XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4635
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto
1978, n. 505, è sostituito dal seguente:
"A decorrere dalla stessa data e fino al momento della
ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei Corpi di
polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo, ed annessi
supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, e
successive modificazioni, sono cumulabili con l'indennità
mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento
giornaliero spettanti ai sensi della legge 23 dicembre 1970,
n. 1054, e successive modificazioni. Gli effetti economici
delle disposizioni di cui al presente comma decorrono dal 1^
gennaio 2004".
2. All'onere derivante dall'attuazione del secondo comma
dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede a
carico delle risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.