XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4614




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300).

        1. Dopo il comma 4 dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è inserito il seguente:

        "4-bis. Le informazioni relative alle domande e ai titoli di proprietà industriale rilasciati sono rese disponibili attraverso un archivio accessibile gratuitamente sulla rete INTERNET. L'agenzia provvede alla pubblicazione sulla rete INTERNET della documentazione brevettuale inerente i titoli, del bollettino dei brevetti, del rapporto annuale, della normativa internazionale, europea e nazionale rilevante, della modulistica e di ogni informazione utile per individuare sul territorio i servizi competenti a ricevere le domande".


Art. 2.

(Disposizioni per favorire l'inserimento dei giovani
ricercatori).

        1. La fondazione "Istituto italiano di tecnologia (IIT)" di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, assegna una percentuale pari al 5 per cento del finanziamento annuale dello Stato ad essa attribuito per l'inserimento di ricercatori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.
        2. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati per il finanziamento di contratti di ricerca della durata di un anno. Il finanziamento è disposto a domanda dell'interessato e previa accettazione del progetto di ricerca da parte dell'ente o dell'istituzione di ricerca presso cui si intende svolgere le relative attività.
        3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei fondi previsti dal presente articolo.


Art. 3.

(Fondo per il trasferimento tecnologico).

        1. Le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, le strutture ospedaliere che svolgono attività di ricerca possono accedere ad un apposito fondo al fine di istituire o di potenziare i propri uffici per il trasferimento di tecnologia che si occupano di protezione della proprietà intellettuale.
        2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono accessibili a domanda della struttura interessata dietro presentazione di un progetto e possono coprire fino al 75 per cento della spesa da sostenere.
        3. Per l'attuazione del presente articolo è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il fondo per il trasferimento tecnologico. Le risorse del fondo sono determinate in 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
        4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro delle attività produttive, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al fondo di cui al comma 3 del presente articolo e detta le disposizioni per l'attuazione del medesimo articolo.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 1.000.000 di euro per il 2004, 1.000.000 di euro per il 2005 e 1.000.000 di euro per il 2006, nonché dell'articolo 3, pari a 2.000.000 di euro per il 2004, 2.000.000 di euro per il 2005 e 2.000.000 di euro per il 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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