XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4599
Onorevoli Deputati! - A distanza di, rispettivamente,
oltre sette ed oltre cinque anni dall'entrata in vigore delle
leggi 15 febbraio 1996, n. 66, e 3 agosto 1998, n. 269, con
l'approvazione delle quali il legislatore aveva inteso
infliggere un colpo decisivo al fenomeno della pornografia
minorile e dello sfruttamento sessuale dei minori, continuano
ad essere quanto mai frequenti i casi di coinvolgimento di
minori in fatti di pedofilia e pornografia.
Il fenomeno, nei suoi molteplici aspetti, è stato oggetto
di costante attenzione anche in ambito europeo, da ultimo
nella risoluzione dell'11 aprile 2000, con la quale il
Parlamento europeo chiedeva alla Commissione di intraprendere
iniziative legislative e, in particolare, di presentare una
proposta di decisione quadro che permettesse di contrastare
validamente i fenomeni dello sfruttamento sessuale dei bambini
e della pornografia infantile, in particolare mediante la
previsione di incriminazioni e sanzioni comuni agli Stati
membri.
Tale proposta di decisione quadro è stata presentata dalla
Commissione al Consiglio dell'Unione europea nel gennaio del
2001; terminata la fase di negoziazione di tale strumento, nel
corso del Consiglio GAI del 14/15 ottobre 2002, è stato
raggiunto un accordo politico in ordine alla decisione quadro,
che verrà quindi approvata in una prossima sessione del
Consiglio una volta sciolta l'unica riserva di esame
parlamentare allo stato pendente formulata dalla Svezia.
La decisione quadro, pur non ancora formalmente adottata,
sarà dunque, a breve, del tutto verosimilmente, pienamente
vincolante per il nostro Paese, che sarà chiamato ad adeguare
il proprio ordinamento alle disposizioni in essa contenute.
In tale prospettiva, si è ritenuto di assumere sin d'ora
un'iniziativa normativa volta ad adeguare la legislazione del
nostro Paese alla decisione quadro. Mediante la stessa si
intende anche ribadire con fermezza l'impegno già intensamente
profuso nel corso dei lavori preparatori, che hanno visto in
prima fila il nostro Paese negli sforzi volti alla adozione di
uno strumento che fosse il più possibile efficace nel
combattere, con assoluto rigore, fenomeni criminosi che
integrano gravissime violazioni del diritto fondamentale di
ogni minore ad una crescita, un'educazione ed uno sviluppo
sereni ed armoniosi.
Le linee portanti della decisione quadro, recepite nel
presente disegno di legge, sono le seguenti:
a) l'estensione della protezione accordata al
minore sino al compimento del diciottesimo anno di età, sulla
scorta della definizione di "bambino", dalla stessa adottata,
quale "persona di età inferiore ai diciotto anni";
b) l'ampliamento della nozione di "pornografia
infantile" e la ricomprensione, nell'ambito della stessa, del
materiale pornografico che ritragga o rappresenti, oltre ad un
minore reale, anche persone reali che sembrino essere minori,
nonché realistiche immagini virtuali di minori, dandosi così
una risposta, sul piano penale, anche al fenomeno della
pornografia minorile che appaia tale per l'utilizzazione,
nella produzione della stessa, di persone che sembrino minori
ed al fenomeno della pornografia minorile virtuale;
c) l'individuazione di elementi costitutivi dei
reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini ed alla
pornografia infantile comuni a tutti gli Stati membri;
d) la previsione di adeguate soglie sanzionatorie
in relazione ai reati in questione;
e) la previsione della responsabilità delle
persone giuridiche nelle ipotesi in cui i reati in
considerazione siano commessi, a vantaggio delle medesime, da
soggetti che agiscano in base ad un potere di rappresentanza,
al potere di prendere decisioni per conto della persona
giuridica o all'esercizio del controllo su di essa;
f) la previsione di disposizioni comuni in materia
di giurisdizione e di esercizio dell'azione penale;
g) l'individuazione di regole comuni agli Stati
membri in materia di protezione ed assistenza delle vittime
dei reati.
Il presente disegno di legge, partendo dalla
considerazione che il nostro Paese si è già dotato, con le
leggi n. 66 del 1996 e n. 269 del 1998, di un sistema moderno
di contrasto del fenomeno, intende tuttavia fornire, da un
canto, gli strumenti di completamento della legislazione
nazionale necessari ad una coerente attuazione della decisione
quadro e, d'altro canto, integrare la legislazione medesima
laddove la stessa si sia rivelata insufficiente o lacunosa a
fronte della esigenza di risposte efficaci, sul piano
preventivo e repressivo, ed adeguate, rispetto alla diffusione
e gravità del fenomeno.
In tale contesto una particolare considerazione si è
ritenuto di riservare alla commissione degli illeciti in
questione tramite l'utilizzo della rete INTERNET.
La forte crescita dell'utilizzo di tale rete, e delle reti
telematiche in genere, rende infatti necessario ed urgente un
intervento che sia specificamente mirato ad adeguare gli
strumenti di contrasto dello sfruttamento dei minori attuato
attraverso l'uso delle reti medesime, razionalizzando tutte le
iniziative volte a contenere il preoccupante e diffuso
fenomeno dello scambio e della vendita on line di
materiale pornografico minorile agevolato dalla possibilità di
avvalersi di strumenti di pagamento quali le carte di
credito.
