XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4610
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
affronta una materia per taluni aspetti finora trascurata
nonostante l'evidente ingiustizia in cui versa una categoria
di lavoratori e di lavoratrici impegnati in una attività
socialmente insostituibile quale quella degli addetti ai
servizi domestici e familiari.
A differenza di quanto avviene in altri Paesi dell'Unione
europea, dove il problema è stato risolto in modo
soddisfacente e nel rispetto dei diritti fondamentali dei
collaboratori familiari, l'Italia, nonostante il costante
sforzo di allinearsi con le legislazioni più avanzate, è
fortemente in ritardo sulla materia oggetto della presente
proposta di legge, tanto da risultare inadempiente rispetto
agli articoli 37 e 38 della Costituzione.
Il secondo comma dell'articolo 38 della Costituzione
istituisce il diritto di tutti i lavoratori, senza eccezione
alcuna, a vedere assicurati mezzi idonei alle loro esigenze di
vita in caso di malattia.
La categoria degli addetti ai servizi domestici e
familiari si è più volte dichiarata disposta, anche per voce
unanime delle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale di lavoro, ad accettare gli
incrementi contributivi obbligatori necessari per il
riconoscimento, senza oneri aggiuntivi per l'ente di
previdenza, dell' indennità di malattia con i medesimi criteri
con i quali viene erogata alla generalità dei lavoratori
subordinati.
L'esclusione dei collaboratori familiari dal diritto di
percepire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), in caso di malattia, il trattamento economico è del
tutto ingiustificata e sommamente ingiusta. E tanto più grave
appare l'ingiustizia ove si consideri che gran parte dei
rapporti di collaborazione familiare è intrattenuta da
cittadini non comunitari, privi di fonti di sostentamento
alternative al lavoro.
A questo bisogna aggiungere che l'esclusione delle
collaboratrici familiari dal divieto di licenziamento durante
la gravidanza vìola l'articolo 37, primo comma, della
Costituzione, il quale stabilisce che le condizioni di lavoro
devono consentire l'adempimento dell'essenziale funzione della
donna lavoratrice e assicurare alla madre e al bambino una
speciale, adeguata protezione. E' evidente che per tutte le
lavoratrici elemento primario di questa protezione è la
conservazione del posto di lavoro.
Non c'è ragione che giustifichi una distinzione tra le
collaboratrici familiari e le altre lavoratrici madri. La
presente proposta di legge prevede che alla famiglia del
datore di lavoro non venga imposto alcun onere particolare in
quanto durante la gestazione la lavoratrice può restare
normalmente in attività di servizio fino all'inizio del
periodo obbligatorio di astensione.
Ad evitare le pretestuose eccezioni finora opposte - e
fondate sul rischio che le collaboratrici familiari conviventi
con la famiglia del datore di lavoro possano pretendere
l'ammissione alla convivenza anche del figlio qualora ad essa
sia estesa integralmente la protezione garantita a tutte le
altre lavoratrici del divieto di licenziamento fino al
compimento di un anno di età del bambino - ci si limita con la
proposta di legge a richiedere l'estensione del diritto fino
alla ripresa del servizio dopo il parto, in modo che possa
essere consentito al datore di lavoro di recedere liberamente
dal rapporto alla fine dell'astensione obbligatoria della
lavoratrice madre.
All'articolo 3 si pone il problema della deducibilità dal
reddito delle persone fisiche delle retribuzioni e dei
contributi.
Va rilevato a questo proposito che a fronte dell'indubbio
effetto negativo sul gettito fiscale determinato dalla
deducibilità delle retribuzioni e dei contributi dal reddito
delle persone fisiche, si avrebbe un incremento automatico del
gettito stesso conseguente alla dichiarazione del reddito di
lavoro dipendente che, una volta effettuata la deduzione dal
datore di lavoro, il collaboratore familiare non potrebbe non
presentare.
La stragrande maggioranza dei rapporti di collaborazione
familiare, anche quando non risultano in nero, in quanto
definitivamente denunciati all'INPS, non sono fiscalmente
rilevanti per via della totale evasione dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Il datore di lavoro domestico, infatti, al contrario degli
altri datori di lavoro, non è sostituto d'imposta, quindi non
trattiene alla fonte le somme dovute al fisco.
La deducibilità dei contributi consentirebbe un controllo
incrociato, con benefici effetti sul gettito fiscale in quanto
innescherebbe un circolo virtuoso che obbligherebbe circa
200.000 lavoratori regolari a presentare la dichiarazione dei
redditi.
Per giunta, la deduzione dei contributi creerebbe
condizioni di reciproca convenienza per fare emergere dal nero
altre centinaia di migliaia di rapporti che vengono instaurati
fuori regola (si calcola una consistenza di circa 700.000
unità). Condizione questa che pregiudica la gestione di
bilancio dell'INPS, che alla fine della vita lavorativa deve
comunque erogare ai collaboratori familiari un assegno sociale
mai coperto da corrispettiva contribuzione.
Per quanto concerne, infine, la deducibilità delle
retribuzioni, non si vede perché si debba disconoscere alla
famiglia ciò che viene accordato a tutti gli altri datori di
lavoro per altre funzioni.