XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4618
Onorevoli Colleghi! - La legge n. 479 del 1999 ha
modificato la fase delle indagini preliminari nel procedimento
penale introducendo l'avviso all'indagato della conclusione
delle indagini di cui all'articolo 415-bis del codice di
procedura penale.
La norma persegue una duplice finalità, da un lato pone
una più decisa tutela del diritto alla difesa dell'indagato,
dall'altro inserisce il parametro della completezza delle
indagini preliminari e una maggiore "efficienza del processo"
evitando che l'azione penale venga attivata in modo
infondato.
E' palese che un elemento diventa garanzia dell'altro, e
la possibilità di controllo anticipato del fascicolo delle
indagini preliminari prima dell'emissione della richiesta di
rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta da parte
del pubblico ministero consente, avendo piena cognizione delle
indagini effettuate, una valutazione e una ponderazione delle
opzioni difensive come eventuali richieste di investigazioni o
di accertamenti probatori o di interrogatorio.
Con l'introduzione dell'articolo 415-bis del codice
di procedura penale si è inserita nella fase delle indagini
preliminari una "garanzia difensiva" ma non un vero è proprio
contraddittorio poiché le richieste probatorie vengono
valutate discrezionalmente dallo stesso pubblico ministero e
non da un giudice terzo.
Appare necessario rendere ancora più attuale tale
"garanzia difensiva" e consentire una cristallizzazione certa
del materiale probatorio costituente il fascicolo delle
indagini. Tale esigenza è ancora più evidente nei procedimenti
che, per la particolare complessità delle vicende storiche
oggetto dell'accertamento o per le peculiarità
dell'accertamento stesso, appaiono di "mole" elevata.
L'articolo 416 del codice di procedura penale recita:
"1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal
pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta
di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso
previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a
presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi
dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle
indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio
entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma
3.
2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la
notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini
espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice
per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose
pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non
debbano essere custoditi altrove".
Spesso, purtroppo, è impossibile consultare a dovere i
documenti contenuti nel fascicolo che il pubblico ministero è
tenuto a depositare dato che, nonostante le norme
regolamentari vigenti, non vi è l'abitudine di tenere l'indice
degli atti e delle produzioni contenuti nello stesso
fascicolo, con la conseguenza che i termini brevi previsti per
la difesa si rivelano insufficienti per consentire il compiuto
espletamento del mandato professionale.
Inoltre l'impossibilità entro i prescritti termini di
leggere tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero, allo scopo di effettuare la necessaria selezione e
richiedere copia di quelli che interessano, e per presentare
richieste difensive o effettuare attività di indagine ai sensi
degli articolo 327-bis e 391-bis e seguenti del
codice di procedura penale, può essere lesiva del diritto di
difesa, che verrebbe meno ostacolato se fosse formato un
indice con la elencazione degli atti che riguardano ciascuno
degli indagati, con ciò evitando anche l'inutile e dispendioso
onere del rilascio delle copie o l'inutile lettura di atti
inerenti le posizioni processuali che non interessano.
Attualmente, l'indice degli atti è previsto nella
prescrizione dell'articolo 3 del regolamento per l'esecuzione
del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro
di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, il quale
stabilisce che: "1. Nella formazione dei fascicoli si
osservano le disposizioni seguenti:
a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel
fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o
segreteria, che provvede alla numerazione delle singole
pagine;
b) la copertina del fascicolo deve contenere le
generalità della persona a cui è attribuito il reato nonché la
data e il numero dell'iscrizione della notizia di reato nel
registro previsto dall'articolo 335 del codice.
2. Il fascicolo deve contenere:
a) l'indice degli atti e delle produzioni;
b) l'elenco delle cose sequestrate;
c) la distinta delle spese anticipate dall'erario,
diverse da quelle per le quali è stabilito il recupero in
misura fissa;
d) la copia della sentenza o del decreto penale di
condanna".
Ciò al fine di non privare l'imputato del diritto di
assistenza, con la conseguente nullità di ordine generale,
codificata nell'articolo 178, lettera c), del codice di
procedura penale.
