XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4614
Onorevoli Colleghi! - La crescita economica del Paese è
sempre più legata all'attività di ricerca e sviluppo e alla
capacità di trasformare le nuove conoscenze in innovazioni
tecnologiche.
La disciplina giuridica della proprietà intellettuale è
complessa ed in rapida evoluzione per permettere l'adeguamento
allo sviluppo tecnologico dei processi di globalizzazione dei
mercati.
In questo scenario l'aumento degli investimenti in ricerca
e sviluppo è divenuto obiettivo europeo. L'Europa ha bisogno
di crescere in competitività e, dal Consiglio europeo di
Lisbona del marzo 2000 sul tema dell'occupazione e delle
riforme economiche, in poi, si punta sulla cosiddetta
"economia basata sulla conoscenza". Un'economia dove ricerca
ed innovazione sono elementi trainanti che tendenzialmente
dovranno portare ad un aumento del rapporto percentuale
prodotto interno lordo (PIL)-investimenti in ricerca e
sviluppo fino al 3 per cento.
Tutto ciò comporta un'ampia riflessione in merito alle
politiche nazionali sulla ricerca. Il Governo, su delega del
Parlamento, ha avviato un profondo processo di riordino degli
enti di ricerca, in particolare con l'adozione dei decreti
legislativi 4 giugno 2003, n. 127, di riordino del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), e n. 128, di riordino
dell'Agenzia spaziale europea e dell'università. Ma non basta:
occorre infatti provvedere ad ulteriori interventi che possano
creare le condizioni e gli strumenti più favorevoli per
l'aumento degli investimenti pubblici e privati e per lo
sviluppo della prima risorsa necessaria per una vera crescita:
i giovani ricercatori.
Con la presente proposta di legge si intende avviare un
percorso che, soprattutto per quanto riguarda la risorsa umana
dei giovani ricercatori, richiederà ulteriori interventi.
La proprietà intellettuale è il complesso dei diritti che
vengono riconosciuti a chi, con la sua attività creativa ed
innovativa, produce qualcosa di nuovo ed utile per la
collettività. Essa ha un valore che è anche economico e che
cresce, se protetto, attraverso:
a) l'incremento del circuito di finanziamento alla
ricerca per mezzo di personale adeguatamente preparato;
b) la costituzione di uffici appositi che si
dedicano alla protezione e al licensing della proprietà
intellettuale.
Nell'ambito della proprietà intellettuale, la proprietà
industriale riveste particolare importanza, quale strumento
non solo di trasferimento della conoscenza acquisita sulla
ricerca effettuata nel mondo produttivo, ma anche quale
strumento di recupero del costo di tali attività di ricerca.
La ricerca, alla base del brevetto, deve essere di alta
qualità e controllata da scienziati.
Con riferimento all'Italia, i dati relativi alla
produzione scientifica e ai brevetti realizzati evidenziano
una debolezza del sistema Paese, anche se è noto che, valutati
in percentuale agli investimenti, i ricercatori italiani si
posizionano ad un livello elevato di eccellenza e
produttività. Con riferimento alla popolazione risulta che per
ogni milione di abitanti i Paesi europei ottengono ogni anno
125 brevetti in Europa e 69 in Usa. Il livello italiano è di
61 brevetti europei e 28 americani. Infine le pubblicazioni
scientifiche di valore (citate spesso nei periodici
qualificati) sono 31 all'anno per milione di abitanti in
Europa e solo 18 in Italia. Nonostante i notevoli sforzi messi
in atto, risultano ancora inadeguati i piani per riguadagnare
il ritardo accumulato.
Ciò dipende dal fatto che, contestualmente alle grandi
riforme di sistema, occorre migliorare alcune condizioni che
hanno diretta incidenza sul problema.
Con la presente proposta di legge si intende agire sul
brevetto che è il risultato di una procedura amministrativa
complessa, talvolta interconnessa con altre di carattere
internazionale (brevetto europeo ed internazionale), le cui
lungaggini ed i cui costi possono concorrere (con altre cause)
a scoraggiare gli aventi diritto a richiedere il rilascio del
titolo pur essendo possibile, con un'adeguata
commercializzazione delle licenze, recuperare gran parte
dell'investimento e conseguire persino utili. In particolare
risulta conveniente per l'impresa commercializzare le licenze
soprattutto in ambito internazionale in quanto può concedere
le licenze per produzioni in mercati dove essa non interviene
direttamente e quindi non si trova in concorrenza con i
licenziatari.
In tutti i Paesi esiste un organismo nazionale che
provvede, in collaborazione con un sistema decentrato, ad
espletare le procedure riguardanti la vita del titolo
brevettuale. Ciò accade anche nell'ordinamento italiano dove
però tali funzioni sono attribuite all'Ufficio centrale
brevetti e marchi, che opera presso il Ministero delle
attività produttive, e alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. Il sistema italiano non riesce a
svolgere con la sufficiente dinamicità ed efficacia il suo
ruolo e richiede una revisione peraltro già prevista con
l'istituzione di un'Agenzia per la proprietà industriale, cui
però ancora non si è provveduto.
