XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4630
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende rendere più pregnante e trasparente la verifica dei
presupposti sui quali si fonda la proroga del termine per le
indagini preliminari, richiesta dal pubblico ministero. Alla
richiamata verifica, che passa attraverso il vaglio del
giudice per le indagini preliminari, può conseguire una
ordinanza con la quale viene concessa la proroga o, al
contrario, la fissazione di una udienza in camera di consiglio
che realizza un "contraddittorio". Nel primo caso il giudice
reputa, evidentemente, di accogliere la richiesta del pubblico
ministero, nel secondo caso ritiene di non concedere, allo
stato degli atti, la richiamata proroga, con la conseguente
fissazione dell'udienza nelle forme previste dall'articolo 127
del codice di procedura penale.
Nel caso in cui, accogliendo la richiesta del pubblico
ministero, entro il termine previsto dal comma 3 dell'articolo
406 del codice di procedura penale, il giudice autorizzi la
proroga, alle parti non spetta la notificazione del
provvedimento. Sul punto si evidenzia una carenza di garanzia
per tutti i soggetti processuali, dall'indagato alla persona
offesa, nella parte in cui non si prevede espressamente che
gli stessi siano destinatari della notifica del provvedimento.
La notifica del provvedimento, ancorché in forma semplificata,
rappresenta una forma di tutela nei confronti di tutti gli
interessati che consente loro di conoscere formalmente la
decisione del giudice in relazione alla fondatezza delle
ragioni addotte dal magistrato inquirente, per giustificare
l'impossibilità di determinarsi nel termine previsto dalla
legge.