XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4635
Onorevoli Colleghi! - Al personale delle Forze di
polizia competono le indennità di aeronavigazione e di volo
(originariamente disciplinate dalla legge 5 maggio 1976, n.
187) che furono completamente riformulate dalla legge 23 marzo
1983, n. 78, mentre l'estensione del contenuto di tale legge è
conseguenza dell'espressa previsione normativa di cui
all'articolo 17, ultimo comma, della medesima legge.
Con la legge 1^ aprile 1981, n. 121, articolo 43, veniva
istituita una indennità mensile pensionabile: "Il trattamento
economico del personale che espleta funzioni di polizia è
costituito dallo stipendio e da una indennità pensionabile,
determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di
professionalità richiesti, nonché, alla responsabilità e al
rischio connessi al servizio", che trovò attuazione, con
effetto dal 1^ gennaio 1984, mediante l'applicazione
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1984, n. 69, il quale, nel sopprimere l'indennità
d'istituto, ha introdotto l'indennità mensile pensionabile che
in realtà rispecchia un complesso di competenze e di
particolari requisiti di professionalità e, solo in parte, una
attività di responsabilità e di rischio insiti nel
servizio.
Si tratta, quindi, del riconoscimento di un compenso
legato alla potenzialità e alla gravosità dell'impiego
derivante dallo status; del resto l'emolumento stesso,
anche per le modalità di corresponsione, oltre che per la
natura genetica ex lege è stato costituito come vera e
propria retribuzione per cui appare ormai del tutto impropria,
non corretta e forviante la denominazione di indennità mensile
pensionabile.
Allo stato, in base della normativa vigente, la realtà
sulla natura giuridica degli emolumenti di cui trattasi è la
seguente. Al personale delle Forze di polizia, in possesso del
brevetto di pilota o di specialista, facente parte degli
equipaggi fissi di volo, impiegato nello specifico settore
operativo aereo e costituito nell'ambito delle rispettive
amministrazioni, è corrisposta, con trattamento economico
mensile, sia l'indennità mensile pensionabile, sia l'indennità
di volo o di aeronavigazione secondo il criterio di cumulo
previsto dall'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78,
che prevede che "le indennità previste dall'articolo 5
(indennità di aeronavigazione) e dall'articolo 6 (indennità di
volo) della stessa legge non sono cumulabili con le indennità
per servizi di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n.
1054, e successive modificazioni (ora indennità mensile
pensionabile) salvo quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505".
Vige tutt'ora, immutato da ben oltre venticinque anni, il
sistema di cumulo disposto dal citato secondo comma
dell'articolo 1 della legge n. 505 del 1978, che recita:
"(...) le indennità di aeronavigazione e di volo (...) sono
cumulabili con l'indennità mensile (ora definita pensionabile)
(...) delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in
misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per
cento".
Tale criterio fu introdotto esclusivamente per meri e
contingenti vincoli di bilancio (come si può riscontrare dalla
lettura dei lavori preparatori dell'articolo 1 della citata
legge n. 505 del 1978); è necessario, quindi, far cessare
questo penalizzante e discriminante trattamento economico
prevedendo, con la presente proposta di legge, la piena
cumulabilità tra l'indennità mensile pensionabile e
l'indennità di aeronavigazione o di volo spettanti al
personale delle Forze di polizia impiegato in servizio
aeronavigante.
Con la presente proposta di legge si intende pertanto
eliminare una palese ingiustizia, causa di notevoli
penalizzazioni, di natura giuridica ed economica, per quel
personale delle Forze di polizia impiegato nella componente
operativa aerea al quale vengono sempre richieste alta
professionalità e intensificazione d'impiego per la
salvaguardia degli interessi economici e di sicurezza della
comunità nazionale, europea ed internazionale, in
collaborazione sempre più stretta con le istituzioni e con le
organizzazioni soprannazionali.
All'onere finanziario complessivo conseguente
all'attuazione della proposta di legge, stimato, per l'anno
2004, in 6 milioni di euro, si provvede a carico delle risorse
già previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).