La stragrande maggioranza dei titolari di brevetti sono
imprese con più di 500 dipendenti che considerano il brevetto
un investimento. Le strategie di deposito mirano più ai
"ricavi attesi" che non ai costi di investimento. La licenza
di brevetto è una fonte di reddito rispetto alla quale i costi
di costituzione del reddito sono trascurabili. La licenza o la
vendita in monopolio è uno strumento a mezzo del quale si
dovrebbero recuperare, oltre ai costi procedurali, anche i
costi della ricerca.
L'Italia è agli ultimi posti nel campo della ricerca
tecnologica: ciò è dovuto oltre che alla scarsezza di brevetti
riguardanti le alte tecnologie, anche alla bassa percentuale
di PIL destinato alla ricerca e allo sviluppo. Anche per
quanto riguarda i "talenti", intesi come coloro che svolgono
attività di ricerca finalizzata all'innovazione di prodotto e
di processi, l'Italia si posiziona agli ultimi posti della
media dei Paesi europei; questo parametro riguarda la
percentuale di forza lavoro occupata da creativi (come
programmatori, ricercatori, designer, stilisti) e da
figure che operano come problem solver ˆâ1(top manager,
analisti, economisti). Mentre nei Paesi più avanzati questo
dato ha raggiunto il 30 per cento, in Italia non supera il 13
per cento. La situazione è aggravata dal problema della "fuga
di cervelli", fenomeno a causa del quale molti talenti
lasciano il loro Paese perché insoddisfatti delle possibilità
che esso offre loro. Il problema è aggravato dall'incapacità
del sistema di attrarre "cervelli" provenienti da Paesi
stranieri.
Per cercare di migliorare il difficile quadro descritto si
ritiene di intervenire con il provvedimento legislativo che si
sottopone alla vostra attenzione. Tale provvedimento ha come
scopo principale introdurre norme tendenti a rafforzare il
complesso settore italiano della ricerca e dell'innovazione
tecnologiche. In primo luogo si è ritenuto opportuno avanzare
alcune essenziali modifiche all'articolo 32 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante l'istituzione
dell'Agenzia per la proprietà industriale, prevedendo,
inoltre:
a) l'attribuzione all'Agenzia per la proprietà
industriale della facoltà di rendere accessibili via INTERNET
in maniera unitaria tutte le informazioni sui brevetti;
b) il finanziamento di tutte quelle attività che
permettono il potenziamento di uffici per il trasferimento
tecnologico nelle università e negli enti di ricerca.
Il tutto finalizzato al raggiungimento di taluni obiettivi
migliorativi del settore italiano dell'innovazione e della
ricerca quali:
1) maggiore contributo delle imprese nell'innovazione
dei prodotti e dei processi e conseguente recupero
dell'investimento iniziale;
2) aiuto alle imprese per sfruttare brevetti e licenze
in Italia e all'estero;
3) capacità di rientro economico del sistema dei
brevetti;
4) rafforzamento di un sistema economico basato sul
rafforzamento delle conoscenze dei giovani ricercatori
attraverso maggiori incentivi;
5) potenziamento delle informazioni.
Con l'introduzione di un nuovo ed efficace sistema
informativo a livello nazionale, la proposta di legge tende,
inoltre, a realizzare:
a) l'aumento degli investimenti privati
finalizzati alla ricerca che produce brevetti;
b) l'orientamento dell'azione verso i giovani
talenti che costituiscono il capitale umano d'impresa che
investe in innovazione;
c) lo sviluppo e la valorizzazione delle piccole e
medie imprese attraverso:
1) la tutela dell'innovazione; la registrazione per
ottenere la privativa;
2) la difesa dell'innovazione; la tutela giudiziaria
della contraffazione o di altri abusi relativi a brevetti;
3) la commercializzazione dell'innovazione; lo
sfruttamento commerciale e la valorizzazione dei brevetti.
Nello specifico, l'articolo 1 integra l'articolo 32 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introducendo il
comma 4-bis in cui si attribuisce all'Agenzia per la
proprietà industriale la facoltà di rendere accessibili via
INTERNET in maniera unitaria e gratuita tutte le informazione
sui brevetti; l'Agenzia provvederà alla pubblicazione sulla
rete INTERNET della documentazione brevettuale inerente i
titoli, del bollettino dei brevetti, del rapporto annuale,
della normativa internazionale europea e nazionale
rilevante.
L'articolo 2 contiene una disposizione specifica per
l'inserimento di giovani ricercatori con contratto a tempo
determinato. L'articolo consente di attribuire alla fondazione
"Istituto italiano di tecnologia (IIT)" istituita e finanziata
dall'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, contratti di ricerca a giovani ricercatori per la
realizzazione di progetti presso istituti ed enti di
ricerca.
L'articolo 3 fa riferimento agli uffici per il
trasferimento di tecnologia, alle università, al CNR, alle
strutture ospedaliere che svolgono attività di ricerca e agli
altri enti pubblici di ricerca, stabilendo che possono
accedere ad un apposito fondo per istituire o potenziare gli
uffici per il trasferimento di tecnologie che si occupano di
protezione della proprietà intellettuale.
L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria per gli
oneri derivanti dall'attuazione della legge.