XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4630




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende rendere più pregnante e trasparente la verifica dei presupposti sui quali si fonda la proroga del termine per le indagini preliminari, richiesta dal pubblico ministero. Alla richiamata verifica, che passa attraverso il vaglio del giudice per le indagini preliminari, può conseguire una ordinanza con la quale viene concessa la proroga o, al contrario, la fissazione di una udienza in camera di consiglio che realizza un "contraddittorio". Nel primo caso il giudice reputa, evidentemente, di accogliere la richiesta del pubblico ministero, nel secondo caso ritiene di non concedere, allo stato degli atti, la richiamata proroga, con la conseguente fissazione dell'udienza nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.
        Nel caso in cui, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, entro il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 406 del codice di procedura penale, il giudice autorizzi la proroga, alle parti non spetta la notificazione del provvedimento. Sul punto si evidenzia una carenza di garanzia per tutti i soggetti processuali, dall'indagato alla persona offesa, nella parte in cui non si prevede espressamente che gli stessi siano destinatari della notifica del provvedimento. La notifica del provvedimento, ancorché in forma semplificata, rappresenta una forma di tutela nei confronti di tutti gli interessati che consente loro di conoscere formalmente la decisione del giudice in relazione alla fondatezza delle ragioni addotte dal magistrato inquirente, per giustificare l'impossibilità di determinarsi nel termine previsto dalla legge.




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