XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4618




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 2 dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale, le parole: "e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltā di prenderne visione ed estrarne copia" sono sostituite dai seguenti: "in allegato al fascicolo delle indagini, unitamente all'elenco cronologico delle attivitā effettuate dall'ufficio del pubblico ministero e della documentazione sequestrata o acquisita, avvertendo che l'indagato e il suo difensore hanno facoltā di prenderne visione ed estrarne copia".


Art. 2.

        1. All'articolo 415-bis del codice di procedura penale č aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "5-bis. L'avviso di conclusione delle indagini č nullo se nel fascicolo delle indagini preliminari effettuate č inserita documentazione diversa da quella indicata nell'elenco predisposto dall'ufficio del pubblico ministero".


Art. 3.

        1. Al comma 2 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, dopo la parola: "contenente" sono inserite le seguenti: "l'indice degli atti e delle produzioni con annotazione dell'indagato a cui si riferiscono".



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