XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4614




        Onorevoli Colleghi! - La crescita economica del Paese è sempre più legata all'attività di ricerca e sviluppo e alla capacità di trasformare le nuove conoscenze in innovazioni tecnologiche.
        La disciplina giuridica della proprietà intellettuale è complessa ed in rapida evoluzione per permettere l'adeguamento allo sviluppo tecnologico dei processi di globalizzazione dei mercati.
        In questo scenario l'aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo è divenuto obiettivo europeo. L'Europa ha bisogno di crescere in competitività e, dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 sul tema dell'occupazione e delle riforme economiche, in poi, si punta sulla cosiddetta "economia basata sulla conoscenza". Un'economia dove ricerca ed innovazione sono elementi trainanti che tendenzialmente dovranno portare ad un aumento del rapporto percentuale prodotto interno lordo (PIL)-investimenti in ricerca e sviluppo fino al 3 per cento.
        Tutto ciò comporta un'ampia riflessione in merito alle politiche nazionali sulla ricerca. Il Governo, su delega del Parlamento, ha avviato un profondo processo di riordino degli enti di ricerca, in particolare con l'adozione dei decreti legislativi 4 giugno 2003, n. 127, di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), e n. 128, di riordino dell'Agenzia spaziale europea e dell'università. Ma non basta: occorre infatti provvedere ad ulteriori interventi che possano creare le condizioni e gli strumenti più favorevoli per l'aumento degli investimenti pubblici e privati e per lo sviluppo della prima risorsa necessaria per una vera crescita: i giovani ricercatori.
        Con la presente proposta di legge si intende avviare un percorso che, soprattutto per quanto riguarda la risorsa umana dei giovani ricercatori, richiederà ulteriori interventi.
        La proprietà intellettuale è il complesso dei diritti che vengono riconosciuti a chi, con la sua attività creativa ed innovativa, produce qualcosa di nuovo ed utile per la collettività. Essa ha un valore che è anche economico e che cresce, se protetto, attraverso:

            a) l'incremento del circuito di finanziamento alla ricerca per mezzo di personale adeguatamente preparato;

            b) la costituzione di uffici appositi che si dedicano alla protezione e al licensing della proprietà intellettuale.

        Nell'ambito della proprietà intellettuale, la proprietà industriale riveste particolare importanza, quale strumento non solo di trasferimento della conoscenza acquisita sulla ricerca effettuata nel mondo produttivo, ma anche quale strumento di recupero del costo di tali attività di ricerca. La ricerca, alla base del brevetto, deve essere di alta qualità e controllata da scienziati.
        Con riferimento all'Italia, i dati relativi alla produzione scientifica e ai brevetti realizzati evidenziano una debolezza del sistema Paese, anche se è noto che, valutati in percentuale agli investimenti, i ricercatori italiani si posizionano ad un livello elevato di eccellenza e produttività. Con riferimento alla popolazione risulta che per ogni milione di abitanti i Paesi europei ottengono ogni anno 125 brevetti in Europa e 69 in Usa. Il livello italiano è di 61 brevetti europei e 28 americani. Infine le pubblicazioni scientifiche di valore (citate spesso nei periodici qualificati) sono 31 all'anno per milione di abitanti in Europa e solo 18 in Italia. Nonostante i notevoli sforzi messi in atto, risultano ancora inadeguati i piani per riguadagnare il ritardo accumulato.
        Ciò dipende dal fatto che, contestualmente alle grandi riforme di sistema, occorre migliorare alcune condizioni che hanno diretta incidenza sul problema.
        Con la presente proposta di legge si intende agire sul brevetto che è il risultato di una procedura amministrativa complessa, talvolta interconnessa con altre di carattere internazionale (brevetto europeo ed internazionale), le cui lungaggini ed i cui costi possono concorrere (con altre cause) a scoraggiare gli aventi diritto a richiedere il rilascio del titolo pur essendo possibile, con un'adeguata commercializzazione delle licenze, recuperare gran parte dell'investimento e conseguire persino utili. In particolare risulta conveniente per l'impresa commercializzare le licenze soprattutto in ambito internazionale in quanto può concedere le licenze per produzioni in mercati dove essa non interviene direttamente e quindi non si trova in concorrenza con i licenziatari.
        In tutti i Paesi esiste un organismo nazionale che provvede, in collaborazione con un sistema decentrato, ad espletare le procedure riguardanti la vita del titolo brevettuale. Ciò accade anche nell'ordinamento italiano dove però tali funzioni sono attribuite all'Ufficio centrale brevetti e marchi, che opera presso il Ministero delle attività produttive, e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il sistema italiano non riesce a svolgere con la sufficiente dinamicità ed efficacia il suo ruolo e richiede una revisione peraltro già prevista con l'istituzione di un'Agenzia per la proprietà industriale, cui però ancora non si è provveduto.
        La stragrande maggioranza dei titolari di brevetti sono imprese con più di 500 dipendenti che considerano il brevetto un investimento. Le strategie di deposito mirano più ai "ricavi attesi" che non ai costi di investimento. La licenza di brevetto è una fonte di reddito rispetto alla quale i costi di costituzione del reddito sono trascurabili. La licenza o la vendita in monopolio è uno strumento a mezzo del quale si dovrebbero recuperare, oltre ai costi procedurali, anche i costi della ricerca.
        L'Italia è agli ultimi posti nel campo della ricerca tecnologica: ciò è dovuto oltre che alla scarsezza di brevetti riguardanti le alte tecnologie, anche alla bassa percentuale di PIL destinato alla ricerca e allo sviluppo. Anche per quanto riguarda i "talenti", intesi come coloro che svolgono attività di ricerca finalizzata all'innovazione di prodotto e di processi, l'Italia si posiziona agli ultimi posti della media dei Paesi europei; questo parametro riguarda la percentuale di forza lavoro occupata da creativi (come programmatori, ricercatori, designer, stilisti) e da figure che operano come problem solver ˆâ1(top manager, analisti, economisti). Mentre nei Paesi più avanzati questo dato ha raggiunto il 30 per cento, in Italia non supera il 13 per cento. La situazione è aggravata dal problema della "fuga di cervelli", fenomeno a causa del quale molti talenti lasciano il loro Paese perché insoddisfatti delle possibilità che esso offre loro. Il problema è aggravato dall'incapacità del sistema di attrarre "cervelli" provenienti da Paesi stranieri.
        Per cercare di migliorare il difficile quadro descritto si ritiene di intervenire con il provvedimento legislativo che si sottopone alla vostra attenzione. Tale provvedimento ha come scopo principale introdurre norme tendenti a rafforzare il complesso settore italiano della ricerca e dell'innovazione tecnologiche. In primo luogo si è ritenuto opportuno avanzare alcune essenziali modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante l'istituzione dell'Agenzia per la proprietà industriale, prevedendo, inoltre:

