XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4637
Onorevoli Colleghi! - L'istituto del riscatto dei corsi
di studio universitari ha lo scopo di consentire la copertura
assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi
dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei
contributi previdenziali che avrebbe invece conseguito se
avesse lavorato, con evidente pregiudizio dell'anzianità
assicurativa e contributiva.
La disciplina del riscatto dei corsi di studio
universitari muove, dunque, dalla necessità di non creare una
discriminazione tra coloro che sono entrati nel mondo del
lavoro subito dopo il diploma e chi, invece, ha ritardato tale
ingresso per migliorare la propria formazione e acquisire così
maggiori conoscenze e una più elevata professionalità.
Tuttavia il legislatore nell'affrontare la materia ha,
quantomeno, peccato di miopia. L'articolo 2-novies del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, infatti ha
previsto che l'onere del riscatto fosse ridotto della metà per
le domande presentate tra il 17 maggio 1974 e il 3 ottobre
1982, e che - invece - debba essere pagato per intero per le
domande presentate dal 4 ottobre 1982; era, inoltre, prevista
la possibilità di riscatto per tutti i diplomi universitari a
condizione che gli stessi fossero richiesti per l'ammissione a
determinati posti di lavoro o per la progressione di carriera.
Il periodo da riscattare, infine, veniva determinato dalla
data di conferimento della laurea e procedendo a ritroso fino
a coprire la durata legale del corrispondente corso di
studi.
Con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, la
disciplina relativa al riscatto degli anni di studio
universitario è stata significativamente modificata; sono
state, infatti, eliminate alcune delle incongruenze alle quali
si è fatto riferimento in precedenza. Il citato decreto
legislativo n. 184 del 1997 ha ampliato la platea dei
destinatari e al fine di valorizzare, in tutto o in parte, i
corsi di studio universitari indicati dall'articolo 1 della
legge 19 novembre 1990, n. 341 (diploma universitario, laurea
breve, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca) ha
disposto che i periodi ad essi corrispondenti siano riscattati
indipendentemente dalla circostanza che essi siano prescritti
per il posto ricoperto, limitatamente al loro periodo di
durata legale e sempre che sia stato conseguito il relativo
titolo. Il periodo da riscattare, infine, è calcolato con
riferimento alla durata legale del corso universitario di
laurea.
Il decreto legislativo n. 184 del 1997 ha, tuttavia,
mantenuto la già evidenziata discriminazione tra chi ha
presentato domanda di riscatto entro il 3 ottobre 1982 e chi
l'ha presentata dopo e ha, altresì, introdotto un'ulteriore
complicazione nella materia. Ai sensi dell'articolo 2,
infatti, l'onere del riscatto deve essere calcolato con
riferimento alle norme che disciplinano la liquidazione della
pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo
(o misto), tenuto conto della collocazione temporale dei
periodi oggetto di riscatto. A questo proposito si fa rilevare
che per i soggetti che vanno in pensione con il sistema
retributivo, i quali sembrerebbero più favoriti dalla
matematica, il calcolo dell'onere del riscatto viene
effettuato con riferimento a speciali coefficienti di
capitalizzazione, rilevabili da apposite tabelle approvate con
decreti ministeriali che tengono conto: dell'età del
richiedente (più si è avanti negli anni più si paga), del
sesso (per le donne, che mediamente vivono più degli uomini,
il costo del riscatto è un po' più elevato) della consistenza
della posizione assicurativa e delle retribuzioni (più lunga è
l'anzianità contributiva e più elevata è la retribuzione,
maggiore sarà la pensione che verrà successivamente liquidata
e perciò più "pesante" il costo del riscatto) della durata dei
periodi da riscattare.
Tutto ciò ha reso l'operazione di riscatto degli anni di
studio universitari eccessivamente onerosa e difficilmente
ammortizzabile, anche se si considera la possibilità di poter
rateizzare il pagamento (ovviamente data la consistenza della
somma da pagare anche gli importi delle rate - massimo
sessanta - sono molto elevati, dovendosi calcolare anche gli
interessi di dilazione pari al 3,5 per cento e di poterlo
dedurre dal reddito ai fini fiscali).
La normativa vigente risulta, dunque, decisamente
sperequata rispetto al passato ed eccessivamente penalizzante
nei confronti di coloro che si sono impegnati per mettere a
disposizione del mondo del lavoro professionalità sempre più
elevate e competitive.
In considerazione di ciò, la presente proposta di legge -
lungi dal voler riproporre la situazione del passato, ormai
del tutto superata, o di voler predisporre regimi agevolativi
per una particolare categoria di soggetti - propone un
abbattimento degli oneri derivanti dal riscatto dei periodi
corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio
universitari, del quale beneficeranno indistintamente tutti i
soggetti interessati.
In conclusione, l'intervento normativo proposto mira - in
modo assai esplicito - a correggere una situazione di
disparità di trattamento presente nella legislazione vigente
in materia.