XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4639
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI SULLE COMPETENZE DI VIGILANZA SUI MERCATI
FINANZIARI
Art. 1.
(Princìpi generali)
1. Il presente capo reca princìpi e norme generali
relativi al riordino delle competenze in materia di vigilanza
sui soggetti e sulle attività disciplinati dalla legge 12
agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, dal testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, e dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Art. 2.
(Finalità della vigilanza)
1. L'attività di vigilanza di cui all'articolo 1 è
esercitata in attuazione dell'articolo 47 della Costituzione e
in coerenza con i princìpi comunitari e le raccomandazioni
degli organi di coordinamento internazionale, al fine di:
a) garantire la sana e prudente gestione dei
soggetti vigilati, nonché la stabilità complessiva del mercato
finanziario;
b) assicurare il buon funzionamento dei mercati,
la trasparenza e la correttezza dei comportamenti di
intermediari e di emittenti, anche promuovendo la conoscenza,
da parte dei risparmiatori, dei rischi insiti nelle diverse
attività finanziarie.
Art. 3.
(Attività di vigilanza)
1. Nello svolgimento delle loro funzioni le Autorità
competenti di cui all'articolo 5:
a) si ispirano a princìpi di efficienza e di
trasparenza dei processi decisionali e dell'organizzazione
interna;
b) seguono i criteri di cui al comma 1
dell'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
c) favoriscono lo sviluppo di forme di
autoregolamentazione sotto il controllo pubblico;
d) garantiscono, nelle procedure di emanazione di
atti regolamentari e amministrativi generali, il
coinvolgimento dei soggetti vigilati e delle relative
associazioni di categoria;
e) rispettano, nei procedimenti sanzionatori, i
princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori e del
contraddittorio, assicurando la separazione tra attività
istruttoria e attività decisoria, anche istituendo appositi
organismi interni con la esclusiva competenza
sanzionatoria;
f) tengono conto delle decisioni assunte dal
Comitato di coordinamento di cui all'articolo 9;
g) prevedono forme di consultazione periodica con
il Comitato di consultazione di cui all'articolo 13.
2. Della applicazione delle disposizioni di cui al comma 1
le Autorità competenti rendono conto nella relazione annuale
redatta ai sensi dell'articolo 12, comma 7.
Art. 4.
(Autonomia e indipendenza
delle Autorità)
1. L'ordinamento assicura l'autonomia organizzativa,
funzionale, contabile e gestionale
delle Autorità competenti di cui all'articolo 5 e garantisce
lo svolgimento indipendente delle loro funzioni.
Art. 5.
(Autorità competenti)
1. Ai sensi della presente legge sono Autorità competenti
la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e
la borsa (CONSOB).
Art. 6.
(Competenze della Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia svolge le proprie funzioni al fine di
perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a).
2. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:
a) le competenze e i poteri di vigilanza
attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
b) le competenze e i poteri di vigilanza
attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dall'articolo 7
della presente legge;
c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, e dal decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, all'Ufficio italiano dei cambi (UIC);
d) le competenze e i poteri attribuiti dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio.
Art. 7.
(Competenze della CONSOB).
1. La CONSOB svolge le proprie funzioni al fine di
perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b).
2. Alla CONSOB sono trasferiti:
a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca
d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
b) le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP
dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174;
c) le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP
dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e
n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni;
d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro
e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni.
3. Le competenze di cui al comma 2, lettera d),
escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono
esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.
Art. 8.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto
legislativo volto a definire, nelle materie disciplinate dagli
articoli 6 e 7, l'attribuzione delle competenze di vigilanza
alla Banca d'Italia e alla CONSOB in coerenza con le
disposizioni di cui all'articolo 2.
Art. 9.
(Comitato di coordinamento della vigilanza sui mercati
finanziari).
1. E' istituto il Comitato di coordinamento della
vigilanza sui mercati finanziari, di seguito denominato
"Comitato di coordinamento".
2. Il Comitato di coordinamento è composto:
a) dal Governatore della Banca d'Italia;
b) dal presidente della CONSOB;
c) dal presidente dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato;
d) da due membri nominati dalla Commissione di cui
all'articolo 12, tra persone di comprovata esperienza,
indipendenza e professionalità in materia finanziaria e
bancaria, secondo le modalità previste per i commissari della
CONSOB, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, primo periodo,
del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come da
ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera b),
della presente legge.
3. I membri di cui al comma 2, lettera d), durano in
carica sette anni e non sono rinnovabili. Si applicano le
norme in materia di incompatibilità previste per i commissari
della CONSOB.
4. I membri di cui al comma 2, lettera d), non
possono essere scelti tra persone legate con un rapporto di
lavoro dipendente o di consulenza con le Autorità
competenti.
5. Il Comitato di coordinamento elegge il presidente.
6. Il Comitato di coordinamento delibera a maggioranza
assoluta dei suoi membri, e si riunisce almeno una volta ogni
trimestre o quando il presidente lo ritenga opportuno.
7. Il presidente convoca le riunioni del Comitato di
coordinamento anche su richiesta di uno dei suoi membri.
8. Il Comitato di coordinamento si riunisce presso la sede
di una delle Autorità competenti. Per lo svolgimento delle
proprie funzioni il Comitato può avvalersi di personale
comandato dalle rispettive Autorità. Le spese di funzionamento
sono a carico delle Autorità competenti.
9. Il Comitato di coordinamento:
a) adotta tutte le misure necessarie per favorire
lo scambio di informazioni e la collaborazione tra le Autorità
competenti e tra queste e le Autorità dei Paesi comunitari e
extracomunitari;
b) segnala alle Autorità competenti e alla
Commissione di cui all'articolo 12 ogni provvedimento
necessario per rendere più efficiente, ai fini della tutela
del risparmio, l'esercizio coordinato della vigilanza e dei
poteri di intervento delle Autorità competenti.
Art. 10.
(Soppressione di enti).
1. L'ISVAP, la COVIP e l'UIC sono soppressi. Il Governo è
delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
disposizioni per il trasferimento alla Banca d'Italia e alla
CONSOB del personale dipendente della COVIP, dell'ISVAP e
dell'UIC.
2. Il trattamento economico e l'inquadramento giuridico
dei dipendenti degli enti soppressi di cui al comma 1 è
equiparato a quello dei dipendenti della CONSOB e della Banca
d'Italia.
3. La Banca d'Italia succede nei diritti e nelle
situazioni giuridiche attive e passive dei quali gli enti
soppressi di cui al comma 1 sono titolari.
Art. 11.
(Soppressione di organi).
1. E' soppresso il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio previsto dall'articolo 2 del testo
unico di cui
al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni.
Art. 12.
(Commissione parlamentare per i rapporti con le Autorità
indipendenti).
1. E' istituita la Commissione parlamentare per i rapporti
con le Autorità indipendenti, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci
deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
su designazione dei gruppi parlamentari e garantendo la
rappresentanza proporzionale dei medesimi gruppi e comunque in
modo che ogni gruppo sia rappresentato.
3. La Commissione è presieduta a turno da uno dei suoi
componenti, per la durata di tre mesi ciascuno ed elegge tra i
propri componenti il presidente, il vice presidente e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di
presidenza. La Commissione si riunisce entro venti giorni
dalla nomina dei suoi componenti ai fini dell'elezione
dell'Ufficio di presidenza.
4. La Commissione ha sede presso la Camera dei
deputati.
5. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci
di ciascuna delle due Camere.
