XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4613
Onorevoli Colleghi! - Con il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.
461, è stata data esecuzione al mandato che il Parlamento
aveva conferito al Governo per la predisposizione di un
regolamento di semplificazione dei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di
servizio e per la concessione dell'equo indennizzo e della
pensione privilegiata. Le principali linee d'intervento hanno
riguardato la previsione di una procedura unica per gli
impiegati delle pubbliche amministrazioni, compreso il
personale militare ed equiparato, in modo da porre fine alla
diversità di meccanismi procedurali che precedentemente
contraddistinguevano il sistema, puntualizzando le competenze
degli organismi che intervengono nel procedimento in modo da
evitare duplicazioni e sovrapposizioni di pareri, commistioni
di procedure, appesantimenti burocratici e disorganicità del
sistema stesso. In questo quadro generale nessuna menzione e,
quindi, partecipazione, è stata riservata all'Unione nazionale
mutilati per servizio, eretta in ente morale con decreto del
Capo provvisorio dello Stato n. 650 del 1947, che in 56 anni
di attività ha rappresentato e tutelato gli interessi morali e
materiali di tanti caduti o invalidi nella lotta contro la
criminalità o nel delicato compito di amministrare la
giustizia, di tutelare e di servire le istituzioni
democratiche, di difendere il territorio, le vite e i beni
della comunità nazionale. Una partecipazione riconosciuta,
invece, già nel passato ad associazioni che tutelano e
rappresentano altre categorie; in particolare l'articolo 105
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, riconosce
all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra il
diritto di designare propri rappresentanti nell'ambito delle
commissioni mediche per le pensioni di guerra e l'articolo 2,
comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro del
tesoro 20 luglio 1989, n. 292, estende analoga partecipazione
a sanitari in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi,
dell'Ente nazionale sordomuti e dell'Associazione nazionale
dei mutilati ed invalidi civili. Le norme introdotte dalla
presente proposta di legge potranno consentire all'Unione
nazionale mutilati per servizio di designare propri
rappresentanti sia in seno alla commissione medica
territorialmente competente, sia nell'ambito del Comitato di
verifica per le cause di servizio, e potranno mettere l'Unione
stessa nella condizione di tutelare e di rappresentare
compiutamente gli invalidi per servizio, in analogia con
quanto previsto per le altre categorie.