XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4631
Onorevoli Colleghi! - La presente iniziativa
legislativa si propone di modificare l'articolo 409 del codice
di procedura penale in relazione alle conseguenze della
emissione del decreto di archiviazione.
Al cittadino sottoposto ad indagini, successivamente
riconosciuto estraneo ad ipotesi di reato attraverso il
provvedimento di archiviazione, è necessario garantire
maggiore tutela ancorché sul piano formale. Seguendo
l'itinerario di modifica dell'articolo 409 del codice di
procedura penale, si è ritenuto di facilitare all'interessato
la conoscenza dell'epilogo favorevole dell'indagine. Sotto
questo profilo si propone, dunque, di riconoscere il diritto
dell'indagato di ricevere la notifica dell'archiviazione,
stabilendo altresì idonee misure di temporanea "decretazione"
del provvedimento ai fini esclusivamente investigativi.
Si è previsto, sul punto, con la presente proposta di
legge, di differire la notificazione - su espressa indicazione
del pubblico ministero - qualora la stessa determini, in
concreto, specifica frustrazione delle peculiarità
investigative in ragione della connessione oggettiva e
soggettiva tra le posizioni di singoli indagati.
La notifica del provvedimento, emesso dal giudice per le
indagini preliminari, rappresenta altresì una garanzia nei
confronti del cittadino che si è inteso far prevalere anche
sulle altre esigenze di praticità, di economia e di
pragmatismo. Non di rado, in assenza di una disposizione di
tal fatta, il cittadino, legittimamente informato di essere
investito da un procedimento penale, finisce per attendere,
con ansia e preoccupazione, il formale epilogo della vicenda
giudiziaria, senza avere certezze sulla "sorte" del proprio
destino processuale. Conseguentemente, la espressa previsione
normativa di una notificazione del decreto di archiviazione
spiegherebbe i propri effetti positivi soprattutto nei
confronti dei meno abbienti, di coloro i quali non senza
particolari sforzi economici e difficoltà chiedono
l'assistenza legale. Nei confronti di costoro, invero, la
notifica rappresenterebbe una sicura garanzia priva di impulsi
e verifiche di parte, dispendiosi di energie non solo
economiche. E' appena il caso di evidenziare, sul punto, che
non tutti i procedimenti vengono accompagnati da particolare
fragore o interesse mediatico, astrattamente idoneo a
surrogare, per alcuni effetti, le formalità di determinati
avvisi o notizie afferenti il processo. Molte indagini, al
contrario, non avendo attenzione alcuna sotto il profilo della
cronaca giudiziaria, al termine dell'itinerario procedimentale
(rappresentato dalla doverosa verifica di una notitia
criminis, iscritta nell'apposito registro di cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale) raggiungono
l'epilogo favorevole alla posizione soggettiva dell'indagato a
sua completa e prolungata insaputa.
Conseguentemente, il cittadino, dopo aver appreso di
essere sottoposto ad indagini - o semplicemente di essere
stato denunciato - può, in concreto, rimanere ignaro della
eventuale emissione del provvedimento di archiviazione.
In questi casi, al soggetto sottoposto ad indagini,
portatore - quanto meno sul piano astratto - di una
comprensibile ansia, di un consequenziale disagio psicologico,
verrebbe riconosciuto il diritto, in ogni caso, di ricevere il
formale provvedimento con il quale il giudice, su richiesta
del pubblico ministero, dispone l'archiviazione della
investigazione a suo carico.
Attualmente, a seguito di una modifica introdotta
dall'articolo 15, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.
479, al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura
penale, il richiamato diritto alla notifica spetta unicamente
agli indagati nei cui confronti, nel corso della indagine, era
stata applicata la misura della custodia cautelare. Questi
ultimi, invero, sono legittimati, come è noto, a proporre
istanza, ai sensi dell'articolo 314 del medesimo codice, di
riparazione per l'ingiusta detenzione patita. Tuttavia, fermo
restando il più pregnante riconoscimento alla notifica del
decreto nei confronti di tali ultimi soggetti, per le ragioni
brevemente illustrate, attraverso la presente iniziativa si è
ritenuto opportuno estendere il richiamato diritto anche a
tutti i cittadini investiti dal procedimento, anche a quelli
non colpiti da specifiche misure cautelari.