6. La Commissione:
a) esprime il parere vincolante per la nomina dei
commissari della CONSOB, secondo le modalità di cui
all'articolo 15. A tale fine la Commissione può procedere
all'audizione dei soggetti nominati e disporre tutte le idonee
forme di pubblicità dei relativi curricula
professionali;
b) esamina le relazioni annuali presentate dalle
Autorità competenti;
c) dispone e svolge audizioni dei componenti delle
Autorità competenti, degli operatori economici e dei
rappresentanti
degli organismi di cui all'articolo 13, comma 2;
d) si esprime sui pareri e le segnalazioni
formulati dalle Autorità competenti ed eventualmente invita il
Governo all'adozione di iniziative opportune ai sensi del
comma 8.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Autorità competenti
presentano alla Commissione una relazione sui risultati
dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e
sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.
8. Nella relazione di cui al comma 7, e anche in momenti
successivi, le Autorità competenti possono presentare alla
Commissione pareri e segnalazioni in ordine alle modifiche
legislative e regolamentari necessarie per migliorare il
funzionamento, la stabilità e la trasparenza dei mercati
finanziari.
Art. 13.
(Comitato di consultazione per la vigilanza sui mercati
finanziari).
1. E' istituito il Comitato di consultazione per la
vigilanza sui mercati finanziari, di seguito denominato
"Comitato di consultazione".
2. Il Comitato di consultazione è composto da nove membri
nominati dalle associazioni maggiormente rappresentative dei
soggetti sottoposti a vigilanza e degli investitori, secondo i
criteri determinati dal Comitato di coordinamento.
3. I membri del Comitato di consultazione durano in carica
tre anni e sono rinnovabili. Il Comitato determina le proprie
regole di organizzazione e di funzionamento, nomina a
maggioranza assoluta il presidente e si riunisce quando il
presidente lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta
ogni tre mesi.
4. Il Comitato di consultazione si riunisce ogni volta che
lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.
5. Il Comitato di consultazione:
a) svolge funzione consultiva nei confronti delle
Autorità competenti, partecipando ai procedimenti di
emanazione di atti regolamentari generali, ai sensi delle
disposizioni di cui all'articolo 3;
b) segnala alle Autorità competenti, al Comitato
di coordinamento e alla Commissione, nel rispetto dei princìpi
di proporzionalità degli interventi e di analisi di impatto
della regolamentazione, le iniziative opportune per migliorare
l'efficienza dei controlli pubblici e la trasparenza dei
mercati;
c) collabora con le Autorità competenti per
realizzare le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c);
d) adotta tutte le misure necessarie per favorire
l'effettiva applicazione da parte di intermediari e di
emittenti di codici deontologici dotati di adeguate garanzie
sanzionatorie, assicurandone l'uniformità e la pubblicità;
e) adotta, anche di intesa con la CONSOB, tutte le
iniziative in grado di favorire la conoscenza del
funzionamento dei mercati e delle caratteristiche e
rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari.
6. Il Comitato di consultazione quando esamina materie
inerenti alle forme pensionistiche complementari, è integrato
con la presenza di tre membri nominati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 14.
(Assunzione di personale specializzato).
1. Le Autorità competenti, in deroga alla legislazione
vigente, nei limiti del 50 per cento della rispettiva
dotazione organica e senza superare la quota massima della
stessa dotazione, possono assumere, a tempo determinato e con
contratti di lavoro privato, personale ad alta qualificazione
professionale.
Capo II
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE E
AL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998,
N. 58
Art. 15.
(Organizzazione e funzionamento
della CONSOB).
1. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal
seguente:
"E' istituita con sedi in Roma e Milano, la Commissione
nazionale per le società e la borsa";
b) all'articolo 1, terzo comma, il primo periodo,
è sostituito dal seguente: "La Commissione è composta da un
presidente e da quattro membri, scelti tra persone di
specifica e comprovata competenza ed esperienza e di
indiscussa moralità ed indipendenza, nominati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri stesso e previo parere vincolante della Commissione
parlamentare per i rapporti con le Autorità indipendenti, che
delibera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti";
c) all'articolo 1, terzo comma, il secondo
periodo, è sostituito dal seguente: "Essi durano in carica
sette anni e non sono rieleggibili";
d) all'articolo 1, il quinto comma è sostituito
dal seguente:
"Il presidente e i membri della Commissione non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale, neppure di consulenza o autonoma, né essere
amministratori o soci a responsabilità
illimitata di società commerciali, sindaci revisori o
dipendenti di società commerciali o di altri enti pubblici o
privati, né ricoprire uffici di altra natura o essere
imprenditori commerciali. I suddetti soggetti, e i loro
congiunti fino al terzo grado, non possono avere interessi
significativi nelle imprese vigilate dalle Autorità
indipendenti. Per tutta la durata del mandato i soggetti di
cui al presente comma che sono dipendenti pubblici vengono
collocati fuori ruolo e d'ufficio in aspettativa. Se i
suddetti soggetti sono dipendenti di enti privati il rapporto
di lavoro è sospeso ed i dipendenti hanno diritto alla
conservazione del posto. Nei due anni successivi alla
cessazione dall'incarico i componenti delle Autorità
indipendenti non possono intrattenere, direttamente o
indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di
impiego con imprese vigilate, o che sono state comunque
interessate, dall'attività delle medesime Autorità, né essere
esponenti aziendali di tali società. La violazione di tale
divieto è punita con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo,
alla maggiore somma tra 30.000 euro e l'importo del
corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma
tra 300.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito";
e) all'articolo 1, il sesto comma è sostituito dal
seguente:
"Le deliberazioni della Commissione sono adottate
collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge. La
Commissione sovrintende all'attività istruttoria avvalendosi
del direttore generale nominato ai sensi del settimo
comma";
f) all'articolo 1, dopo il sesto comma, è inserito
il seguente:
"La Commissione nomina, tra persone che abbiano i
requisiti previsti per i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione nelle banche, un direttore generale che cura
l'esecuzione delle delibere e dirige la struttura
amministrativa. Il direttore generale informa la Commissione
dell'attività svolta. Il direttore generale partecipa,
con voto consultivo alle riunioni della Commissione";
g) all'articolo 1, nono comma, le parole da: "I
predetti" sino alla fine del comma sono soppresse;
h) all'articolo 1, i commi dodicesimo e
tredicesimo sono abrogati;
i) all'articolo 2, il secondo comma è sostituito
dal seguente:
"Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è di
seicentocinquanta unità";
l) all'articolo 2, il quarto comma è abrogato.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto
legislativo recante disciplina del sindacato giurisdizionale
sugli atti della CONSOB, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che gli atti della CONSOB privi di
carattere sanzionatorio o impositivo di comportamenti
specifici a carico dei soggetti vigilati o che non hanno
natura di regolamento non siano impugnabili né davanti
all'autorità giudiziaria ordinaria né davanti al giudice
amministrativo; non possono essere impugnabili, in
particolare, gli atti denominati "di collaborazione", quali
risposte a quesiti, a raccomandazioni o a comunicazioni,
nonché gli atti di esercizio dei poteri attribuiti dalla legge
alla CONSOB nell'esercizio della attività di ispezione, di
indagine e di acquisizione delle informazioni;
b) prevedere che il giudice ordinario o il giudice
amministrativo non possano sospendere in via cautelare gli
effetti delle disposizioni dei regolamenti emanati dalla
CONSOB nelle controversie nelle quali è contestata la
legittimità degli stessi, ferma restando la possibilità che il
giudice li disapplichi in sede di decisione;
c) prevedere che il giudice possa disapplicare le
norme regolamentari solo in caso di evidente e chiara
violazione dei limiti al potere regolamentare fissati dalla
legge;
d) limitare la sindacabilità per ragioni
procedurali dei provvedimenti sanzionatori e impositivi di
comportamenti specifici a carico dei soggetti vigilati al solo
caso in cui sono state violate le regole poste a tutela del
diritto alla difesa e al contraddittorio dei soggetti
destinatari dei provvedimenti.
Art. 16.
