XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4610




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Prestazioni economiche di malattia).

        1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

            "7-bis) economiche, consistenti in una indennità giornaliera".

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono modificate le aliquote contributive in relazione alla concessione delle prestazioni di cui all'articolo 2, primo comma, numero 7-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, introdotto dal comma 1 del presente articolo.


Art. 2.

(Divieto di licenziamento delle lavoratrici).

        1. All'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

            "2-ˆâ1bis. Le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 16 e 17.
        2-ter. Il divieto di licenziamento di cui al comma 2-bis opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
        2-quater. Il divieto di licenziamento di cui al comma 2-bis non si applica nel caso:

                a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

                b) di morte del datore di lavoro;

                c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;

                d) di esito negativo della prova.

        2-quinquies. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater è nullo".


Art. 3.

(Deducibilità dal reddito delle persone fisiche).

        1. Le retribuzioni corrisposte agli addetti ai servizi domestici e familiari, nonché i contributi previdenziali e assistenziali per l'adempimento dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei loro confronti, sono deducibili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di oneri deducibili.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004 e a 30 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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