XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4609
Onorevoli Colleghi! - I problemi sorti in materia di
indennizzi per i beni, diritti ed interessi, che sono stati
trasferiti e ceduti allo Stato jugoslavo per effetto del
Trattato di pace e di successivi accordi internazionali, sono
problemi tuttora tenacemente sentiti, è il caso di dire
sofferti, dai profughi giuliani e dalmati che in numero di 350
mila hanno abbandonato le loro terre natie passate sotto la
sovranità dello Stato jugoslavo.
I profughi si sono reinseriti, sia pure faticosamente e
lentamente, nei vari settori del lavoro e della vita
produttiva e sono diventati un elemento importante, se non
decisivo, per la stabilità e il progresso economico-sociale
delle città e delle regioni ove essi si sono stabiliti dopo
l'esodo. Un buon numero di essi, invece, è stato costretto ad
intraprendere la via dell'emigrazione in terre straniere
oltreoceano dove ha ricostruito il focolare.
Molti di questi esuli, già titolari di beni e di diritti
dei quali sono stati spogliati, hanno sopportato sacrifici di
ogni genere; la loro sistemazione nelle attuali sedi si è
realizzata stentatamente e dopo attese di anni; tanto più sono
rimasti colpiti e delusi dai ritardi frapposti dal Parlamento
e dai Governi nel considerare il problema dell'indennizzo dei
loro beni e dell'insufficienza ed inorganicità dei
provvedimenti compensativi adottati dopo oltre mezzo secolo
dalla firma del Trattato di pace.
Scarsi di risultati definitivi si sono rivelati sinora gli
sforzi degli organismi rappresentativi degli esuli e dei
gruppi di volonterosi per giungere ad una soluzione definitiva
del problema.
Se nei primi anni del dopoguerra le condizioni del Paese
erano drammatiche e gli sforzi di tutti dovevano essere
protesi a rimetterlo in piedi, la ripresa si è poi delineata
rapida e brillante sino a consolidare un reale progresso nel
benessere del popolo italiano; ma una revisione riparatrice
dei provvedimenti in vigore, tanto attesa dagli esuli, non si
è mai avverata.
Eppure è avvenuto che i loro beni e diritti sono stati non
solo oggetto di negoziati e di compensazione tra il dare e
l'avere dello Stato italiano nei confronti della Jugoslavia e
delle successive Repubbliche di Slovenia e di Croazia, ma
hanno avuto altresì un peso determinante per il raggiungimento
dell'accordo dell'ottobre 1954, che ha portato al ritorno di
Trieste in seno alla madrepatria.
Gli esuli, dunque, hanno rappresentato un'utilissima massa
di manovra per disincagliare il Paese dalle secche della
sconfitta e dalle pretese degli Stati vincitori. Hanno
consentito un cammino più sollecito, raggiungendo il
risollevamento morale ed economico in campo internazionale,
soprattutto europeo, posizioni di rilievo che hanno favorito
atteggiamenti e concessioni agli Stati successori della
Jugoslavia, sempre a scapito degli interessi dei cittadini
italiani esuli dalle terre cedute.
E continuiamo a chiederci se tutto ciò doveva avvenire a
spese degli esuli.
Gli oneri di una guerra perduta vanno ripartiti fra tutti
i cittadini; sorprende e rattrista che la questione del
risarcimento dei beni ceduti alla Jugoslavia sia stata
trattata senza tenere conto dei princìpi di giustizia.
Sono questi i motivi fondamentali che gravano sul cuore
degli esuli e che sono la ragione di un serio, persistente
disagio causato dalla mancanza di comprensione umana nei loro
confronti assieme ad elementari criteri di giustizia nella
distribuzione dei sacrifici comuni.
E sono i medesimi motivi raccolti ancora una volta per
essere rilanciati in un clima che si ritiene più propizio ad
una migliore accoglienza del Parlamento, poiché si possono
ritenere ormai superati antichi contrasti, e perché è tanto il
tempo che ci divide dalla fine della guerra. Un provvedimento
riparatore dei torti inflitti agli esuli è ormai urgente a
tutela del prestigio stesso dello Stato e degli organi
rappresentativi dell'intero popolo italiano.
E' perciò giunto il momento di licenziare un provvedimento
che completi la liquidazione degli indennizzi ad integrazione
di quelli già liquidati con vari provvedimenti legislativi,
ultima la legge 29 marzo 2001, n. 137, alla quale si vuole
fare riferimento per stabilire le norme per una liquidazione
definitiva di quanto spetta agli esuli per i loro beni
abbandonati nei territori italiani ceduti alla Jugoslavia.
Ma vediamo quale dovrà essere il conteggio per stabilire
l'importo spettante ai proprietari dei beni ed agli aventi
diritto, prendendo come base di partenza le categorie dei
proprietari stabilite sulla base del valore del 1938, divisi
secondo quanto stabilito dalla citata legge 29 marzo 2001, n.
137, che dispone la liquidazione di un ulteriore acconto a
quanti hanno confermato la domanda originaria, secondo i
coefficienti indicati nella tabella A allegata alla legge
stessa.
Tabella A (articoli 1 e 3 della legge n. 137 del 2001)
Valore del bene al 1938 Coefficiente di
rivalutazione
fino a lire 100.000 .................. 350
da lire 100.001 a 200.000 ............ 150
da lire 200.001 a 500.000 ............ 50
da lire 500.001 fino a 1.000.000 ..... 30
da lire 1.000.001 fino a 5.000.000 ... 20
oltre i 5.000.000 .................... 10
Va tenuto anche presente che con le liquidazioni
precedenti, i proprietari e gli aventi diritto, avevano tutti
ottenuto complessivamente 200 volte il valore del 1938.
Per stabilire quanto gli esuli hanno diritto di ottenere a
titolo di risarcimento definitivo, si deve applicare sulle
stime dei beni il coefficiente di rivalutazione dal 1938 fino
ad oggi, calcolato come segue:
Coefficiente di rivalutazione edifici
privati dal 1940 al 1993 ............ 1.831;
x parametro rivalutazione ISTAT dal
1993 al 2001: 1,2604 x 1.831 ........ 2.308;
x parametro rivalutazione ISTAT per
l'anno 2002: 1,03 x 2.308 ........... 2.377;
x parametro rivalutazione ISTAT dal
1938 al 1940: 1,219 x 2.377 ......... 2.898;
arrotondato a ....................... 2.900.
Nella tabella B sono individuati i coefficienti da
utilizzare per il risarcimento definitivo, tenendo presenti
gli scaglioni previsti nella su riportata tabella A allegata
alla legge n. 137 del 2001.
Tabella B. Calcolo del coefficiente per la liquidazione
definitiva.
... (omissis) ...
Si sottopone quindi al Parlamento la proposta di legge per
integrare le disposizioni della legge n. 137 del 2001 per fare
sì che a quanti hanno già ottenuto la liquidazione prevista
dalla medesima legge, possa essere liquidato quanto spettante
in via definitiva, in modo da chiudere anche questa vicenda
lasciataci in eredità dalle vicende legate alla sconfitta
dell'Italia nella seconda guerra mondiale.