XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4605




        Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96, comma 1, attribuisce al "magistrato davanti al quale pende il processo" la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata nell'ambito di un procedimento penale. L'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico definisce "magistrato" sia il giudice che il pubblico ministero ("preposto alla funzione giurisdizionale").
        Dal combinato disposto delle due norme citate si è desunto che, ove l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia avanzata nel corso delle indagini preliminari, prima che possa dirsi pendente un "processo" dinanzi a un giudice, la competenza a decidere in merito spetta al pubblico ministero procedente.
        Tale soluzione, imposta - o comunque suggerita - dal testo delle disposizioni citate, non sembra condivisibile.
        Essa modifica inopportunamente il disposto dell'articolo 7 della legge n. 217 del 1990, che, nel caso considerato, individuava nel giudice per le indagini preliminari l'autorità competente a provvedere sull'istanza e, soprattutto, appare in contrasto con la ritenuta natura giurisdizionale della decisione in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avente ad oggetto l'accertamento di un diritto, dotato, tra l'altro, di fondamento costituzionale.
        Né può trascurarsi che il patrocinio a spese dello Stato ha (anche) la finalità di "contribuire al riequilibrio della parità delle parti nel nuovo processo accusatorio": quindi, affidando a una delle parti del processo (il pubblico ministero) la decisione sull'istanza di ammissione al predetto beneficio, si tradisce la ratio dell'istituto e si compromette la logica del sistema.
        L'incoerenza sistematica della norma in esame si apprezza con maggiore evidenza anche in riferimento alla possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dinanzi "al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato" che ha adottato quella decisione (articolo 99, comma 1, del citato testo unico); solo nel senso più ampio dell'espressione potrebbe però dirsi che il pubblico ministero "appartiene" al tribunale o alla corte d'appello.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica quindi il comma 1 dell'articolo 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, disponendo che, durante la fase delle indagini preliminari, l'istanza di ammissione al beneficio in esame sia presentata presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari.
        L'articolo 2 attribuisce al giudice per le indagini preliminari la competenza a provvedere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata nel corso delle indagini preliminari.




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