XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4605
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 93 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito
il seguente: "Nel corso delle indagini preliminari, l'istanza
è presentata o inviata al giudice per le indagini preliminari
dell'ufficio presso il quale si procede".
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 96 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, dopo le parole: "il processo o" sono inserite le
seguenti: "il giudice per le indagini preliminari dell'ufficio
presso il quale si procede, se l'istanza è stata presentata
nel corso delle indagini preliminari, o".