XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4605
Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, all'articolo 96, comma 1, attribuisce al
"magistrato davanti al quale pende il processo" la competenza
a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato avanzata nell'ambito di un procedimento penale.
L'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo testo
unico definisce "magistrato" sia il giudice che il pubblico
ministero ("preposto alla funzione giurisdizionale").
Dal combinato disposto delle due norme citate si è desunto
che, ove l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato sia avanzata nel corso delle indagini preliminari, prima
che possa dirsi pendente un "processo" dinanzi a un giudice,
la competenza a decidere in merito spetta al pubblico
ministero procedente.
Tale soluzione, imposta - o comunque suggerita - dal testo
delle disposizioni citate, non sembra condivisibile.
Essa modifica inopportunamente il disposto dell'articolo 7
della legge n. 217 del 1990, che, nel caso considerato,
individuava nel giudice per le indagini preliminari l'autorità
competente a provvedere sull'istanza e, soprattutto, appare in
contrasto con la ritenuta natura giurisdizionale della
decisione in materia di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, avente ad oggetto l'accertamento di un diritto, dotato,
tra l'altro, di fondamento costituzionale.
Né può trascurarsi che il patrocinio a spese dello Stato
ha (anche) la finalità di "contribuire al riequilibrio della
parità delle parti nel nuovo processo accusatorio": quindi,
affidando a una delle parti del processo (il pubblico
ministero) la decisione sull'istanza di ammissione al predetto
beneficio, si tradisce la ratio dell'istituto e si
compromette la logica del sistema.
L'incoerenza sistematica della norma in esame si apprezza
con maggiore evidenza anche in riferimento alla possibilità di
impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato dinanzi "al
presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello
ai quali appartiene il magistrato" che ha adottato quella
decisione (articolo 99, comma 1, del citato testo unico); solo
nel senso più ampio dell'espressione potrebbe però dirsi che
il pubblico ministero "appartiene" al tribunale o alla corte
d'appello.
L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica
quindi il comma 1 dell'articolo 93 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002, disponendo che, durante la fase delle indagini
preliminari, l'istanza di ammissione al beneficio in esame sia
presentata presso l'ufficio del giudice per le indagini
preliminari.
L'articolo 2 attribuisce al giudice per le indagini
preliminari la competenza a provvedere sull'istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata nel
corso delle indagini preliminari.