Ferma restando, dunque, la necessità di un adeguamento
della normativa penale in materia - necessità cui provvede il
capo I del presente disegno di legge, principalmente, come s'è
detto, adeguando la nostra legislazione alla menzionata
decisione quadro - si avverte altresì l'assoluta necessità di
porre in campo, con urgenza, tutte le misure ed i possibili
strumenti tecnici che consentano di neutralizzare o comunque
di ridurre l'utilizzo delle reti telematiche per la diffusione
e la commercializzazione di materiale pornografico prodotto
utilizzando minori.
In relazione alla complessità e vastità del fenomeno
descritto ed al particolare strumento di diffusione
utilizzato, il capo II del disegno di legge introduce un
meccanismo finalizzato sia alla raccolta ed al monitoraggio
organico dei dati sui siti che diffondono materiale
pornografico riguardante minori, che al diretto coinvolgimento
dei fornitori dei servizi resi attraverso reti di
comunicazione elettronica, delle banche e degli intermediari
finanziari che prestano servizi a pagamento, al fine di
rompere quei meccanismi che permettono, al momento, a molti
soggetti, di evitare il blocco del sito e di continuare ad
avvalersi dei normali circuiti di pagamento per beneficiare
degli introiti derivanti dal turpe commercio in questione.
Dei singoli punti oggetto dell'intervento si fornisce una
illustrazione nell'esame analitico dell'articolato che
segue.
L'articolo 1, modifica l'articolo 600-ter del codice
penale.
La lettera a) del comma 1 sostituisce il primo comma
dell'articolo 600-ter.
La fattispecie di cui al suddetto primo comma, è stata, in
primo luogo, riformulata in termini di dolo generico, anziché
specifico come nel testo attuale, in termini cioè di
realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di
materiale pornografico mediante l'impiego di minori degli anni
diciotto.
In secondo luogo si è ritenuto di sostituire, nella
formulazione della fattispecie, il termine "sfruttamento" di
minori, con il termine "utilizzazione".
Ciò al fine di evitare interpretazioni, affacciatesi in
dottrina, pur se non nella giurisprudenza della Corte di
cassazione (vedi, sul punto, in particolare, Corte di
cassazione, sezioni unite, 31 maggio 2000 <depositata il 5
luglio 2000>, n. 13, Bove), condizionate dal concetto di
sfruttamento elaborato in relazione alla prostituzione ed alla
legge Merlin, ed orientate a richiedere, ai fini della
sussistenza dello sfruttamento, e del reato, l'esistenza di
una finalità lucrativa o commerciale, pur se la stessa non
appare necessitata dal dato testuale.
Tra le condotte sanzionate è stata infine inserita, in
ossequio al disposto della decisione quadro, quella di chi
"induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni
pornografiche".
Nell'opera di revisione dell'articolo 600-ter, primo
comma, del codice penale e, in generale, di tutto l'articolo
600-ter e delle altre fattispecie in materia di
pornografia minorile, non si è invece ritenuto, con ciò
ribadendo una opzione già fatta propria dal legislatore della
legge n. 269 del 1998, di fornire una definizione del concetto
di pornografia.
Ciò per l'estrema difficoltà, che, verosimilmente, spiega
anche la scelta di segno analogo del legislatore del 1998, di
fornire una definizione di pornografia prescindendo dai
contesti in cui i comportamenti siano, nelle varie ipotesi
concrete, tenuti.
Si è dunque mantenuto il riferimento alla pornografia come
elemento elastico della fattispecie, definito attraverso un
concetto normativo extragiuridico e suscettibile di essere
"riempito di contenuto" nel caso concreto.
La lettera b) del comma 1 introduce, tra le condotte
incriminate ai sensi del terzo comma dell'articolo
600-ter, quella della diffusione del materiale
pornografico.
Si tratta di una previsione che ricalca il disposto della
decisione quadro, volta ad escludere qualsiasi vuoto di tutela
rispetto alla repressione delle condotte diffusive del
materiale pornografico.
La lettera c) del medesimo comma 1 sostituisce il
quarto comma dell'articolo 600-ter del codice penale,
introducendo tra le condotte incriminate, anche in tale caso
ricalcando il disposto della decisione quadro, oltre alla
cessione, l'offerta, anche a titolo gratuito, del materiale
pornografico.
Sul piano sanzionatorio si è poi prevista, conformemente
al disposto della decisione quadro che prevede che tutte le
fattispecie da essa contemplate siano punite con pene
privative della libertà, l'irrogazione congiunta, e non più
alternativa, della pena detentiva e di quella pecuniaria.
In conseguenza delle modifiche apportate al primo comma
dell'articolo 600-ter, si è infine sostituito l'attuale
riferimento al "materiale pornografico prodotto mediante lo
sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto", con un
generico richiamo al "materiale di cui al primo comma".
L'articolo 2 sostituisce l'articolo 600-quater del
codice penale.
Le modifiche apportate rispetto al testo vigente si
limitano, peraltro, all'aspetto sanzionatorio, con la
sostituzione, per le ragioni già menzionate nell'illustrare le
modifiche apportate dall'articolo 1, all'articolo
600-ter, quarto comma, del codice penale, dell'attuale
alternatività tra sanzione detentiva e sanzione pecuniaria,
con la previsione della pena congiunta della reclusione e
della multa.
