XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4631




        Onorevoli Colleghi! - La presente iniziativa legislativa si propone di modificare l'articolo 409 del codice di procedura penale in relazione alle conseguenze della emissione del decreto di archiviazione.
        Al cittadino sottoposto ad indagini, successivamente riconosciuto estraneo ad ipotesi di reato attraverso il provvedimento di archiviazione, è necessario garantire maggiore tutela ancorché sul piano formale. Seguendo l'itinerario di modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale, si è ritenuto di facilitare all'interessato la conoscenza dell'epilogo favorevole dell'indagine. Sotto questo profilo si propone, dunque, di riconoscere il diritto dell'indagato di ricevere la notifica dell'archiviazione, stabilendo altresì idonee misure di temporanea "decretazione" del provvedimento ai fini esclusivamente investigativi.
        Si è previsto, sul punto, con la presente proposta di legge, di differire la notificazione - su espressa indicazione del pubblico ministero - qualora la stessa determini, in concreto, specifica frustrazione delle peculiarità investigative in ragione della connessione oggettiva e soggettiva tra le posizioni di singoli indagati.
        La notifica del provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari, rappresenta altresì una garanzia nei confronti del cittadino che si è inteso far prevalere anche sulle altre esigenze di praticità, di economia e di pragmatismo. Non di rado, in assenza di una disposizione di tal fatta, il cittadino, legittimamente informato di essere investito da un procedimento penale, finisce per attendere, con ansia e preoccupazione, il formale epilogo della vicenda giudiziaria, senza avere certezze sulla "sorte" del proprio destino processuale. Conseguentemente, la espressa previsione normativa di una notificazione del decreto di archiviazione spiegherebbe i propri effetti positivi soprattutto nei confronti dei meno abbienti, di coloro i quali non senza particolari sforzi economici e difficoltà chiedono l'assistenza legale. Nei confronti di costoro, invero, la notifica rappresenterebbe una sicura garanzia priva di impulsi e verifiche di parte, dispendiosi di energie non solo economiche. E' appena il caso di evidenziare, sul punto, che non tutti i procedimenti vengono accompagnati da particolare fragore o interesse mediatico, astrattamente idoneo a surrogare, per alcuni effetti, le formalità di determinati avvisi o notizie afferenti il processo. Molte indagini, al contrario, non avendo attenzione alcuna sotto il profilo della cronaca giudiziaria, al termine dell'itinerario procedimentale (rappresentato dalla doverosa verifica di una notitia criminis, iscritta nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale) raggiungono l'epilogo favorevole alla posizione soggettiva dell'indagato a sua completa e prolungata insaputa.
        Conseguentemente, il cittadino, dopo aver appreso di essere sottoposto ad indagini - o semplicemente di essere stato denunciato - può, in concreto, rimanere ignaro della eventuale emissione del provvedimento di archiviazione.
        In questi casi, al soggetto sottoposto ad indagini, portatore - quanto meno sul piano astratto - di una comprensibile ansia, di un consequenziale disagio psicologico, verrebbe riconosciuto il diritto, in ogni caso, di ricevere il formale provvedimento con il quale il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone l'archiviazione della investigazione a suo carico.
        Attualmente, a seguito di una modifica introdotta dall'articolo 15, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale, il richiamato diritto alla notifica spetta unicamente agli indagati nei cui confronti, nel corso della indagine, era stata applicata la misura della custodia cautelare. Questi ultimi, invero, sono legittimati, come è noto, a proporre istanza, ai sensi dell'articolo 314 del medesimo codice, di riparazione per l'ingiusta detenzione patita. Tuttavia, fermo restando il più pregnante riconoscimento alla notifica del decreto nei confronti di tali ultimi soggetti, per le ragioni brevemente illustrate, attraverso la presente iniziativa si è ritenuto opportuno estendere il richiamato diritto anche a tutti i cittadini investiti dal procedimento, anche a quelli non colpiti da specifiche misure cautelari.




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