(Norme generali per la tutela degli investitori e
disciplina dei promotori finanziari).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 10, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "La CONSOB non può opporre il segreto
d'ufficio in caso di richiesta di informazioni ai sensi
dell'articolo 213 del codice di procedura civile, in relazione
a giudizi:
a) di risarcimento dei danni cagionati a
investitori diversi da quelli individuati ai sensi
dell'articolo 30, comma 2, nella prestazione dei servizi
disciplinati nel presente decreto;
b) di risarcimento dei danni conseguenti alla
violazione degli obblighi previsti nella parte IV in capo agli
emittenti, ai loro amministratori, sindaci, direttori generali
e società di revisione;
c) di risarcimento dei danni cagionati dai
membri degli organi di amministrazione e controllo a società
quotate o a società controllate da società quotate ai sensi
dell'articolo 93";
b) all'articolo 6, comma 2, lettera c), è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La CONSOB prevede le
modalità con cui i soggetti abilitati sottoscrivono e
pubblicano
protocolli d'autonomia che assicurino l'effettiva autonomia
delle funzioni e dei settori aziendali; la presente
disposizione si applica all'intero gruppo di cui il soggetto
abilitato è parte, individuato ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera b)";
c) all'articolo 21, comma 1, lettera a), è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti abilitati
classificano, sulla base di criteri generali minimali
individuati dalla CONSOB, sia il grado di rischiosità dei
prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di
investimento che i profili di propensione al rischio delle
singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive
situazioni reddituali e patrimoniali, rispettando nel
collocamento dei prodotti e nella gestione di portafogli di
investimento la compatibilità tra il grado di rischiosità di
questi e la propensione al rischio del cliente";
d) all'articolo 23, comma 6, sono aggiunte, in
fine, le parole: "e, in caso di interesse dei soggetti
abilitati in un'operazione, di aver assicurato al cliente
trasparenza ed equo trattamento";
e) all'articolo 30, comma 2, le parole: "sentita
la Banca d'Italia" sono sostituite dalle seguenti: "né le
offerte individuate ai sensi dell'articolo 100, comma 1,
lettere b) e c)";
f) all'articolo 31:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. E' istituito presso la CONSOB l'albo unico dei
promotori finanziari. Alla tenuta dell'albo provvede un
organismo costituito dalle associazioni professionali
rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati.
L'organismo è ordinato in forma di associazione, è dotato di
personalità giuridica e di autonomia organizzativa e
statutaria. Provvede alla selezione degli iscritti; svolge
tutte le altre funzioni necessarie per la tenuta dell'albo.
Opera secondo i princìpi e i criteri stabiliti dalla
CONSOB";
2) al comma 5, le parole: "indette dalla CONSOB" sono
soppresse;
3) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La CONSOB determina, con regolamento, i princìpi
e i criteri relativi a:
a) la formazione dell'albo previsto al comma 4 e
le relative forme di pubblicità;
b) i requisiti di rappresentatività delle
associazioni professionali dei promotori finanziari e dei
soggetti abilitati;
c) l'iscrizione all'albo previsto al comma 4 e
le cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) le incompatibilità;
e) le sanzioni e i provvedimenti cautelari
disciplinati dagli articoli 55 e 195;
f) il riesame, da parte della CONSOB, delle
delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai
provvedimenti indicati alla lettera c);
g) le regole di presentazione e di comportamento
che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con
la clientela;
h) le modalità di tenuta della documentazione
concernente l'attività svolta";
g) all'articolo 37, comma 2-bis, dopo le
parole: "fondi chiusi" è inserita la seguente:
"immobiliari".
Art. 17.
(Modifiche alla disciplina dei mercati
regolamentati e alla quotazione).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, comma 2, sono aggiunte, in
fine, le seguenti lettere:
"d-bis) stabilisce che le società controllanti
il cui attivo è prevalentemente
composto dalla partecipazione in una o più società vengano
quotate in segmento distinto del mercato;
d-ter) stabilisce i criteri di trasparenza
contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del
sistema dei controlli interni che le società controllate,
costituite e regolate dalla legge di Paesi non appartenenti
all'Unione europea, devono rispettare affinché la controllante
possa essere quotata su un mercato organizzato italiano. Si
applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;
d-quater) stabilisce le condizioni in presenza
delle quali le società controllate sottoposte all'attività di
direzione e coordinamento di altra società non possono essere
quotate";
b) all'articolo 62, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"3-bis. La CONSOB dispone l'ammissione,
l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e
degli operatori dalle negoziazioni";
c) all'articolo 64, comma 1, la lettera c) è
abrogata;
d) all'articolo 78, comma 2, è aggiunta, in fine,
la seguente lettera:
"b-bis) applicare ai singoli sistemi di scambi
organizzati, in tutto o in parte, per motivi di tutela del
mercato, la disciplina prevista dal capo I";
e) all'articolo 94, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"5-bis. La CONSOB prescrive che determinati
strumenti o prodotti finanziari, quotati ovvero diffusi fra il
pubblico ai sensi dell'articolo 116, individuati attraverso
una particolare denominazione o sulla base di specifici
criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico
determinato. L'emittente risponde per la violazione delle
prescrizioni della CONSOB".
Art. 18.
(Modifiche alla disciplina dell'appello
al pubblico risparmio).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 100, comma 1, la lettera f)
è sostituita dalla seguente:
"f) aventi ad oggetto i depositi bancari e i
titoli che li incorporano";
b) all'articolo 100, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2-bis. Gli strumenti finanziari oggetto delle
operazioni di collocamento esentate ai sensi del comma 1,
lettera a), per un anno dalla data del collocamento,
possono essere ceduti a soggetti diversi dagli investitori
professionali esclusivamente in conformità alle disposizioni
del presente capo. La CONSOB detta le disposizioni di
attuazione del presente comma";
c) alla parte IV, titolo II, capo I, dopo
l'articolo 101, è inserito il seguente:
"Art. 101-bis. - (Fusioni tra società quotate e società
non quotate). - 1. La CONSOB può disporre che siano
assoggettate alle disposizioni del presente capo le operazioni
di fusione nelle quali una società non quotata viene
incorporata in una società quotata, quando l'entità degli
attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e
dalle attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle
attività della società incorporata".
Art. 19.
(Informazione societaria e poteri
della CONSOB).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 114, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"5-bis. Le operazioni in prodotti finanziari
dell'emittente o in prodotti finanziari a essi collegati,
compiute da esponenti aziendali o dai possessori di
partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale,
sono comunicate al pubblico. La CONSOB detta le disposizioni
di attuazione del presente comma, ispirandosi a princìpi di
massima trasparenza e di tempestività dell'informazione";
b) all'articolo 115, comma 1, sono aggiunte, in
fine, le seguenti lettere:
"c-bis) convocare le persone di cui alla lettera
a) e procedere alla loro audizione;
c-ter) richiedere all'autorità giudiziaria
competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III
del libro III del codice di procedura penale, riguardo ai
soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;
c-quater) disporre ispezioni presso i soggetti
di cui alla lettera a), al fine di controllare i
documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi
della collaborazione di altri organi dello Stato, compreso il
Corpo della guardia di finanza";
c) alla parte IV, titolo III, capo I, dopo
l'articolo 118, è inserito il seguente:
"Art. 118-bis. - (Riesame delle informazioni fornite al
pubblico). - 1. La CONSOB, con proprio regolamento,
stabilisce le modalità e i termini per il riesame periodico
delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge,
ivi incluse quelle contenute nei bilanci d'esercizio, dagli
emittenti quotati";
d) all'articolo 185, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"4-bis. Ai fini della repressione dei reati di cui
agli articoli 180 e 181, la CONSOB dispone dei poteri di cui
all'articolo 115".
Art. 20.
(Società con azioni quotate).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 125 è inserito il seguente:
"Art. 125-bis. - (Integrazione dell'ordine del giorno).