Anche nell'ambito di tale articolo si è sostituito il
riferimento, nella formulazione della fattispecie, al
materiale pornografico prodotto mediante lo "sfruttamento
sessuale" di minori degli anni diciotto, con il riferimento al
materiale realizzato "utilizzando" minori degli anni
diciotto.
L'articolo 3 introduce, dopo l'articolo 600-quater
del codice penale, gli articoli 600-quater.1,
600-quater.2 e 600-quater.3.
L'articolo costituisce il portato di uno degli aspetti più
innovativi della decisione quadro, nei quali si manifesta il
giustificato rigore che ispira la stessa nell'approccio al
fenomeno.
L'attuale quadro normativo interno prevede la punibilità
delle fattispecie di pornografia minorile soltanto nelle
ipotesi in cui il materiale sia prodotto mediante
l'utilizzazione di persone minori degli anni diciotto.
Tuttavia, in una prospettiva più ampia di prevenzione e
repressione del fenomeno, anche condotte di produzione e
diffusione di materiale pornografico che raffigura persone
anche solo apparentemente minorenni od anche immagini virtuali
di minorenni, appaiono tali da alimentare il fenomeno della
pornografia minorile, inducendo effetti criminogeni nei
fruitori del materiale.
Ci si riferisce ai casi in cui il materiale pornografico
sia prodotto utilizzando persone reali che sembrino essere
minori - non mancano, in effetti, nell'esperienza concreta,
ipotesi di materiale pornografico che rappresenti soggetti
efebici o comunque di aspetto adolescenziale o persone affette
da nanismo, con l'aspetto di bambini, o che rappresenti
persone che sembrano essere minori pur essendone ignota l'età
effettiva - come pure all'ipotesi, anch'essa ben nota
all'esperienza, di materiale pornografico virtuale, che
rappresenti cioè, in modo realistico, immagini di minori in
realtà inesistenti.
E' proprio in relazione a tali ipotesi che la decisione
quadro interviene con quella che è, forse, la sua previsione
più innovativa: quella di considerare "pornografia infantile",
anche il materiale pornografico che rappresenti o ritragga
visivamente: a) una persona reale che sembra essere un
bambino; b) immagini realistiche di un bambino
inesistente.
Al fine di adeguare l'ordinamento interno a tali
previsioni, l'articolo in esame introduce quindi, dopo
l'articolo 600-quater del codice penale, i nuovi
articoli 600-quater.1 e 600-quater.2, disposizioni
mediante le quali si è attuata una estensione delle
disposizioni incriminatrici di cui agli articoli 600-ter
e 600-quater del codice penale, anche alle ipotesi in
cui il materiale pornografico sia stato prodotto utilizzando
persone che, per le loro caratteristiche fisiche, hanno le
sembianze di minori degli anni diciotto ed alle ipotesi in cui
il materiale pornografico ritragga o rappresenti visivamente
realistiche immagini virtuali di minori degli anni
diciotto.
Si tratta di fattispecie incriminatici i cui contorni
appaiono essere quelli del reato di pericolo astratto, o del
reato ostacolo - la produzione e la diffusione di siffatto
materiale sono infatti tali da incentivare quei comportamenti
devianti, tali, a loro volta, da originare ulteriori condotte
lesive del bene giuridico finale della integrità
fisico-psichica dei minori - la cui compatibilità con i
princìpi generali non appare in dubbio, atteso anche come la
condotta presenti un oggetto materiale a contenuto
illecito.
L'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro,
consente, peraltro, agli Stati membri, di prevedere alcune
esclusioni della responsabilità penale per le condotte
connesse alla pornografia infantile.
Di tali facoltà si è ritenuto di fare un uso parziale, in
sintonia con l'impegno profuso dalla delegazione italiana in
sede europea al fine di ottenerne una formulazione restrittiva
e con l'atteggiamento di rigore che intende ispirare il
presente intervento.
Della facoltà di esclusione della responsabilità penale
concessa dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della
decisione quadro - facoltà relativa alle ipotesi "in cui la
persona reale che sembra essere un bambino aveva in realtà
diciotto anni o un'età superiore ai diciotto anni al momento
in cui è stata ritratta" - ci si è così avvalsi, al secondo
comma del nuovo articolo 600-quater.1, con riferimento
alle sole condotte di produzione del materiale pornografico in
questione non destinate alla diffusione o alla cessione e
sempre che sia dimostrato che i soggetti utilizzati erano in
realtà maggiorenni.
Si è infatti ritenuto che le condotte relative alla
produzione destinata alla diffusione o alla cessione,
implicando una destinazione alla circolazione del materiale
pornografico rappresentante persone che sembrano essere
minori, siano suscettibili, comunque, di produrre effetti di
incremento e diffusione del fenomeno della pornografia
minorile e siano dunque da considerare meritevoli di
repressione penale.
