XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4630




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 4 dell'articolo 406 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio. Il provvedimento è notificato ai soggetti di cui al comma 3".



Frontespizio Relazione