- 1. Tanti soci che detengano azioni per un controvalore di
100.000 euro possono richiedere l'integrazione dell'ordine del
giorno dell'assemblea o dell'adunanza del consiglio di
sorveglianza di approvazione del bilancio. Il controvalore è
calcolato secondo il prezzo medio ponderato di mercato delle
azioni nel semestre precedente alla richiesta o, in caso di
società quotate per meno di un semestre, secondo il prezzo
medio ponderato di mercato nel periodo di quotazione";
b) alla parte IV, titolo III, capo II, sezione II,
dopo l'articolo 135, è inserito il seguente:
"Art. 135-bis. - (Amministratori eletti dalle
minoranze). - 1. Uno, o due se i membri sono più di sette,
dei consiglieri di amministrazione, è espresso dalla seconda
lista per numero di voti ottenuti, la quale non sia collegata
in alcun modo, diretto o indiretto, alla lista che ottiene il
maggior numero di voti";
c) l'articolo 139 è sostituito dal seguente:
"Art. 139. - (Requisiti del committente). - 1. Il
committente deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel
libro dei soci. La società non può assumere la veste di
committente";
d) all'articolo 148, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. La CONSOB stabilisce con regolamento le
procedure di voto idonee ad assicurare che la maggioranza dei
membri effettivi non sia nominata dai soci che
detengono il controllo ai sensi dell'articolo 93. In caso di
mancata elezione della maggioranza dei membri effettivi da
parte della minoranza, la CONSOB, entro trenta giorni dallo
svolgimento dell'assemblea, dichiara decaduti i sindaci
nominati dalla maggioranza che eccedono il numero dei membri
che essa poteva nominare, e nomina dei sostituti. La CONSOB
stabilisce con regolamento il numero massimo di cariche come
membro di organi di controllo di società quotate, controllate
da società quotate, controllanti società quotate o sottoposte
a comune controllo che uno stesso soggetto può ricoprire";
e) all'articolo 148 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"4-bis. I membri del collegio sindacale informano la
CONSOB ed il mercato, nelle forme e con le modalità prescritte
dalla CONSOB stessa, degli analoghi incarichi ricoperti in
altre società";
f) all'articolo 159, comma 1, dopo le parole:
"previo parere" è inserita la seguente: "vincolante";
g) all'articolo 159, comma 4, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "Il socio titolare dell'incarico e
gli altri soci revisori chiave della squadra incaricata, come
definiti nella raccomandazione 2002/590/CE della Commissione,
del 16 maggio 2002, in materia di indipendenza dei revisori
legali dei conti, devono tuttavia essere sostituiti al più
tardi decorsi cinque anni dal conferimento del primo incarico.
La CONSOB può dettare con regolamento disposizioni ulteriori
al fine di assicurare l'indipendenza delle persone incaricate
della revisione e può in ogni tempo imporre modifiche nella
composizione della squadra incaricata, ove ravvisi elementi
tali da far dubitare della sua indipendenza dalla società
quotata";
h) all'articolo 160, comma 1, le parole: "dal
Ministro di grazia e giustizia, sentita la" sono sostituite
dalla seguente: "dalla";
i) all'articolo 161, comma 2, dopo le parole:
"idoneità tecnica" sono inserite le
seguenti: "sia della società che dei responsabili della
revisione; tale idoneità deve essere verificata periodicamente
e, comunque, almeno ogni dodici mesi";
l) all'articolo 162, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:
a) raccomanda i princìpi e i criteri da adottare
per la revisione contabile, richiedendo preventivamente il
parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e
del Consiglio nazionale dei ragionieri;
b) stabilisce preventivamente, in relazione alla
specifica complessità di ciascun incarico di revisione, anche
in rapporto all'area della revisione di cui all'articolo 165,
comma 1, il grado di approfondimento da adottare nella
revisione e il livello professionale che deve essere posseduto
dai responsabili della revisione e dagli altri dipendenti che
effettuano la revisione;
c) richiede la comunicazione, anche periodica, di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando
i relativi termini;
d) esegue ispezioni e assume notizie e chiarimenti
dai soci, dagli amministratori, dai sindaci e dai dirigenti
della società di revisione";
m) all'articolo 162, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
"2-bis. La CONSOB accerta inoltre che le società
controllate dalla società di revisione o a essa collegate, le
società che le controllano o sottoposte a comune controllo non
prestino attività di consulenza o di servizio a favore della
società che ha conferito l'incarico di revisione o alle
società da essa controllate, a essa collegate, che la
controllano o sottoposte a comune controllo";
n) all'articolo 165, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Le disposizioni della presente sezione, a
eccezione dell'articolo 157, si
applicano anche alle società controllate da società con
azioni quotate, a quelle che le controllano, a società
sottoposte a comune controllo ed a quelle ad esse collegate.
La CONSOB può estendere l'applicazione delle disposizioni di
cui al primo periodo a chiunque intrattenga con una società
quotata strette relazioni economiche o abbia con essa rapporti
di partecipazione. I controlli previsti dall'articolo 155,
comma 1, sono esercitati in via esclusiva dalla società di
revisione incaricata della revisione della società con azioni
quotate, salvo esenzione concessa, in presenza di gravi e
comprovate ragioni, con provvedimento della CONSOB".
Art. 21.
(Modifiche alla disciplina delle sanzioni).
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 173 è inserito il seguente:
"Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). - 1.
Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della
sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla
quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da
pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o
di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del
prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie
in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni";
b) alla parte V, titolo I, capo III, dopo
l'articolo 174 sono inseriti i seguenti:
"Art. 174-bis. - (Falsità nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle società di revisione). - 1. I
responsabili della revisione i quali, nelle relazioni o in
altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i
destinatari delle comunicazioni, attestano
il falso od occultano informazioni concernenti la situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente
o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad
indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla
predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a
cinque anni.
2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia
commesso dietro dazione o promessa di utilità, ovvero in
collusione con la società assoggettata a revisione, la pena è
aumentata fino alla metà.
Art. 174-ter. - (Corruzione dei revisori). - 1. Gli
amministratori, i soci responsabili della revisione contabile
e i dipendenti della società di revisione, i quali, fuori dei
casi previsti dall'articolo 174-bis, a seguito della
dazione o promessa di utilità, compiono od omettono atti in
violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti
con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi
dà o promette l'utilità";
c) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:
"Art. 190. - (Altre sanzioni amministrative pecuniarie
in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). -
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione e i dipendenti di società o enti, i quali non
osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi
2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma
1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31,
commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7;
37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2
e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma
1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate
dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi
articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 516 euro a 26.000 euro. Ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione e direzione, in caso di gravi
violazioni, si applica inoltre la sanzione accessoria del
richiamo scritto all'osservanza delle disposizioni
legislative e regolamentari. Nel caso di recidiva
infraquinquennale all'irrogazione della nuova sanzione
amministrativa pecuniaria per gravi violazioni consegue, in
caso di mancata opposizione o di rigetto della medesima, la
perdita del requisito di onorabilità per un periodo da sei
mesi ad un anno, con sospensione di diritto dalla carica.
2. Le stesse sanzioni di cui al comma 1 si
applicano:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società
di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III
e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società
di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dal titolo II della parte III e di
quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori, agli emittenti e agli
operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni
previste dagli articoli 78 e 79;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati
negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni
di amministrazione o di direzione della società indicata
nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1,
e di quelle applicative delle medesime.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano
anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle
società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le
disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano
vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio,
affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate.
Le stesse sanzioni si applicano nel caso di violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6.