Della facoltà di esclusione della responsabilità penale
concessa dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della
decisione quadro - facoltà di escludere la punibilità delle
condotte connesse con la pornografia infantile rappresentante
un minore reale o una persona reale che sembri essere un
minore, nelle ipotesi in cui "trattandosi di produzione e
possesso, immagini di bambini che abbiano raggiunto l'età del
consenso sessuale siano prodotte e detenute con il loro
consenso e unicamente a loro uso privato" - lo schema fa uso
prevedendo che, nell'ambito dei rapporti tra minorenni, la
produzione del materiale pornografico non sia punibile qualora
lo stesso sia prodotto e detenuto da un minore degli anni
diciotto ed il materiale medesimo ritragga o rappresenti un
minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale e sia
rimasto nella esclusiva disponibilità dei soggetti minori
rappresentati.
Ci si è infine avvalsi della facoltà di esclusione della
responsabilità penale concessa dall'articolo 3, paragrafo 2,
lettera c), della decisione quadro, prevedendo, nel caso
di pornografia virtuale, la non punibilità del produttore
qualora la produzione non sia destinata alla diffusione o alla
cessione e nella stessa non siano state utilizzate immagini di
soggetti reali o parti di esse.
L'articolo 4 introduce un nuovo comma all'articolo
600-quinquies del codice penale.
Il testo vigente dell'articolo 600-quinquies
prevede, al primo comma, la sola punibilità di chi organizza e
di chi propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di
attività di prostituzione a danno di minori o comunque
comprendenti tale attività, ma non anche di coloro a cui
favore i viaggi siano organizzati e che, quindi, vi
partecipino.
La novella in esame intende colmare tale lacuna,
introducendo la punibilità della condotta, anch'essa ritenuta
meritevole di sanzione penale, di partecipazione ad iniziative
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile.
La sanzione è stata prevista nella misura della reclusione
da uno a tre anni e della multa da euro 2.500 ad euro
40.000.
L'articolo 5 modifica l'articolo 600-septies del
codice penale.
Rispetto all'attuale formulazione dell'articolo, già
recentemente novellato dalla legge 11 agosto 2003, n. 228,
recante "Misure contro la tratta di persone", si è prevista
l'introduzione di un ulteriore comma. L'inserimento dello
stesso deve porsi in relazione al dettato dell'articolo 5,
paragrafo 3, della decisione quadro, ed intende assolvere ad
una evidente funzione specialpreventiva: esso prevede infatti,
quale ulteriore pena accessoria che consegue, in ogni caso,
alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle
parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per i delitti de quo, l'interdizione perpetua da
qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché
da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture
frequentate prevalentemente da minori.
L'articolo 6 apporta due modificazioni all'articolo
609-quater, primo comma, del codice penale.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo sostituisce
il numero 2) di tale primo comma.
Essa deve essere letta anche in relazione alle modifiche
apportate all'articolo 609-septies, primo comma, del
codice penale, dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del
disegno di legge.
La dottrina formatasi dopo l'approvazione della legge n.
66 del 1996, non ha mancato di sottolineare la mancanza di
coerenza e di uniformità del linguaggio legislativo, nella
individuazione delle categorie di soggetti ai fini, da un
canto, della integrazione della fattispecie di reato proprio
di cui all'articolo 609-quater, primo comma, numero 2),
del codice penale e, d'altro canto, delle ipotesi di
procedibilità di ufficio di cui all'articolo
609-septies, quarto comma, numero 2), del medesimo
codice.
In effetti, il legislatore del 1996, nel disciplinare le
fattispecie di reato proprio di cui all'articolo
609-quater, primo comma, numero 2), del codice penale,
non menziona il convivente del genitore, categoria che figura
invece all'articolo 609-septies, quarto comma, numero
2), dello stesso codice; viceversa, tale ultima previsione non
menziona, ai fini della procedibilità di ufficio,
l'ascendente, né chi abbia con il minore una relazione di
convivenza, categorie che al contrario figurano all'articolo
609-quater, primo comma, numero 2).
Entrambe le disposizioni richiamate menzionano invece, ai
rispettivi fini, il genitore, anche adottivo, il tutore,
nonché altre persone cui, per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è
affidato.
Le due novelle, quella di cui alla lettera a) del
comma 1 del presente articolo e quella di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera b), del disegno di legge, intendono
coordinare le due disposizioni, nel presupposto che il
particolare rapporto fiduciario che giustifica, da un lato,
l'innalzamento oltre i quattordici anni dell'età del soggetto
passivo del delitto di cui all'articolo 609-quater del
codice penale e, d'altro canto, la procedibilità di ufficio
dei delitti contro la libertà sessuale, debba sussistere in
relazione alle medesime categorie di soggetti.
A tale fine la lettera a) del comma 1 dell'articolo
in esame inserisce tra i soggetti menzionati all'articolo
609-quater, primo comma, numero 2), del codice penale,
il convivente del genitore; contestualmente, l'articolo 7,
comma 1, lettera b), del disegno di legge, inserisce tra
i soggetti menzionati all'articolo 609-septies, quarto
comma, numero 2), del codice penale, l'ascendente e le persone
che abbiano con il minore una relazione di convivenza.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame
introduce, dopo il numero 2) del primo comma dell'articolo
609-quater del codice penale, un nuovo numero
2-bis),
Con tale novella il disegno di legge intende recepire il
disposto dell'articolo 2, lettera c), punto iii),
della decisione quadro, che impone che sia prevista come reato
la condotta di chi partecipi ad attività sessuali con un
bambino - dovendosi intendere per tale, come sempre
nell'ambito della decisione quadro medesima, il minore di
diciotto anni - laddove "abusi di una posizione riconosciuta
di fiducia, autorità o influenza che ha rispetto ad un
bambino".
