XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4613




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione incaricata della diagnosi dell'infermitā o lesione ai fini della concessione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo per infermitā da causa di servizio, di militari appartenenti a Forze armate diverse o a Corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, prevista dall'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, č integrata da un sanitario scelto tra quelli designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato di verifica per le cause di servizio previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, č integrato da un esperto della materia indicato dall'Unione nazionale mutilati per servizio.



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