XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4621
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 8
agosto 1990, n. 231, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. 1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, il
trattamento di cui al comma 3-bis è determinato con i
criteri di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge
27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive
modificazioni.
3-bis. 2. Il trattamento di cui al comma
3-bis, determinato con i criteri citati al comma
3-bis.1, si applica altresì, a decorrere dal 1^ gennaio
2003, a coloro che sono transitati dalla categoria
sottufficiali alla categoria ufficiali, computando, ai fini
del conteggio dell'anzianità, un terzo degli anni di servizio
prestato nella categoria sottufficiali".
Art. 2.
1. Al comma 2 dell'articolo 43-ter della legge 1^
aprile 1981, n. 121, dopo le parole: "destinatari del
trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo
dell'articolo 43," sono inserite le seguenti: "e, a decorrere
dal 1^ gennaio 2003, al personale destinatario del trattamento
di cui al comma 1 del presente articolo,".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 43-ter della legge
1^ aprile 1981, n. 121, come modificato dal presente articolo,
è inserito il seguente:
"2-bis. Il trattamento di cui al comma 1 si applica
a coloro che sono transitati dai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri alla categoria
ufficiali, computando, ai fini del conteggio dell'anzianità,
un terzo degli anni di servizio prestati nei predetti
ruoli".
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 2.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.