Il nuovo numero 2-bis) del primo comma dell'articolo
609-quater del codice penale, introdotto dalla novella
in esame, prevede quindi la punibilità di chi, rivestendo una
delle qualifiche di cui al precedente numero 2) - qualifiche
che paiono esaustivamente esaurire le ipotesi di posizioni di
fiducia, autorità o influenza cui fa riferimento l'articolo 2,
lettera c), punto iii), della decisione quadro -
ed abusando delle stesse, compia atti sessuali con persona
che, al momento del fatto, non ha compiuto i diciotto anni.
Ai fini dell'integrazione della fattispecie de quo
non sarà quindi sufficiente il solo fatto che il soggetto
agente rivesta una determinata qualifica, ma sarà altresì
necessario che tale qualifica abbia, mediante l'abuso della
stessa, agevolato il compimento dell'atto sessuale.
Se, dunque, la mera particolare relazione con il soggetto
agente, non vizia, ai sensi del numero 2) del primo comma
dell'articolo 609-quater del codice penale, il consenso
del minore di età compresa tra i sedici ed i diciotto anni,
tale consenso dovrà viceversa ritenersi viziato, ai sensi del
numero 2-bis) del primo comma del medesimo articolo
609-quater introdotto dalla novella in esame,
nell'ipotesi in cui di tale particolare relazione l'agente
abbia abusato al fine del compimento dell'atto sessuale.
L'articolo 7 modifica l'articolo 609-septies, quarto
comma, del codice penale.
L'articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro, prevede
che: "Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione
penale relative ai reati contemplati dalla presente decisione
quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulata da una
persona oggetto del reato in questione, almeno nei casi in cui
si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)" (cioè
nei casi in cui il reato sia commesso anche solo parzialmente
nel territorio dello Stato membro che procede).
L'articolo 609-septies, quarto comma, del codice
penale, nel testo vigente, prevede già diverse ipotesi in cui,
in relazione ai delitti contro la libertà sessuale, scatta la
procedibilità di ufficio; alcune di tali ipotesi sono
specificamente relative ai casi di delitti commessi nei
confronti di minori, a riprova della attenzione già prestata
dal legislatore del 1996 a tali soggetti.
Alcune modifiche alla disciplina vigente si sono tuttavia
rese necessarie al fine di adeguare la stessa alla previsione,
sopra riportata, dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione
quadro, ed alla nozione di "bambino", quale persona minore di
diciotto anni, dalla medesima adottata.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame,
novellando, sul punto, il numero 1) del quarto comma
dell'articolo 609-septies del codice penale, ha quindi
esteso la procedibilità di ufficio del delitto di violenza
sessuale - cui fa riferimento l'articolo 2, lettera c),
punto iii), della decisione quadro - alle ipotesi in cui
lo stesso sia commesso ai danni di persona che, al momento del
fatto, non ha compiuto gli anni diciotto, anziché, come
attualmente previsto, ai soli danni di un minore
infraquattordicenne.
La lettera b) sostituisce invece il numero 2) del
quarto comma dell'articolo 600-septies del codice
penale, prevedendo la procedibilità di ufficio nelle ipotesi
in cui il fatto sia commesso dall'ascendente, dal genitore,
anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da
altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che
abbia con esso una relazione di convivenza; essa realizza, in
tale modo, oltre alle esigenze di adeguamento della
legislazione interna alla decisione quadro, anche quelle
esigenze di coerenza ed uniformità del linguaggio normativo
già evidenziate nell'esame dell'articolo 6, comma 1, lettera
a), del presente disegno di legge.
L'articolo 8 modifica l'articolo 609-nonies del
codice penale.
In particolare, con la lettera a) del comma 1, che
modifica l'alinea dell'articolo 609-nonies, si è
previsto che le pene accessorie e gli altri effetti della
condanna contemplati dall'articolo medesimo, nel testo
vigente, conseguano, oltre che alla condanna, anche alla
applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
Ciò in relazione alla ritenuta necessità che, tenuto conto
della gravità dei delitti in considerazione e della necessità
della eliminazione delle condizioni che potrebbero consentire
una ricaduta nei medesimi, anche nell'ipotesi di
patteggiamento, tali pene ed effetti possano svolgere quella
funzione generalpreventiva, ma, soprattutto,
specialpreventiva, che è loro propria.
La lettera b) del comma 1 modifica il numero 1)
dell'articolo 609-nonies del codice penale, con il
prevedere che la perdita della potestà del genitore consegua
alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta
delle parti, non solo nel caso in cui la qualità di genitore è
elemento costitutivo del reato, ma anche nel caso in cui la
stessa è circostanza aggravante del reato.
Si è inteso con ciò rimediare a quella che è stata
comunemente considerata una mera svista del legislatore del
1996, tale da limitare l'applicabilità della fattispecie in
considerazione alla sola ipotesi prevista dall'articolo
609-quater, primo comma, numero 2), del codice penale.
Con la modifica introdotta essa risulterà viceversa
applicabile anche nell'ipotesi di violenza sessuale aggravata
dalla circostanza di cui all'articolo 609-ter, primo
comma, numero 5).
