XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4610




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge affronta una materia per taluni aspetti finora trascurata nonostante l'evidente ingiustizia in cui versa una categoria di lavoratori e di lavoratrici impegnati in una attività socialmente insostituibile quale quella degli addetti ai servizi domestici e familiari.
        A differenza di quanto avviene in altri Paesi dell'Unione europea, dove il problema è stato risolto in modo soddisfacente e nel rispetto dei diritti fondamentali dei collaboratori familiari, l'Italia, nonostante il costante sforzo di allinearsi con le legislazioni più avanzate, è fortemente in ritardo sulla materia oggetto della presente proposta di legge, tanto da risultare inadempiente rispetto agli articoli 37 e 38 della Costituzione.
        Il secondo comma dell'articolo 38 della Costituzione istituisce il diritto di tutti i lavoratori, senza eccezione alcuna, a vedere assicurati mezzi idonei alle loro esigenze di vita in caso di malattia.
La categoria degli addetti ai servizi domestici e familiari si è più volte dichiarata disposta, anche per voce unanime delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ad accettare gli incrementi contributivi obbligatori necessari per il riconoscimento, senza oneri aggiuntivi per l'ente di previdenza, dell' indennità di malattia con i medesimi criteri con i quali viene erogata alla generalità dei lavoratori subordinati.
        L'esclusione dei collaboratori familiari dal diritto di percepire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in caso di malattia, il trattamento economico è del tutto ingiustificata e sommamente ingiusta. E tanto più grave appare l'ingiustizia ove si consideri che gran parte dei rapporti di collaborazione familiare è intrattenuta da cittadini non comunitari, privi di fonti di sostentamento alternative al lavoro.
        A questo bisogna aggiungere che l'esclusione delle collaboratrici familiari dal divieto di licenziamento durante la gravidanza vìola l'articolo 37, primo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento dell'essenziale funzione della donna lavoratrice e assicurare alla madre e al bambino una speciale, adeguata protezione. E' evidente che per tutte le lavoratrici elemento primario di questa protezione è la conservazione del posto di lavoro.
        Non c'è ragione che giustifichi una distinzione tra le collaboratrici familiari e le altre lavoratrici madri. La presente proposta di legge prevede che alla famiglia del datore di lavoro non venga imposto alcun onere particolare in quanto durante la gestazione la lavoratrice può restare normalmente in attività di servizio fino all'inizio del periodo obbligatorio di astensione.
        Ad evitare le pretestuose eccezioni finora opposte - e fondate sul rischio che le collaboratrici familiari conviventi con la famiglia del datore di lavoro possano pretendere l'ammissione alla convivenza anche del figlio qualora ad essa sia estesa integralmente la protezione garantita a tutte le altre lavoratrici del divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di età del bambino - ci si limita con la proposta di legge a richiedere l'estensione del diritto fino alla ripresa del servizio dopo il parto, in modo che possa essere consentito al datore di lavoro di recedere liberamente dal rapporto alla fine dell'astensione obbligatoria della lavoratrice madre.
        All'articolo 3 si pone il problema della deducibilità dal reddito delle persone fisiche delle retribuzioni e dei contributi.
        Va rilevato a questo proposito che a fronte dell'indubbio effetto negativo sul gettito fiscale determinato dalla deducibilità delle retribuzioni e dei contributi dal reddito delle persone fisiche, si avrebbe un incremento automatico del gettito stesso conseguente alla dichiarazione del reddito di lavoro dipendente che, una volta effettuata la deduzione dal datore di lavoro, il collaboratore familiare non potrebbe non presentare.
        La stragrande maggioranza dei rapporti di collaborazione familiare, anche quando non risultano in nero, in quanto definitivamente denunciati all'INPS, non sono fiscalmente rilevanti per via della totale evasione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
        Il datore di lavoro domestico, infatti, al contrario degli altri datori di lavoro, non è sostituto d'imposta, quindi non trattiene alla fonte le somme dovute al fisco.
        La deducibilità dei contributi consentirebbe un controllo incrociato, con benefici effetti sul gettito fiscale in quanto innescherebbe un circolo virtuoso che obbligherebbe circa 200.000 lavoratori regolari a presentare la dichiarazione dei redditi.
        Per giunta, la deduzione dei contributi creerebbe condizioni di reciproca convenienza per fare emergere dal nero altre centinaia di migliaia di rapporti che vengono instaurati fuori regola (si calcola una consistenza di circa 700.000 unità). Condizione questa che pregiudica la gestione di bilancio dell'INPS, che alla fine della vita lavorativa deve comunque erogare ai collaboratori familiari un assegno sociale mai coperto da corrispettiva contribuzione.
        Per quanto concerne, infine, la deducibilità delle retribuzioni, non si vede perché si debba disconoscere alla famiglia ciò che viene accordato a tutti gli altri datori di lavoro per altre funzioni.




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