4. Nel caso in cui le violazioni previste dal
presente articolo siano state commesse nell'interesse della
società o dell'ente nell'ambito del quale l'autore della
violazione esercita le proprie funzioni o attività, potranno
applicarsi nei confronti della società o ente le sanzioni
dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della
sospensione o revoca delle autorizzazioni o delle abilitazioni
previste dal presente decreto. L'interdizione dall'esercizio
dell'attività ha una durata non inferiore a tre mesi e non
superiore a due anni. Può essere disposta l'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attività se la società o l'ente
ha tratto dalla violazione un profitto di rilevante entità ed
è già stato sottoposto, almeno tre volte negli ultimi sette
anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio
dell'attività.
5. Gli importi delle multe, delle ammende e delle
sanzioni pecuniarie amministrative previsti nella presente
parte sono moltiplicati per dieci nella misura minima e nella
misura massima. Per gli illeciti penali o amministrativi dai
quali è derivato un ingiusto profitto, la misura della multa,
dell'ammenda o della sanzione pecuniaria amministrativa può
comunque giungere sino al triplo dell'ingiusto profitto
effettivamente conseguito";
d) all'articolo 195 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"9-bis. Alle sanzioni previste dal presente titolo
si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, ad eccezione
dell'articolo 16";
e) alla parte V, titolo II, dopo l'articolo 196
sono inseriti i seguenti:
"Art. 196-bis. - (Fondo di garanzia dei risparmiatori).
- 1. Il 50 per cento dei proventi delle multe, delle
ammende e delle sanzioni amministrative di cui alla presente
parte, nonché delle multe, delle ammende e delle sanzioni
amministrative applicate per altri illeciti commessi da
amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e
revisori di società quotate nell'esercizio delle rispettive
funzioni o attività, è devoluto ad un fondo che contribuisce
al risarcimento dei danni dovuto dai soggetti abilitati per
l'inadempimento delle norme di cui al presente decreto.
Art. 196-ter. - (Dichiarazione d'impedimento ad
assumere cariche sociali). - 1. La CONSOB, per gravi
motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di
amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza
di società quotate o di società controllanti società quotate,
controllate da società quotate o sottoposte a comune
controllo, se la condotta induce a ritenere che il soggetto
non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale, nei
confronti di chiunque:
a) sia stato condannato in primo grado per i reati
di cui agli articoli 2621, 2623 e 2625 del codice civile e di
cui ai capi II, III e IV del medesimo titolo XI del citato
codice;
b) sia stato condannato in primo grado per i reati
di cui agli articoli 172, 173, 180 e 181;
c) sia stato condannato in primo grado per i reati
di cui agli articoli 175, 176, 177 e 178;
d) sia stato condannato alle sanzioni
amministrative di cui al titolo II della parte IV.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 1 valgono anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta. L'impedimento dichiarato
dalla CONSOB può essere permanente oppure può durare per un
tempo definito, purché congruo.
3. Se l'imputato dei reati di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), viene prosciolto ai sensi
dell'articolo 529 del codice di procedura penale, la CONSOB
dichiara decaduto l'impedimento, salvo che il proscioglimento
sia intervenuto per prescrizione del reato".
2. All'articolo 2382 del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo
presso le società quotate e gli emittenti strumenti
finanziari previsti dall'articolo 116 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono
possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dalla CONSOB
con regolamento e non devono essere oggetto del provvedimento
di cui all'articolo 196-ter del medesimo testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998".
Capo III
MODIFICHE AL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 1^
SETTEMBRE 1993, N. 385.
Art. 22.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385).
1. All'articolo 4, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: "Alla Banca d'Italia si
applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, ai
provvedimenti della Banca si applica l'articolo 20 della
medesima legge".
2. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri
di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione
delle richieste di autorizzazione";
b) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Se la banca è quotata in un mercato regolamentato
italiano o dell'Unione europea e l'acquisto della
partecipazione avviene attraverso la proposizione di
un'offerta pubblica d'acquisto, come definita dall'articolo 1
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, dell'avvenuta richiesta di autorizzazione, nonché
di qualsiasi comunicazione o informazione circostanziata
intervenuta prima della richiesta di autorizzazione, viene
data contestuale informazione alla CONSOB e al mercato ai
sensi dell'articolo 102 del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998. Il richiedente comunica
immediatamente alla CONSOB, ai sensi dell'articolo 102 del
presente decreto, qualunque informazione preliminare fornita
alla Banca d'Italia prima dell'assunzione definitiva della
decisione di proporre un'OPA".
3. All'articolo 53, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, dopo la parola:
"capitale," sono inserite le seguenti: "o che svolgono
funzioni di amministrazione e controllo", e dopo la parola:
"rilevanti" sono inserite le seguenti: ", le società
partecipate da questi e i soggetti che svolgono funzione di
amministrazione e controllo".
4. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
"4-bis. Le operazioni di concentrazione che
determinano l'acquisto del controllo di una banca da parte di
un'altra banca, di un'assicurazione o di un altro
intermediario finanziario autorizzato devono essere notificate
contestualmente all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato ed alla Banca d'Italia, la quale può vietare
l'operazione solo se essa è in grado di pregiudicare la sana e
prudente gestione delle banche coinvolte. A tale fine la Banca
d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza
prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle
operazioni di concentrazione tra banche.
4-ter. Qualora la Banca d'Italia ritenga che la
concentrazione notificata è in grado di produrre gli effetti
di cui al comma 4-bis, essa avvia un'istruttoria entro
trenta giorni dal ricevimento della notifica o dal momento in
cui ne ha avuto conoscenza. Il procedimento è disciplinato ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.
4-quater. Se, in esito all'istruttoria di cui al
comma 4-ter, la Banca d'Italia ritiene
che l'operazione di concentrazione notificata è in grado di
pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche
coinvolte, essa può vietare l'operazione. Ove l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato abbia avviato una
istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, il termine del procedimento di cui al citato
comma 4-ter resta sospeso fino alla conclusione
dell'istruttoria della stessa Autorità.
4-quinquies. I ricorsi avverso i provvedimenti
adottati dalle autorità di vigilanza ai sensi del presente
articolo rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo e devono essere proposti davanti al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
4-sexies. Ai fini del presente articolo, si
applicano le nozioni di concentrazione e di controllo
contenute negli articoli 5 e 7 della legge 10 ottobre 1990, n.
287".
5. Al comma 1 dell'articolo 113 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, dopo le parole:
"non nei confronti del pubblico" sono inserite le seguenti:
"né di società controllate o collegate".
6. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: "Per le operazioni di
finanziamento, comunque denominate, sono inoltre pubblicizzati
i tassi effettivi globali di cui all'articolo 2, comma 1,
della legge 7 marzo 1996, n. 108".
7. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "Chi svolge
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una
banca" sono inserite le seguenti: "o detiene, direttamente o
indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 2 per
cento del capitale della banca stessa";
b) al comma 3, le parole: "2624, primo comma" sono
sostituite dalle seguenti: "2634-bis".
8. Gli importi delle multe, delle ammende e delle sanzioni
pecuniarie amministrative previsti nel titolo VIII del testo
unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385,
come da ultimo modificato dal presente articolo, sono
moltiplicati per dieci nella misura minima e nella misura
massima. Per gli illeciti penali o amministrativi dai quali è
derivato un ingiusto profitto, la misura della multa,
dall'ammenda o della sanzione pecuniaria amministrativa può
comunque giungere sino al triplo dell'ingiusto profitto
effettivamente conseguito.
Capo IV
GOVERNATORE DELLA
BANCA D'ITALIA
Art. 23.
(Durata della carica di Governatore
della Banca d'Italia).
1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, limiti temporali alla carica di Governatore della
Banca. Si applica la procedura prevista all'articolo 10, comma
2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.
Capo V
TUTELA DELLA CONCORRENZA PER IMPRESE BANCARIE E
ASSICURATIVE
Art. 24.