La lettera c), aggiungendo, dopo il primo comma
dell'articolo 609-nonies, un ulteriore comma, introduce
una disposizione analoga a quella inserita, dall'articolo 5
del disegno di legge, all'articolo 600-septies del
codice penale.
Anche nelle ipotesi di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti per i delitti previsti dagli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies del codice penale,
commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
diciotto, è stata infatti prevista, quale ulteriore pena
accessoria, quella della interdizione perpetua da qualunque
incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni
ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture
frequentate prevalentemente da minori.
Anche tale disposizione trova fondamento nella previsione
dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro, secondo
il quale "Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie
per garantire che qualora una persona fisica sia stata
condannata per uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 o 4,
quest'ultima possa, se del caso, essere interdetta in via
temporanea o permanente dall'esercizio di attività
professionali attinenti alla cura dei bambini".
L'articolo 9 estende la protezione dell'immagine e delle
generalità delle vittime dei reati di violenza sessuale e di
pornografia minorile anche alle due nuove fattispecie
criminose introdotte dal disegno di legge e precisamente agli
articoli 600-quater.1 e 600-quater.2.
L'articolo 10 introduce alcune modifiche all'articolo
25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300", articolo recentemente
introdotto dalla già citata legge n. 228 del 2003.
Tale recentissima disposizione assolve già a quanto
richiesto dagli articoli 6 e 7 della decisione quadro,
mediante la previsione di una responsabilità degli enti, in
riferimento ai delitti di cui agli articoli 600,
600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 601 e 602 del codice penale, che siano
commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.
Oltre all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed
interdittive per il caso in cui i delitti de quo siano
commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, l'articolo
25-quinquies del decreto legislativo n. 231 del 2001
prevede anche, in relazione alle ipotesi in cui l'ente, od una
sua unità organizzativa, vengano stabilmente utilizzati allo
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei delitti medesimi, l'applicazione della
sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio della
attività, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del medesimo
decreto legislativo n. 231 del 2001.
Le modifiche introdotte dall'articolo in esame nel testo
dell'articolo 25-quinquies più volte citato, riguardano
esclusivamente l'inserimento, in tale articolo, del
riferimento alle fattispecie di nuova introduzione di cui agli
articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 del codice
penale.
L'articolo 11 modifica, al comma 1, l'articolo 380, comma
2, lettera d), del codice di procedura penale.
Tale lettera era già stata modificata dall'articolo 11
della legge n. 269 del 1998 che aveva inserito, tra le
fattispecie che prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza,
quelle di cui agli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies
del codice penale.
La novella si limita ad estendere, ai fini della esigenza
dell'arresto obbligatorio in flagranza, il riferimento al
delitto di cui all'articolo 600-ter, primo e secondo
comma, alle ipotesi in cui esso sia relativo al materiale
pornografico di cui ai nuovi articoli 600-quater.1 e
600-quater.2 del codice penale.
Risulta, invece, più significativa, la novella introdotta
dal comma 2 dell'articolo in esame che inserisce, al comma 2
dell'articolo 381 del codice di procedura penale, relativo
alle ipotesi in cui è consentito l'arresto facoltativo in
flagranza, una nuova lettera l-bis), volta a consentire
la possibilità, attualmente non prevista, di procedere, nel
caso in cui la misura sia giustificata dalla gravità del fatto
ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua
personalità o dalle circostanze del fatto medesimo,
all'arresto facoltativo in flagranza dei reati di cessione di
materiale pornografico minorile di cui all'articolo
600-ter, quarto comma, del codice penale, e di
detenzione di materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater del medesimo codice.
L'articolo 12 modifica l'articolo 266, comma 1, lettera
f-bis), del codice di procedura penale.
Tale lettera era stata introdotta, dall'articolo 12 della
legge n. 269 del 1998, al fine di consentire le
intercettazioni telefoniche e, soprattutto, quelle di
comunicazioni informatiche e telematiche, in relazione ai
procedimenti relativi, ai delitti di cui all'articolo
600-ter, terzo comma, del codice penale.
Anche questa novella si limita ad estendere il riferimento
ai delitti di cui all'articolo 600-ter, terzo comma, del
codice penale, anche alle ipotesi in cui gli stessi siano
relativi al materiale pornografico di cui ai nuovi articoli
600-quater.1 e 600-quater.2 del medesimo codice
penale.
L'articolo 13 modifica le disposizioni processuali,
anch'esse introdotte dall'articolo 13 della legge n. 269 del
1998, di cui agli articoli 190-bis, comma 1-bis,
392, comma 1-bis, e 398, comma 5-bis, del codice
di procedura penale.
Anche in tali ipotesi si è inteso estendere l'applicazione
delle particolari disposizioni processuali di cui agli
articoli modificati, disposizioni introdotte dalla legge n.
269 del 1998 al fine di tutelare i minori nell'ambito del
processo, alle ipotesi in cui il processo medesimo riguardi
una delle nuove fattispecie di cui gli articoli
600-quater.1 e 600-quater.2 del codice penale.
