XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4609




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 137, è inserito il seguente:

        "Art. 1-bis. (Misura dell'indennizzo definitivo). 1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi ai quali è già stato riconosciuto l'ulteriore indennizzo nella misura indicata nella tabella A annessa alla presente legge, è altresì riconosciuto l'indennizzo definitivo nella misura indicata nella tabella B annessa alla medesima legge.
            2. La liquidazione degli indennizzi, calcolati sulla base della tabella B annessa alla presente legge, è effettuata nei confronti degli aventi diritto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i beni con valore al 1938 fino a lire 100.000, entro due anni dalla stessa data per i beni con valore al 1938 da 100.001 a 200.000 lire e per i restanti beni secondo i termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze in base alle disponibilità di bilancio".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, è inserito il seguente:

        "Art. 5-bis. (Ulteriore autorizzazione di spesa). 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1-bis, è autorizzata la spesa di 33.500.000 euro per il primo anno in cui è prevista la liquidazione per i beni con valore al 1938 fino a lire 100.000, di 20.600.000 euro per il secondo anno in cui è prevista la liquidazione per i beni con valore al 1938 da lire 100.001 a 200.000 e di 23.200.000 euro per gli anni successivi per liquidare il valore dei restanti beni".

Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1-bis e 5-bis della legge 29 marzo 2001, n. 137, introdotti dalla presente legge, si provvede utilizzando i fondi già stanziati per la medesima legge n. 137 del 2001 e non utilizzati.


Art. 4.

        1. Alla legge 29 marzo 2001, n. 137, è aggiunta la tabella B di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.



Allegato 1
(articolo 4)


"TABELLA B
(articolo 1-bis)


Valore del bene al 1938 Coefficiente di
                rivalutazione

      fino a lire 100.000 .................... 2.350

      da lire 100.001 a lire 200.000 ......... 2.550

      da lire 200.001 a lire 500.000 ......... 2.650

      da lire 500.001 fino a lire 1.000.000 .. 2.670

      da lire 1000.001 fino a lire 5.000000 .. 2.680

      oltre lire 5.000.000 ................... 2.690".



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