XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4605




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente: "Nel corso delle indagini preliminari, l'istanza è presentata o inviata al giudice per le indagini preliminari dell'ufficio presso il quale si procede".


Art. 2.

        1. Al comma 1 dell'articolo 96 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "il processo o" sono inserite le seguenti: "il giudice per le indagini preliminari dell'ufficio presso il quale si procede, se l'istanza è stata presentata nel corso delle indagini preliminari, o".



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