XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4614
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300).
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 32 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è inserito il seguente:
"4-bis. Le informazioni relative alle domande e ai
titoli di proprietà industriale rilasciati sono rese
disponibili attraverso un archivio accessibile gratuitamente
sulla rete INTERNET. L'agenzia provvede alla pubblicazione
sulla rete INTERNET della documentazione brevettuale inerente
i titoli, del bollettino dei brevetti, del rapporto annuale,
della normativa internazionale, europea e nazionale rilevante,
della modulistica e di ogni informazione utile per individuare
sul territorio i servizi competenti a ricevere le domande".
Art. 2.
(Disposizioni per favorire l'inserimento dei giovani
ricercatori).
1. La fondazione "Istituto italiano di tecnologia (IIT)"
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, assegna una percentuale pari al 5 per cento del
finanziamento annuale dello Stato ad essa attribuito per
l'inserimento di ricercatori che non hanno compiuto il
trentacinquesimo anno di età.
2. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati per il
finanziamento di contratti di ricerca della durata di un anno.
Il finanziamento è disposto a domanda dell'interessato e
previa accettazione del progetto di ricerca da parte dell'ente
o dell'istituzione di ricerca presso cui si intende svolgere
le relative attività.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da emanare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei fondi
previsti dal presente articolo.
Art. 3.
(Fondo per il trasferimento tecnologico).
1. Le università, il Consiglio nazionale delle ricerche,
le strutture ospedaliere che svolgono attività di ricerca
possono accedere ad un apposito fondo al fine di istituire o
di potenziare i propri uffici per il trasferimento di
tecnologia che si occupano di protezione della proprietà
intellettuale.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono accessibili a
domanda della struttura interessata dietro presentazione di un
progetto e possono coprire fino al 75 per cento della spesa da
sostenere.
3. Per l'attuazione del presente articolo è istituito
presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca il fondo per il trasferimento tecnologico. Le risorse
del fondo sono determinate in 2.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sentito il Ministro delle attività produttive,
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia e i
settori degli interventi ammessi ad accedere al fondo di cui
al comma 3 del presente articolo e detta le disposizioni per
l'attuazione del medesimo articolo.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli
1 e 2, pari a 1.000.000 di euro per il 2004, 1.000.000 di euro
per il 2005 e 1.000.000 di euro per il 2006, nonché
dell'articolo 3, pari a 2.000.000 di euro per il 2004,
2.000.000 di euro per il 2005 e 2.000.000 di euro per il 2006,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.