XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4637




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'ammontare dell'onere di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio universitari, di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è ridotto di una percentuale pari al 40 per cento.
        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle domande di riscatto già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e in attesa di definizione.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in 30 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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