XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4631




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini. Se sussistono specifiche esigenze relative all'attività di indagine ancora in corso, nei confronti di altri soggetti, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il differimento della notifica per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile".



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