XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4613
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la commissione incaricata della diagnosi
dell'infermitā o lesione ai fini della concessione della
pensione privilegiata e dell'equo indennizzo per infermitā da
causa di servizio, di militari appartenenti a Forze armate
diverse o a Corpi di polizia, anche ad ordinamento civile,
prevista dall'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461, č integrata da un sanitario scelto tra quelli
designati dall'Unione nazionale mutilati per servizio.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Comitato di verifica per le cause di
servizio previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461, č integrato da un esperto della materia indicato
dall'Unione nazionale mutilati per servizio.