(Modifica all'articolo 20 della legge
10 ottobre 1990, n. 287).
1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, è sostituito dai seguenti:
"2. Nel caso di intesa, abuso di posizione dominante
o concentrazione riguardante imprese bancarie e assicurative,
i
provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato sono adottati sentito il parere della competente
autorità di vigilanza, la quale si pronuncia entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento
del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato può adottare i
provvedimenti di sua competenza.
2-bis. Un'operazione di concentrazione tra banche
che determina o rafforza una posizione dominante sul mercato
nazionale può essere autorizzata dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato qualora la Banca d'Italia, nel
parere reso ai sensi del comma 2, evidenzi che l'operazione è
necessaria a garantire la stabilità di una delle banche
coinvolte. L'autorizzazione non può in ogni caso consentire
restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento
della finalità di cui al presente comma".
Capo VI
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Art. 25.
(Azione sociale di responsabilità).
1. Al codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2393, il quinto comma è sostituito
dal seguente:
"La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di
responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la
transazione siano approvate con espressa deliberazione
dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una
minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del
capitale sociale ovvero la misura prevista nello statuto per
l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi del
primo comma dell'articolo 2393-bis. Tale facoltà non
sussiste nel caso previsto dal medesimo articolo 2393-bis,
secondo comma, salva la rinuncia agli atti da parte dei
soci che hanno agito";
b) all'articolo 2393-bis, il secondo comma è
sostituito dal seguente:
"Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio, l'azione di cui al primo comma può essere
esercitata da tanti soci che rappresentino azioni di
controvalore pari ad almeno 100.000 euro. Il controvalore è
calcolato secondo il prezzo medio ponderato di mercato delle
azioni nel semestre precedente alla richiesta o, in caso di
società di quotazione per meno di un semestre, secondo il
prezzo medio ponderato di mercato nel periodo di quotazione.
Gli statuti possono prevedere una quota minima di possesso
azionario più elevata, ma non superiore al due per cento del
capitale sociale";
c) all'articolo 2393-bis, il sesto comma è
sostituito dal seguente:
"I soci che hanno agito possono rinunciare agli atti del
giudizio; ogni corrispettivo per la rinuncia deve andare a
vantaggio della società. Il giudice può tuttavia consentire
che parte del corrispettivo vada a vantaggio dell'attore, ove
la società abbia beneficiato della sua azione in giudizio".
Art. 26.
(Funzione del presidente del consiglio
di amministrazione).
1. Al codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2381:
1) al primo comma è premesso il seguente periodo: "Il
presidente svolge un ruolo di supervisione generale della
corretta gestione della società";
2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
parole: "escluso il presidente";
b) all'articolo 2399, primo comma, lettera c),
dopo le parole: "natura patrimoniale" sono inserite le
seguenti: "o professionale".
Art. 27.
(Ulteriori modifiche al codice civile).
1. Dopo l'articolo 2373 del codice civile è inserito il
seguente:
"Art. 2373-bis.(Operazioni con parti correlate). -
Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio non possono contrarre, direttamente o indirettamente,
obbligazioni di qualsiasi natura, né compiere atti di
compravendita, con chiunque detenga, direttamente o
indirettamente, una partecipazione di controllo nel suo
capitale, con chiunque eserciti su di essa un'influenza
notevole, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2359, e con
chi svolga funzioni di amministrazione, direzione o controllo,
salvo espressa autorizzazione dell'assemblea ordinaria,
assunta senza la partecipazione del soggetto interessato, e
previo parere favorevole del collegio sindacale assunto
all'unanimità".
2. All'articolo 2380 del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"I componenti del collegio sindacale rendono noti
all'assemblea al momento della nomina e prima
dell'accettazione dell'incarico, gli analoghi incarichi già
ricoperti in altre società".
3. All'articolo 2519, primo comma, del codice civile, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle società
cooperative, comunque, non si applica l'articolo
2373-bis".
Art. 28.
(Sanzioni).
1. Al codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al titolo XI del libro V la suddivisione in
capi e le relative rubriche sono soppresse;
b) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:
"Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o
il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono
fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni
doverose sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari
sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da
uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui
le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati
dalla società per conto di terzi";
c) gli articoli 2622, 2623 e 2624 sono
abrogati;
d) all'articolo 2625, primo comma, le parole:
"sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro" sono
sostituite dalle seguenti: "reclusione da sei mesi a tre
anni"; il secondo comma è abrogato;
e) all'articolo 2626, le parole: "reclusione fino
ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sei
mesi a tre anni";
f) all'articolo 2627, primo comma, le parole:
"l'arresto fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"la reclusione da uno a cinque anni"; il secondo comma è
abrogato;
g) all'articolo 2628, primo comma, le parole:
"reclusione fino ad un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"reclusione da sei mesi a tre anni"; il secondo comma è
abrogato;
h) all'articolo 2629, primo comma, le parole: ", a
querela della persona offesa," sono soppresse; il secondo
comma è abrogato;
i) all'articolo 2630, primo comma, le parole: "da
206 euro a 2.065 euro" sono
sostituite dalle seguenti: "da 2.060 euro a 20.650 euro";
l) all'articolo 2631, primo comma, le parole: "da
1.032 a 6.197 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 10.320
a 61.970 euro";
m) all'articolo 2632, le parole: "reclusione fino
ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sei
mesi a tre anni";
n) all'articolo 2633, primo comma, le parole: ", a
querela della persona offesa," sono soppresse; il secondo
comma è abrogato;
o) all'articolo 2634, primo comma, la parola:
"intenzionalmente" è soppressa; le parole: "reclusione da sei
mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "reclusione
da uno a cinque anni"; il quarto comma è abrogato;
p) dopo l'articolo 2634 è inserito il seguente:
"Art. 2634-bis.- (Prestiti e garanzie della
società).- Gli amministratori, i direttori generali, i
sindaci e i liquidatori di società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, i quali contraggono prestiti,
sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta
persona, con la società che amministrano o con una società che
questa controlla, da cui è controllata o che è controllata da
società che la controlla, o che si fanno prestare da una di
tali società garanzie per debiti propri sono puniti con la
reclusione fino ad un anno. Resta salvo quanto previsto
dall'articolo 136 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385";
q) l'articolo 2635 è sostituito dal
seguente:
"Art. 2635 - (Corruzione societaria).- Gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori
e i dirigenti, i quali, a seguito della dazione o della
promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione
degli obblighi inerenti al loro
ufficio, idonei ad arrecare pregiudizio alla società, sono
puniti con la reclusione sino a tre anni. La stessa pena si
applica a chi dà o promette l'utilità";
r) all'articolo 2640, la rubrica è sostituita
dalla seguente: "Circostanza attenuante e aggravante"; è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se i fatti previsti come reato agli articoli
precedenti hanno cagionato un'offesa di rilevante gravità agli
interessi della società, dei soci o dei terzi, si applica la
pena della reclusione da sei mesi a cinque anni".
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto
legislativo recante norme per l'attribuzione alla CONSOB della
legittimazione alla costituzione di parte civile a tutela dei
risparmiatori, per i reati previsti dal titolo XI del libro V
del codice civile e dalla parte V del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, sulla base dei princìpi e criteri direttivi
stabiliti dall'articolo 30 della presente legge per la
legittimazione all'esercizio dell'azione di risarcimento dei
danni in sede civile.
Art. 29.
