XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4610
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Prestazioni economiche di malattia).
1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, è aggiunto, in
fine, il seguente numero:
"7-bis) economiche, consistenti in una indennità
giornaliera".
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono
modificate le aliquote contributive in relazione alla
concessione delle prestazioni di cui all'articolo 2, primo
comma, numero 7-bis), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, introdotto dal comma 1
del presente articolo.
Art. 2.
(Divieto di licenziamento delle lavoratrici).
1. All'articolo 62 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-ˆâ1bis. Le lavoratrici addette ai servizi
domestici e familiari non possono essere licenziate
dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei
periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 16
e 17.
2-ter. Il divieto di licenziamento di cui al comma
2-bis opera in connessione con lo stato oggettivo di
gravidanza e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo
in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di
lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza,
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo
vietavano.
2-quater. Il divieto di licenziamento di cui al
comma 2-bis non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro;
b) di morte del datore di lavoro;
c) di ultimazione della prestazione per la quale
la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto
di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova.
2-quinquies. Il licenziamento intimato alla
lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi
2-bis, 2-ter e 2-quater è nullo".
Art. 3.
(Deducibilità dal reddito delle persone fisiche).
1. Le retribuzioni corrisposte agli addetti ai servizi
domestici e familiari, nonché i contributi previdenziali e
assistenziali per l'adempimento dell'obbligo delle
assicurazioni sociali nei loro confronti, sono deducibili ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante
disposizioni in materia di oneri deducibili.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004 e a 30
milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.