L'articolo 14 introduce un ulteriore comma all'articolo
58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante le
norme sull'ordinamento penitenziario. Fra le ipotesi di
divieto di concessione dei benefìci dell'assegnazione al
lavoro esterno, dei permessi premio e delle misure alternative
alla detenzione di cui al capo VI del titolo I
dell'ordinamento penitenziario è stata introdotta la
previsione relativa ai condannati per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e
secondo comma, 600-quinquies, primo comma,
609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi
da persona che non ha compiuto gli anni diciotto e
609-quater del codice penale, i quali non ne possono
beneficiare se non abbiano effettivamente espiato almeno metà
della pena detentiva irrogata.
L'articolo 15 estende ancora alle nuove fattispecie di
reato di cui agli articoli 600-quater.1 e
600-quater.2 del codice penale: a) la possibilità,
prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e recentemente estesa, dall'articolo 8 della
citata legge n. 228 del 2003, alle fattispecie di cui agli
articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater e
600-quinquies del codice penale, per il pubblico
ministero, di ritardare, con decreto motivato, l'esecuzione
dei provvedimenti che applicano una misura cautelare,
l'arresto, il fermo dell'indiziato di delitto o il sequestro;
b) la possibilità di applicare, in relazione a tali
reati, le misure di protezione previste dall'articolo 9, comma
2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, possibilità
anch'essa recentemente estesa, dalla legge n. 228 del 2003,
anche ai reati di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale; c) la possibilità di ricorrere alle
attività di contrasto previste dall'articolo 14 della legge n.
269 del 1998, nelle ipotesi in cui i delitti di cui
all'articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del
codice penale, siano commessi in relazione al materiale
pornografico di cui ai nuovi articoli 600-quater.1 e
600-quater.2 del medesimo codice.
L'articolo 16 prevede l'operatività a regime dell'obbligo,
per gli operatori turistici che organizzano viaggi in Paesi
esteri, di inserire nel materiale propagandistico, nei
programmi o, in mancanza, nei documenti di viaggio consegnati
ai clienti, l'avvertenza relativa alla punibilità con la
reclusione, secondo la legge italiana, dei reati inerenti alla
prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se commessi
all'estero.
Tale obbligo, che trae il proprio sostrato empirico nella
diffusione del così detto "turismo sessuale", in Paesi, per lo
più del terzo mondo, dove lo stesso ha finito per costituite
una vera e propria risorsa economica e strumento di
sostentamento, era previsto, dall'articolo 16 della legge n.
269 del 1998, in via sperimentale, per un periodo "non
inferiore a tre anni", decorrenti dal centottantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della medesima legge, periodo
ormai decorso.
L'utilità dell'avvertenza, che assolve ad un significativo
ruolo generalpreventivo, oltre a costituire un richiamo
emblematico alla scelta del legislatore, effettuata con la
formulazione dell'articolo 604 del codice penale, di punire i
fatti de quo anche se commessi all'estero nonché, a
mezzo dell'articolo 600-quinquies del medesimo codice
penale, l'organizzazione o la propaganda di viaggi finalizzati
alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori,
ha indotto a prevederne l'obbligatorietà, non più temporanea,
ma a regime.
In relazione alla violazione dell'obbligo è stata
mantenuta la previsione della irrogazione di una sanzione
amministrativa, il cui importo è stato adeguato in una somma
compresa tra euro 1.500 ed euro 6.000.
L'articolo 17 inserisce nell'articolo 17, comma 2, della
legge n. 269 del 1998, il richiamo alle nuove fattispecie di
cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 del
codice penale.
L'articolo 18 introduce nel codice penale il nuovo
articolo 528-bis.
Con lo stesso ci si ripropone di tutelare i minori non
solo in quanto soggetti utilizzati per la produzione di
materiale pornografico minorile - obiettivo cui sono
consacrati gli articoli sin qui descritti - ma anche in quanto
fruitori di materiale pornografico "adulto", in particolare di
quello diffuso a mezzo INTERNET. Ciò al fine di consentirne,
anche da tale prospettiva, un corretto sviluppo psichico.
In particolare, poiché i fornitori di connettività alla
rete INTERNET non conoscono il contenuto del materiale
trasmesso e non possono quindi rispondere penalmente nel caso
in cui i siti telematici da essi trasmessi offrano immagini
pornografiche, la disposizione prevede che, qualora i suddetti
fornitori non adempiano all'ordine dell'autorità di
interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini
osceni, essi, ormai a conoscenza del contenuto di quanto
trasmesso, debbano risponderne ai sensi dell'articolo 528 del
codice penale, che punisce appunto le pubblicazioni e gli
spettacoli osceni.
In tali casi è prevista altresì l'adozione, da parte
dell'autorità giudiziaria, delle misure cautelari idonee ad
impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o
materiali osceni.
L'articolo 19 si colloca nel capo II del disegno di legge,
con il quale, come in precedenza anticipato, si è inteso
prevedere - accanto alle disposizioni strettamente
penalistiche di cui sin qui s'è detto - un sistema di misure
che, ad integrazione degli strumenti di contrasto previsti
dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, sia volto alla raccolta e
al monitoraggio organico dei dati sui siti che diffondono
materiale pornografico riguardante minori, nonché al diretto
coinvolgimento dei fornitori dei servizi resi attraverso reti
di comunicazione elettronica, delle banche e degli
intermediari finanziari che prestano servizi a pagamento, al
fine di rompere quei meccanismi che permettono, al momento, a
molti soggetti, di evitare il blocco del sito e di continuare
ad avvalersi dei normali circuiti di pagamento per beneficiare
degli introiti derivanti dal turpe commercio in questione.