(Modifica dell'articolo 25-ter del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
1. L'articolo 25-ter del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:
"Art. 25-ter.- (Reati societari). - 1. In
relazione ai reati in materia societaria previsti dal titolo
XI del libro V del codice civile e dal testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali,
previsto dall'articolo 2621 del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a
cinquecento quote;
b) per il delitto di falso in prospetto, previsto
dall'articolo 173-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione pecuniaria da
duecento a cinquecento quote;
c) per il delitto di falsità nelle relazioni o
nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto
dall'articolo 174-bis, comma 1, del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione
pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per il delitto di falsità nelle relazioni o
nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto
dall'articolo 174-bis, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione
pecuniaria da trecento a settecentocinquanta quote;
e) per il delitto di impedito controllo, previsto
dall'articolo 2625 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a trecentotrenta quote;
f) per il delitto di formazione fittizia del
capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta
quote;
g) per il delitto di indebita restituzione dei
conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta
quote;
h) per il delitto di illegale ripartizione degli
utili e delle riserve, previsto dall'articolo 2627 del codice
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento
quote;
i) per il delitto di illecite operazioni sulle
azioni o quote sociali o della società controllante, previsto
dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a trecentotrenta quote;
l) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei
creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la
sanzione
pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
m) per il delitto di indebita ripartizione dei
beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo
2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a trecentotrenta quote;
n) per il delitto di corruzione societaria,
previsto dall'articolo 2635, secondo comma, del codice civile,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta
quote;
o) per il delitto di corruzione dei revisori,
previsto dall'articolo 174-ter del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione
pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
p) per il delitto di illeciti rapporti
patrimoniali con la società assoggettata a revisione, previsto
dall'articolo 177 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione pecuniaria da
duecento a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di compensi illegali, previsto
dall'articolo 178 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di illecita influenza
sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta
quote;
s) per il delitto di aggiotaggio, previsto
dall'articolo 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da duecento a cinquecento quote;
t) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle
funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti
dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile,
la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui
al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entità, o nel caso di reiterazione degli illeciti, la sanzione
pecuniaria è aumentata di un terzo.
Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2".
Art. 30.
(Legittimazione della CONSOB nei processi civili e azioni
collettive).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti e secondo i princìpi
e criteri direttivi di seguito stabiliti, un decreto
legislativo recante norme per l'attribuzione alla CONSOB della
legittimazione all'esercizio dell'azione di risarcimento dei
danni derivanti dalla prestazione di servizi di investimento e
di gestione collettiva del risparmio nonché da violazioni
delle disposizioni contenute nella parte IV del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come da
ultimo modificata dalla presente legge, prevedendo la
possibilità di liquidare il danno, in via equitativa, anche
quale multiplo del profitto realizzato dai convenuti e
individuando le modalità per ripartire il ricavato dell'azione
tra i soggetti effettivamente lesi dalle condotte vietate.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentito il
parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto
legislativo recante norme sulla facoltà dei titolari di
pretese omogenee al risarcimento del danno verso società
quotate, banche, assicurazioni e imprese di investimento, di
agire in giudizio collettivamente. A tale fine il Governo si
attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinare in maniera chiara ed oggettiva i
criteri di fatto e di diritto per individuare classi omogenee
di pretese al risarcimento dei danni derivanti dalla
violazione delle norme contenute nel testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come da ultimo
modificato dalla presente legge, e nel libro V del codice
civile;
b) determinare le corrispondenti classi di
soggetti titolari delle pretese di cui alla lettera
a);
c) includere tra i legittimati attivi almeno i
seguenti soggetti;
1) i soci, per le azioni di risarcimento dei danni
arrecati alla società da parte degli organi sociali;
2) i soci, per il risarcimento dei danni di cui agli
articoli 2377, terzo comma, e 2497, primo comma, del codice
civile;
3) i creditori, per le azioni previste dall'articolo
2393 del codice civile;
4) i titolari di pretese al risarcimento del danno ai
sensi dell'articolo 2395 del codice civile;
5) i sottoscrittori di prodotti finanziari o di
prodotti assicurativi e i clienti di servizi d'investimento,
per le azioni di risarcimento del danno dovuto per la
violazione delle norme ad essi relative contenute in leggi o
in regolamenti;
d) includere tra i legittimati passivi dell'azione
almeno i seguenti soggetti:
1) le società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, e le società da queste controllate;
2) gli emittenti di strumenti finanziari che abbiano
formato oggetto di appello al pubblico risparmio, nel
territorio nazionale;
3) le banche, gli intermediari finanziari non bancari
previsti dal titolo V del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, come da ultimo
modificato dalla presente legge, e gli istituti di moneta
elettronica;
4) le imprese di assicurazione;
5) le società di gestione del risparmio;
6) le società di investimento a capitale variabile
(SICAV) e i soggetti ai quali è delegata la gestione delle
SICAV;
7) le imprese di investimento e i soggetti abilitati
allo svolgimento di servizi d'investimento;
8) i fondi pensione chiusi;
9) chiunque abbia svolto i servizi di cui all'articolo
1, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
10) chiunque abbia svolto abusivamente attività
bancaria o finanziaria riservata;
11) coloro che esercitano attività di direzione e
coordinamento nei confronti dei soggetti indicati ai numeri
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) e 12);
12) gli esponenti aziendali dei soggetti indicati alla
presente lettera;
e) individuare i soggetti legittimati a
rappresentare l'intera classe in giudizio e ad agire in suo
nome;
f) prevedere che le associazioni dei consumatori e
degli utenti di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998,
n. 281, e successive modificazioni, siano tra i soggetti
legittimati ad agire in giudizio in nome della classe, purché
siano rappresentative dei soggetti di cui alla lettera b)
del presente comma;
g) attribuire al giudice il compito di omologare
la richiesta di azione in nome della classe, nel caso in cui
l'esercizio individuale dell'azione non sia conveniente o non
sia agevole o concretamente fattibile e se non sussistono
conflitti di interessi tra il rappresentante della classe ed i
soggetti rappresentati;
h) dare adeguata pubblicità all'omologazione
dell'esercizio dell'azione di classe;
i) prevedere adeguati meccanismi per portare gli
atti processuali a conoscenza dei soggetti appartenenti alla
classe;
l) apportare modifiche al codice di procedura
civile, affinché i criteri di connessione siano idonei a
radicare la competenza
presso un solo giudice per tutte le azioni;
m) apportare modifiche al codice civile, affinché
gli effetti di giudicato della sentenza emessa siano estesi a
tutti i soggetti della stessa classe che vi abbiano aderito
espressamente, consentendo loro di aderire, integrando il
contraddittorio, in ogni fase e stato del giudizio;
n) prevedere che la rinuncia all'azione o la
transazione compiuta da alcuni soggetti appartenenti ad una
classe non sia efficace nei confronti degli altri soggetti
della stessa classe che non vi abbiano aderito
espressamente;
o) prevedere che ogni persona appartenente alla
classe possa impugnare la sentenza in appello e in
Cassazione.
Art. 31.
(Modifica alla legge 31 ottobre 2003, n. 306, in materia di
abusi del mercato finanziario).
1. Dopo l'articolo 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306
(legge comunitaria 2003), è aggiunto il seguente:
"Art. 25-bis. - (Delega al Governo per il recepimento
della direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato) - 1. Il
Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, entro il 30 settembre
2004, un decreto legislativo recante le norme per il
recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 gennaio 2003, di seguito denominata
"direttiva", relativa all'abuso di informazioni privilegiate e
alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3 e
con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 4, può
emanare disposizioni
correttive ed integrative, anche al fine di tenere conto
delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo
17, paragrafo 2, della direttiva.
