XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4618
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 2 dell'articolo 415-bis del codice di
procedura penale, le parole: "e che l'indagato e il suo
difensore hanno facoltā di prenderne visione ed estrarne
copia" sono sostituite dai seguenti: "in allegato al fascicolo
delle indagini, unitamente all'elenco cronologico delle
attivitā effettuate dall'ufficio del pubblico ministero e
della documentazione sequestrata o acquisita, avvertendo che
l'indagato e il suo difensore hanno facoltā di prenderne
visione ed estrarne copia".
Art. 2.
1. All'articolo 415-bis del codice di procedura
penale č aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. L'avviso di conclusione delle indagini č
nullo se nel fascicolo delle indagini preliminari effettuate č
inserita documentazione diversa da quella indicata nell'elenco
predisposto dall'ufficio del pubblico ministero".
Art. 3.
1. Al comma 2 dell'articolo 416 del codice di procedura
penale, dopo la parola: "contenente" sono inserite le
seguenti: "l'indice degli atti e delle produzioni con
annotazione dell'indagato a cui si riferiscono".