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) e 12);

                12) gli esponenti aziendali dei soggetti indicati alla presente lettera;


            e) individuare i soggetti legittimati a rappresentare l'intera classe in giudizio e ad agire in suo nome;

            f) prevedere che le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, siano tra i soggetti legittimati ad agire in giudizio in nome della classe, purché siano rappresentative dei soggetti di cui alla lettera b) del presente comma;

            g) attribuire al giudice il compito di omologare la richiesta di azione in nome della classe, nel caso in cui l'esercizio individuale dell'azione non sia conveniente o non sia agevole o concretamente fattibile e se non sussistono conflitti di interessi tra il rappresentante della classe ed i soggetti rappresentati;

            h) dare adeguata pubblicità all'omologazione dell'esercizio dell'azione di classe;

            i) prevedere adeguati meccanismi per portare gli atti processuali a conoscenza dei soggetti appartenenti alla classe;

            l) apportare modifiche al codice di procedura civile, affinché i criteri di connessione siano idonei a radicare la competenza presso un solo giudice per tutte le azioni;

            m) apportare modifiche al codice civile, affinché gli effetti di giudicato della sentenza emessa siano estesi a tutti i soggetti della stessa classe che vi abbiano aderito espressamente, consentendo loro di aderire, integrando il contraddittorio, in ogni fase e stato del giudizio;


            n) prevedere che la rinuncia all'azione o la transazione compiuta da alcuni soggetti appartenenti ad una classe non sia efficace nei confronti degli altri soggetti della stessa classe che non vi abbiano aderito espressamente;

            o) prevedere che ogni persona appartenente alla classe possa impugnare la sentenza in appello e in Cassazione.


Art. 31.

(Modifica alla legge 31 ottobre 2003, n. 306, in materia di
abusi del mercato finanziario).

        1. Dopo l'articolo 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria 2003), è aggiunto il seguente:

        "Art. 25-bis. - (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 30 settembre 2004, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, di seguito denominata "direttiva", relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).
            2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3 e con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 4, può emanare disposizioni correttive ed integrative, anche al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva.
            3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) definire le nozioni di informazione privilegiata, abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni e i divieti della direttiva, tenendo conto di quanto disposto dalla direttiva e delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva;

            b) ai sensi dell'articolo 11 della direttiva, individuare nella Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'autorità nazionale competente, disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le autorità competenti in materia di vigilanza sul sistema finanziario ed istituire presso la stessa un comitato consultivo con la partecipazione delle associazioni rappresentative degli emittenti di strumenti finanziari, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;

            c) disciplinare le modalità per la cooperazione tra la CONSOB e le autorità estere al fine della repressione delle violazioni della normativa della direttiva e della circolazione delle informazioni, nonché dell'opposizione del segreto d'ufficio;

            d) disciplinare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB del relativo potere regolamentare, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva:

                1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera a), anche in relazione all'individuazione delle prassi di mercato ammesse;

                2) per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:

            2.1) gli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;

            2.2) le conseguenze del ritardo della divulgazione al pubblico, fermi restando l'obbligo di informare la CONSOB e il potere della medesima autorità di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico;

            2.3) i casi in cui è possibile la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate senza obbligo di comunicazione al pubblico;

            2.4) la tenuta di registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;

            2.5) gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da, o per conto di, persone che esercitano responsabilità di direzione nonché da, o per conto di, soggetti a queste ultime strettamente collegati, individuandone a tale fine la nozione;

                3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e di trasparenza a carico di chiunque produce o diffonde ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie di investimento;

                4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;

                5) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza alla CONSOB;

                6) le modalità di diffusione da parte di istituzioni pubbliche di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari in modo conforme ai princìpi di trasparenza e di correttezza;

                7) i casi di inapplicabilità delle disposizioni adottate in recepimento della direttiva in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;

                e) fermi restando i poteri previsti dall'articolo 185, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire alla CONSOB gli ulteriori poteri di vigilanza e di indagine di cui all'articolo 12 della direttiva, prevedendo che tali poteri possano essere esercitati nei confronti dei soggetti vigilati e, mediante ricorso all'autorità giudiziaria, nei confronti degli altri soggetti non vigilati, stabilendo, altresì, che la CONSOB possa:

                1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva, avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza;

                2) richiedere, mediante ricorso all'autorità giudiziaria, informazioni relative al traffico telefonico, via INTERNET o per via telematica;

                3) delegare ai gestori di mercati regolamentati il potere di sospendere la negoziazione degli strumenti finanziari oggetto di indagine;

                f) prevedere la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano concretamente l'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine della CONSOB previsti dalla direttiva e la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 25 mila euro per i soggetti che non ottemperano nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ne ritardano l'esercizio delle funzioni;

            g) prevedere sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, che la CONSOB applica in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento, tenendo conto dei princìpi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

            h) prevedere in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 20 mila euro e non superiori a un milione di euro, da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo. Prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 10 mila euro e non superiori a 200 mila euro. Per tali sanzioni escludere la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

            i) disciplinare i casi e le modalità con le quali dare pubblicità alle sanzioni irrogate;

            l) prevedere che le misure e le sanzioni amministrative relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato includano la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali dei soggetti vigilati, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate e la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo;

            m) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, prevedere la sanzione penale della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e non superiore nel massimo a cinque anni;

            n) stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori, amministrativo e penale, e fissare norme di coordinamento dell'attività della CONSOB con quella dell'autorità giudiziaria, nonché disciplinare le forme di ricorso giurisdizionale davanti alla corte di appello avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dalla CONSOB;

            o) prevedere norme transitorie che disciplinano gli effetti sostanziali e processuali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1".


Art. 32.

(Delega al Governo per la nuova disciplina della
giurisdizione in materia societaria, bancaria e
finanziaria).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali nelle materie di cui alla lettera b), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere nelle materie di cui alla lettera b) e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

            b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera a), nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

                1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

                2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificati dalla presente legge, comprese le azioni di risarcimento del danno verso le società di revisione;

                3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

                4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

                5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

            c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

            d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

            e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere a) e c), tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle stesse sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali;

                f) prevedere che le sezioni di cui alle lettere a) e c) siano integrate da esperti delle materie di cui alla lettera b), nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, da presidenti di corte di appello ed iscritti in albi speciali presso le corti di appello stesse; prevedere, altresì, criteri di nomina ed incompatibilità idonei ad impedire conflitti di interessi.


        2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
        3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 2.
        4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.



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