XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4637
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'ammontare dell'onere di riscatto dei periodi
corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio
universitari, di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è ridotto di una
percentuale pari al 40 per cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
domande di riscatto già presentate alla data di entrata in
vigore della presente legge e in attesa di definizione.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, quantificato in 30 milioni di euro annui, a decorrere
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.