Non si tratta solo di evitare un impegno economico, che
peraltro non compete non avendo motivo di richiedere copia di
atti che interessano la posizione processuale di altri, ma si
tratta, essenzialmente, di consentire a ciascuno il diritto di
intervenire e di essere adeguatamente assistito dal difensore,
così come l'esercizio della facoltà di presentare richieste e
memorie e di effettuare attività di indagine, ai sensi
dell'articolo 391-bis del medesimo codice di procedura
penale, nel ridotto termine di venti giorni, che decorre dalla
notifica dell'avviso di conclusione delle indagini
preliminari. Facoltà che può risultare del tutto teorica se
l'indagato e il difensore, non potendo fruire del supporto di
un indice "individualizzato", sono obbligati a consultare
atti, a volte numerosissimi, che interessano esclusivamente la
posizione processuale di altri, senza alcuna connessione
soggettiva o probatoria.
In definitiva, mancando l'indice, nei concessi termini, il
difensore non potrà essere in grado di offrire un concreto
contributo nell'udienza preliminare, per le decisioni
riconducibili alla applicazione degli articoli 422 e 425 del
codice di procedura penale, così come potrà non essere in
grado di esprimere utile richiesta dopo la notifica
dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
L'indagato, quindi, spesso si vede costretto a rinunziare
all'unica possibilità di intervento che il pubblico ministero
avrebbe dovuto, inderogabilmente, consentire ai sensi
dell'articolo 415-bis, comma 3, ultimo periodo, del
medesimo codice, mediante interrogatorio, dato che non può
optare per tale soluzione non avendo potuto prima consultare
in modo esauriente gli atti del procedimento.
Allo stesso modo si dovrebbe ritenere che il giudice abbia
difficoltà ad adottare una decisione convinta, nel caso di
pronunzia di provvedimenti ai sensi degli articoli
421-bis, 424 e 425, non disponendo dell'indice degli
atti con relativa indicazione dei documenti che interessano la
posizione processuale di ciascuno degli indagati, salva la
lettura di ognuno di quelli con dispendio di un tempo non
consentito in ragione delle scadenze previste.
Il diritto di difesa deve essere concepito in termini
concreti e razionali, posto che, anche nella udienza
preliminare, il difensore non può interpretare il proprio
ruolo passivamente per formulare richieste di natura
istruttoria e per la discussione conclusiva; né può essere
sottovalutato che l'impossibilità di avere cognizione di tutti
gli atti processuali - oltre ad avere determinato pregiudizio
dopo la notifica dell'avviso prescritto nell'articolo
415-bis e nella successiva fase - di fatto non consente
una ponderata decisione per la opzione del rito abbreviato
ovvero - nel termine prescritto nell'articolo 419, comma 5, -
per la richiesta del giudizio immediato.
In definitiva, soprattutto nei processi caratterizzati da
un numero elevato di imputati e da una imponente mole di atti
processuali, il giudice dovrebbe ritenere che, in contrasto
con l'articolo 24, primo comma, della Carta costituzionale,
l'imputato non ha la possibilità di agire in giudizio (e
quindi nella fase processuale della udienza preliminare) per
la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, nei casi
nei quali non ha potuto fruire - nel ridotto termine
successivo alla notifica dell'avviso prescritto ai sensi
dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale -
di un adeguato indice degli atti "individualizzato" rispetto
alla propria posizione processuale.
Per fare fronte a tali esigenze sembra opportuna la
previsione normativa dell'obbligo a carico dell'ufficio del
pubblico ministero della predisposizione di un elenco
cronologico delle indagini preliminari espletate (ivi compresa
la documentazione acquisita o sequestrata) (articolo 1).
Conseguentemente, è opportuno prevedere la sanzione
processuale della nullità ai sensi dell'articolo 181 del
codice di procedura penale dell'avviso di conclusione delle
indagini ove nel fascicolo esista documentazione acquisita ma
non individuata nell'elenco (articolo 2).
La presente proposta di legge si pone, quindi,
complessivamente, nel senso di evitare il permanere della
odierna situazione spesso lesiva del compiuto esercizio del
diritto di difesa.