XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4631
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata
l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se
accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto
motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il
provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla
persona sottoposta alle indagini. Se sussistono specifiche
esigenze relative all'attività di indagine ancora in corso,
nei confronti di altri soggetti, il pubblico ministero può
disporre, con decreto motivato, il differimento della notifica
per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile".