XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4621
Onorevoli Colleghi! - In merito al trattamento
economico di cui gode il personale militare necessita rilevare
che esiste una evidente disparità all'interno delle diverse
categorie.
All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, infatti,
nel comma 3-bis è previsto che: "Fino a quando non
ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti
previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato
servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal
conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di
aspirante è attribuito, a decorrere dal 1^ aprile 2001, lo
stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al
brigadiere generale e gradi equiparati (...)".
Da tale beneficio, previsto dalla citata normativa,
restano esclusi coloro che sono pervenuti alla categoria degli
ufficiali dalla categoria dei sottufficiali.
Gli ufficiali appartenenti agli altri ruoli, infatti, dopo
13 anni e 23 anni di servizio, ai sensi della predetta
normativa, percepiscono il trattamento economico previsto per
il grado di colonnello e per quello di brigadier generale. Lo
stesso non avviene, invece, per chi è transitato, anche
mediante concorso, alla categoria di ufficiali e ha maturato
cumulativamente tra una categoria e l'altra oltre 34 anni di
servizio.
L'anzianità maturata nella categoria precedente non viene
per nulla considerata. Analogamente per il personale delle
Forze di polizia il riconoscimento dell'anzianità pregressa
deve essere valutato in ordine a tutta la carriera nei ruoli
di provenienza degli ispettori dei sovrintendenti e degli
assistenti e agenti. Tale inclusione di tutti i ruoli è
necessaria in quanto, a differenza delle Forze armate laddove
l'ingresso al servizio, in passato, avveniva esclusivamente
nell'ambito del ruolo sottufficiali, per il personale delle
Forze di polizia avveniva quasi esclusivamente dal ruolo
inferiore degli assistenti e agenti.
Pertanto tutti gli interessati, avendo maturato
l'anzianità richiesta per essere collocati a riposo, godono
dello stesso trattamento economico previdenziale che avrebbero
percepito nell'originaria categoria di appartenenza, ispettori
sovrintendenti e assistenti agenti.
In base a quanto esposto risulta evidente l'ingiustificata
discriminazione. Eliminare tale disparità di trattamento
nell'ambito di una stessa categoria richiede che sia
riconosciuta agli interessati almeno in parte l'anzianità di
servizio maturata nella categoria precedente ai fini della
determinazione del trattamento economico.
A tale proposito è opportuno, inoltre, sottolineare che il
riconoscimento in esame non comporterebbe eccessivi oneri per
il bilancio dello Stato, in quanto il ruolo preso in esame è
poco numeroso, non più alimentato e costituito in gran parte
da soggetti prossimi al collocamento a riposo.