            a) l'attribuzione all'Agenzia per la proprietà industriale della facoltà di rendere accessibili via INTERNET in maniera unitaria tutte le informazioni sui brevetti;

            b) il finanziamento di tutte quelle attività che permettono il potenziamento di uffici per il trasferimento tecnologico nelle università e negli enti di ricerca.

        Il tutto finalizzato al raggiungimento di taluni obiettivi migliorativi del settore italiano dell'innovazione e della ricerca quali:

            1) maggiore contributo delle imprese nell'innovazione dei prodotti e dei processi e conseguente recupero dell'investimento iniziale;

            2) aiuto alle imprese per sfruttare brevetti e licenze in Italia e all'estero;

            3) capacità di rientro economico del sistema dei brevetti;

            4) rafforzamento di un sistema economico basato sul rafforzamento delle conoscenze dei giovani ricercatori attraverso maggiori incentivi;

            5) potenziamento delle informazioni.

        Con l'introduzione di un nuovo ed efficace sistema informativo a livello nazionale, la proposta di legge tende, inoltre, a realizzare:

            a) l'aumento degli investimenti privati finalizzati alla ricerca che produce brevetti;

            b) l'orientamento dell'azione verso i giovani talenti che costituiscono il capitale umano d'impresa che investe in innovazione;

            c) lo sviluppo e la valorizzazione delle piccole e medie imprese attraverso:

                1) la tutela dell'innovazione; la registrazione per ottenere la privativa;

                2) la difesa dell'innovazione; la tutela giudiziaria della contraffazione o di altri abusi relativi a brevetti;

                3) la commercializzazione dell'innovazione; lo sfruttamento commerciale e la valorizzazione dei brevetti.

        Nello specifico, l'articolo 1 integra l'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introducendo il comma 4-bis in cui si attribuisce all'Agenzia per la proprietà industriale la facoltà di rendere accessibili via INTERNET in maniera unitaria e gratuita tutte le informazione sui brevetti; l'Agenzia provvederà alla pubblicazione sulla rete INTERNET della documentazione brevettuale inerente i titoli, del bollettino dei brevetti, del rapporto annuale, della normativa internazionale europea e nazionale rilevante.
        L'articolo 2 contiene una disposizione specifica per l'inserimento di giovani ricercatori con contratto a tempo determinato. L'articolo consente di attribuire alla fondazione "Istituto italiano di tecnologia (IIT)" istituita e finanziata dall'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, contratti di ricerca a giovani ricercatori per la realizzazione di progetti presso istituti ed enti di ricerca.
        L'articolo 3 fa riferimento agli uffici per il trasferimento di tecnologia, alle università, al CNR, alle strutture ospedaliere che svolgono attività di ricerca e agli altri enti pubblici di ricerca, stabilendo che possono accedere ad un apposito fondo per istituire o potenziare gli uffici per il trasferimento di tecnologie che si occupano di protezione della proprietà intellettuale.
        L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione della legge.




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