XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4621




        Onorevoli Colleghi! - In merito al trattamento economico di cui gode il personale militare necessita rilevare che esiste una evidente disparità all'interno delle diverse categorie.
        All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, infatti, nel comma 3-bis è previsto che: "Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1^ aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati (...)".
        Da tale beneficio, previsto dalla citata normativa, restano esclusi coloro che sono pervenuti alla categoria degli ufficiali dalla categoria dei sottufficiali.
        Gli ufficiali appartenenti agli altri ruoli, infatti, dopo 13 anni e 23 anni di servizio, ai sensi della predetta normativa, percepiscono il trattamento economico previsto per il grado di colonnello e per quello di brigadier generale. Lo stesso non avviene, invece, per chi è transitato, anche mediante concorso, alla categoria di ufficiali e ha maturato cumulativamente tra una categoria e l'altra oltre 34 anni di servizio.
        L'anzianità maturata nella categoria precedente non viene per nulla considerata. Analogamente per il personale delle Forze di polizia il riconoscimento dell'anzianità pregressa deve essere valutato in ordine a tutta la carriera nei ruoli di provenienza degli ispettori dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti. Tale inclusione di tutti i ruoli è necessaria in quanto, a differenza delle Forze armate laddove l'ingresso al servizio, in passato, avveniva esclusivamente nell'ambito del ruolo sottufficiali, per il personale delle Forze di polizia avveniva quasi esclusivamente dal ruolo inferiore degli assistenti e agenti.
        Pertanto tutti gli interessati, avendo maturato l'anzianità richiesta per essere collocati a riposo, godono dello stesso trattamento economico previdenziale che avrebbero percepito nell'originaria categoria di appartenenza, ispettori sovrintendenti e assistenti agenti.
        In base a quanto esposto risulta evidente l'ingiustificata discriminazione. Eliminare tale disparità di trattamento nell'ambito di una stessa categoria richiede che sia riconosciuta agli interessati almeno in parte l'anzianità di servizio maturata nella categoria precedente ai fini della determinazione del trattamento economico.
        A tale proposito è opportuno, inoltre, sottolineare che il riconoscimento in esame non comporterebbe eccessivi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto il ruolo preso in esame è poco numeroso, non più alimentato e costituito in gran parte da soggetti prossimi al collocamento a riposo.




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