XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4637




        Onorevoli Colleghi! - L'istituto del riscatto dei corsi di studio universitari ha lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi previdenziali che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, con evidente pregiudizio dell'anzianità assicurativa e contributiva.
        La disciplina del riscatto dei corsi di studio universitari muove, dunque, dalla necessità di non creare una discriminazione tra coloro che sono entrati nel mondo del lavoro subito dopo il diploma e chi, invece, ha ritardato tale ingresso per migliorare la propria formazione e acquisire così maggiori conoscenze e una più elevata professionalità.
        Tuttavia il legislatore nell'affrontare la materia ha, quantomeno, peccato di miopia. L'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, infatti ha previsto che l'onere del riscatto fosse ridotto della metà per le domande presentate tra il 17 maggio 1974 e il 3 ottobre 1982, e che - invece - debba essere pagato per intero per le domande presentate dal 4 ottobre 1982; era, inoltre, prevista la possibilità di riscatto per tutti i diplomi universitari a condizione che gli stessi fossero richiesti per l'ammissione a determinati posti di lavoro o per la progressione di carriera. Il periodo da riscattare, infine, veniva determinato dalla data di conferimento della laurea e procedendo a ritroso fino a coprire la durata legale del corrispondente corso di studi.
        Con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, la disciplina relativa al riscatto degli anni di studio universitario è stata significativamente modificata; sono state, infatti, eliminate alcune delle incongruenze alle quali si è fatto riferimento in precedenza. Il citato decreto legislativo n. 184 del 1997 ha ampliato la platea dei destinatari e al fine di valorizzare, in tutto o in parte, i corsi di studio universitari indicati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (diploma universitario, laurea breve, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca) ha disposto che i periodi ad essi corrispondenti siano riscattati indipendentemente dalla circostanza che essi siano prescritti per il posto ricoperto, limitatamente al loro periodo di durata legale e sempre che sia stato conseguito il relativo titolo. Il periodo da riscattare, infine, è calcolato con riferimento alla durata legale del corso universitario di laurea.
        Il decreto legislativo n. 184 del 1997 ha, tuttavia, mantenuto la già evidenziata discriminazione tra chi ha presentato domanda di riscatto entro il 3 ottobre 1982 e chi l'ha presentata dopo e ha, altresì, introdotto un'ulteriore complicazione nella materia. Ai sensi dell'articolo 2, infatti, l'onere del riscatto deve essere calcolato con riferimento alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo (o misto), tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. A questo proposito si fa rilevare che per i soggetti che vanno in pensione con il sistema retributivo, i quali sembrerebbero più favoriti dalla matematica, il calcolo dell'onere del riscatto viene effettuato con riferimento a speciali coefficienti di capitalizzazione, rilevabili da apposite tabelle approvate con decreti ministeriali che tengono conto: dell'età del richiedente (più si è avanti negli anni più si paga), del sesso (per le donne, che mediamente vivono più degli uomini, il costo del riscatto è un po' più elevato) della consistenza della posizione assicurativa e delle retribuzioni (più lunga è l'anzianità contributiva e più elevata è la retribuzione, maggiore sarà la pensione che verrà successivamente liquidata e perciò più "pesante" il costo del riscatto) della durata dei periodi da riscattare.
        Tutto ciò ha reso l'operazione di riscatto degli anni di studio universitari eccessivamente onerosa e difficilmente ammortizzabile, anche se si considera la possibilità di poter rateizzare il pagamento (ovviamente data la consistenza della somma da pagare anche gli importi delle rate - massimo sessanta - sono molto elevati, dovendosi calcolare anche gli interessi di dilazione pari al 3,5 per cento e di poterlo dedurre dal reddito ai fini fiscali).
        La normativa vigente risulta, dunque, decisamente sperequata rispetto al passato ed eccessivamente penalizzante nei confronti di coloro che si sono impegnati per mettere a disposizione del mondo del lavoro professionalità sempre più elevate e competitive.
        In considerazione di ciò, la presente proposta di legge - lungi dal voler riproporre la situazione del passato, ormai del tutto superata, o di voler predisporre regimi agevolativi per una particolare categoria di soggetti - propone un abbattimento degli oneri derivanti dal riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio universitari, del quale beneficeranno indistintamente tutti i soggetti interessati.
        In conclusione, l'intervento normativo proposto mira - in modo assai esplicito - a correggere una situazione di disparità di trattamento presente nella legislazione vigente in materia.




Frontespizio Testo articoli