XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4630
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 4 dell'articolo 406 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"4. Il giudice autorizza la proroga del termine con
ordinanza emessa in camera di consiglio. Il provvedimento è
notificato ai soggetti di cui al comma 3".