3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono
informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire le nozioni di informazione
privilegiata, abuso di informazione privilegiata e
manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti
finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni
e i divieti della direttiva, tenendo conto di quanto disposto
dalla direttiva e delle disposizioni di attuazione
eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la
procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della
direttiva;
b) ai sensi dell'articolo 11 della direttiva,
individuare nella Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB) l'autorità nazionale competente, disciplinare
le modalità per la cooperazione tra la stessa e le autorità
competenti in materia di vigilanza sul sistema finanziario ed
istituire presso la stessa un comitato consultivo con la
partecipazione delle associazioni rappresentative degli
emittenti di strumenti finanziari, dei prestatori di servizi
finanziari e dei consumatori;
c) disciplinare le modalità per la cooperazione
tra la CONSOB e le autorità estere al fine della repressione
delle violazioni della normativa della direttiva e della
circolazione delle informazioni, nonché dell'opposizione del
segreto d'ufficio;
d) disciplinare, anche mediante l'attribuzione
alla CONSOB del relativo potere regolamentare, i seguenti
aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione
eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la
procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della
direttiva:
1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera
a), anche in relazione
all'individuazione delle prassi di mercato ammesse;
2) per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è
stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:
2.1) gli obblighi di comunicazione al pubblico di
informazioni privilegiate;
2.2) le conseguenze del ritardo della divulgazione al
pubblico, fermi restando l'obbligo di informare la CONSOB e il
potere della medesima autorità di adottare le misure
necessarie a garantire la corretta informazione del
pubblico;
2.3) i casi in cui è possibile la comunicazione a terzi
di informazioni privilegiate senza obbligo di comunicazione al
pubblico;
2.4) la tenuta di registri delle persone che lavorano o
svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a
informazioni privilegiate;
2.5) gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al
pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate
da, o per conto di, persone che esercitano responsabilità di
direzione nonché da, o per conto di, soggetti a queste ultime
strettamente collegati, individuandone a tale fine la
nozione;
3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e
di trasparenza a carico di chiunque produce o diffonde
ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti di
strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti
strategie di investimento;
4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di
disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso
di mercato;
5) l'introduzione, a carico di chi opera
professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia
ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni
costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una
manipolazione del mercato,
dell'obbligo di segnalare la circostanza alla CONSOB;
6) le modalità di diffusione da parte di istituzioni
pubbliche di statistiche suscettibili di influire in modo
sensibile sui mercati finanziari in modo conforme ai princìpi
di trasparenza e di correttezza;
7) i casi di inapplicabilità delle disposizioni
adottate in recepimento della direttiva in relazione sia alle
operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica
dei cambi o alla gestione del debito pubblico, sia alle
negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di
programmi di riacquisto di azioni proprie nonché alle
operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;
e) fermi restando i poteri previsti dall'articolo
185, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, attribuire alla CONSOB gli ulteriori
poteri di vigilanza e di indagine di cui all'articolo 12 della
direttiva, prevedendo che tali poteri possano essere
esercitati nei confronti dei soggetti vigilati e, mediante
ricorso all'autorità giudiziaria, nei confronti degli altri
soggetti non vigilati, stabilendo, altresì, che la CONSOB
possa:
1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12,
paragrafo 2, lettera c), della direttiva, avvalersi
della collaborazione del Corpo della guardia di finanza;
2) richiedere, mediante ricorso all'autorità
giudiziaria, informazioni relative al traffico telefonico, via
INTERNET o per via telematica;
3) delegare ai gestori di mercati regolamentati il
potere di sospendere la negoziazione degli strumenti
finanziari oggetto di indagine;
f) prevedere la pena dell'arresto fino ad un
massimo di due anni per i soggetti che ostacolano
concretamente l'esercizio dei poteri di vigilanza e di
indagine della CONSOB previsti dalla direttiva e la sanzione
amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 25
mila
euro per i soggetti che non ottemperano nei termini alle
richieste della CONSOB ovvero ne ritardano l'esercizio delle
funzioni;
g) prevedere sanzioni e misure amministrative
efficaci, proporzionate e dissuasive, che la CONSOB applica in
caso di violazione delle norme primarie e secondarie di
recepimento, tenendo conto dei princìpi indicati nella legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;
h) prevedere in particolare, per l'abuso di
informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato,
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 20 mila
euro e non superiori a un milione di euro, da aumentare fino
al triplo quando, in relazione all'entità del profitto
conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul
mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel
massimo. Prevedere per le altre violazioni sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori a 10 mila euro e non
superiori a 200 mila euro. Per tali sanzioni escludere la
facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni;
i) disciplinare i casi e le modalità con le quali
dare pubblicità alle sanzioni irrogate;
l) prevedere che le misure e le sanzioni
amministrative relative all'abuso di informazioni privilegiate
e alla manipolazione del mercato includano la perdita
temporanea dei requisiti di onorabilità degli esponenti
aziendali dei soggetti vigilati, l'incapacità temporanea ad
assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo
nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al
medesimo gruppo di società quotate e la confisca obbligatoria
del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni
utilizzati per commetterlo;
m) per gli abusi di informazioni privilegiate e
per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da
individuare
sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, prevedere
la sanzione penale della reclusione non inferiore nel minimo
ad un anno e non superiore nel massimo a cinque anni;
n) stabilire il principio dell'autonomia reciproca
dei procedimenti sanzionatori, amministrativo e penale, e
fissare norme di coordinamento dell'attività della CONSOB con
quella dell'autorità giudiziaria, nonché disciplinare le forme
di ricorso giurisdizionale davanti alla corte di appello
avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dalla CONSOB;
o) prevedere norme transitorie che disciplinano
gli effetti sostanziali e processuali delle nuove disposizioni
relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate
commesse prima della data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1".
Art. 32.
(Delega al Governo per la nuova disciplina della
giurisdizione in materia societaria, bancaria e
finanziaria).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante norme dirette ad assicurare una più rapida
ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali nelle
materie di cui alla lettera b), secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) istituire, presso i tribunali delle città sedi
di corte di appello, nonché presso altri tribunali individuati
con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano
conto della estensione del territorio di competenza, del
volume del contenzioso in essere nelle materie di cui alla
lettera b) e del numero delle imprese iscritte presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del
circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei
procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei
settori economico e finanziario, prevedendo altresì che,
nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti
leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della
sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere che rientrino nella competenza delle
sezioni specializzate, di cui alla lettera a),
nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del
giudice ordinario:
1) i procedimenti in materia di diritto societario,
comprese le controversie relative al trasferimento delle
partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;
2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie
disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, come da ultimo
modificati dalla presente legge, comprese le azioni di
risarcimento del danno verso le società di revisione;
3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti
e segni distintivi dell'impresa;
4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché
tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i
procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del
tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;
5) tutte o alcune delle controversie in materia
fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della
dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del
tribunale fallimentare;
c) istituire anche presso le corti di appello e la
Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione
dei procedimenti
nelle materie di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e
3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né
incrementi di dotazioni organiche;
d) attribuire alle sezioni specializzate di cui
alla lettera a) una competenza territoriale estesa
all'ambito dell'intero distretto o circondario, prevedendo che
in una o più delle materie attribuite alla competenza delle
predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico
grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate
della corte di appello;
e) prevedere criteri di selezione dei giudici per
l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle
lettere a) e c), tali da assicurare una specifica
competenza professionale nelle materie attribuite alla
competenza delle stesse sezioni; prevedere altresì adeguati
criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle
competenze professionali acquisite; prevedere adeguati
strumenti di formazione e di aggiornamento professionale dei
magistrati che compongono detti organi giurisdizionali;
f) prevedere che le sezioni di cui alle lettere
a) e c) siano integrate da esperti delle materie
di cui alla lettera b), nominati dal Consiglio superiore
della magistratura o, per sua delega, da presidenti di corte
di appello ed iscritti in albi speciali presso le corti di
appello stesse; prevedere, altresì, criteri di nomina ed
incompatibilità idonei ad impedire conflitti di interessi.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è
trasmesso al Parlamento, affinché sia espresso il parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione;
decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza
del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1
o successivamente, la scadenza
di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con
la procedura di cui al comma 2.
4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 1 del presente articolo, è abrogato l'articolo
1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.