Esso introduce, dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto
1998, n. 269, che disciplina l'attività di contrasto, quattro
nuovi articoli (dal 14-bis al 14-quinquies) e, più
specificamente:
a) l'articolo 14-bis che prevede
l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, già impegnato
nell'attività di contrasto di cui all'articolo 14, comma 2,
della medesima legge n. 269 del 1998, di un Centro nazionale
con il compito, tra l'altro, di tenere aggiornato un elenco di
tutti i siti che diffondono materiale pornografico riguardante
minori, segnalati da soggetti pubblici e privati, nonché dei
gestori e degli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti.
Alle segnalazioni sono tenuti in particolare gli agenti e gli
ufficiali di polizia giudiziaria. Il Centro provvederà inoltre
a comunicare al Dipartimento per le pari opportunità della
Presidenza del Consiglio dei ministri elementi informativi e
dati statistici relativi alla pornografia minorile su
INTERNET, al fine della predisposizione del Piano nazionale di
contrasto e prevenzione alla pedofilia e della relazione
annuale di cui all'articolo 17, comma 1, della stessa legge n.
269 del 1998;
b) l'articolo 14-ter che prevede l'obbligo,
per i fornitori dei servizi resi attraverso reti di
comunicazione elettronica, di segnalare al citato Centro
nazionale i contratti con imprese o soggetti che, a qualunque
titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio di
materiale pornografico che coinvolge minori, qualora ne
vengano a conoscenza. La violazione di tale obbligo comporta
l'applicazione, cui provvede il Ministero delle comunicazioni,
di una sanzione amministrativa da 50.000 a 250.000 euro;
c) l'articolo 14-quater che prevede
l'obbligo, per i fornitori di connettività alla rete INTERNET,
di utilizzare specifici strumenti di filtraggio, individuati
con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, al fine di
impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale
pornografico coinvolgente minori segnalati dal Centro
nazionale. In via transitoria i predetti fornitori sono tenuti
comunque ad adottare adeguati strumenti di filtraggio, dandone
previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni ed al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Anche la
violazione di tale obbligo è punita con la sanzione
amministrativa, anch'essa irrogata dal Ministero delle
comunicazioni, da 50.000 a 250.000 euro;
d) l'articolo 14-quinquies che prevede,
infine, che l'Ufficio italiano dei cambi (UIC), interessato
dal Centro nazionale, trasmetta alle banche, agli istituti di
moneta elettronica, a Poste italiane SpA ed agli intermediari
finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni
relative ai soggetti che risultano beneficiari dei pagamenti
effettuati per la commercializzazione di materiale
pornografico coinvolgente minori su INTERNET o su altre reti
di comunicazione. Acquisite tali informazioni, le banche e gli
altri organismi del circuito finanziario comunicano ulteriori
notizie di cui siano a conoscenza all'UIC che a sua volta le
comunica in via esclusiva al Centro nazionale.
Inoltre è stata introdotta una risoluzione ope legis
dei contratti relativi all'accettazione di carte di pagamento
stipulati dagli organismi finanziari con i soggetti
beneficiari dei pagamenti effettuati per la
commercializzazione di materiale pedopornografico su
INTERNET.
Dal lato dell'utilizzatore della carta di pagamento si è
previsto che qualora il Centro nazionale comunichi alle banche
e agli altri organismi finanziari informazioni relative al
titolare della carta che ne abbia fatto uso per l'acquisto di
materiale pedopornografico su INTERNET, i suddetti organismi
possano chiedere informazioni ai titolari e quindi procedere
alla revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della carta
medesima. I casi di revoca sono segnalati all'archivio degli
assegni bancari e postali e delle carte di pagamento
irregolari di cui all'articolo 10-bis della legge 15
dicembre 1990, n. 386.
Le procedure e le modalità da applicare ai fini della
trasmissione riservata mediante strumenti informatici e
telematici delle informazioni previste dalla disposizione in
esame saranno stabilite con apposito regolamento
interministeriale da adottare entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della legge.
La violazione delle predette disposizioni comporta
l'applicazione, da parte della Banca d'Italia, della sanzione
amministrativa fino a 500.000 euro.
Lo stesso nuovo articolo 14-quinquies prevede che
gli introiti delle predette sanzioni confluiscano nel fondo,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della stessa legge n. 269 del
1998, e siano destinati al finanziamento di iniziative, anche
di altre amministrazioni, per il contrasto alla pornografia
minorile su INTERNET.
Dall'intervento normativo non derivano nuovi o maggiori
oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
In particolare non derivano oneri aggiuntivi in relazione alla
istituzione del Centro nazionale di cui al nuovo articolo
14-bis, comma 1, della legge n. 269 del 1998, introdotto
dal disegno di legge, atteso il disposto di cui al comma 2 di
tale articolo, secondo il quale "Il Centro si avvale delle
risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. La sua
istituzione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato".
Si omette pertanto la relazione tecnica di cui
all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
L'intervento si rivela necessario ai fine di adeguare il
quadro legislativo vigente in materia di contrasto allo
sfruttamento sessuale dei minori di fronte alla manifestazione
di nuove forme ed espressioni del drammatico fenomeno della
pedofilia anche a mezzo dell'utilizzo dei moderni strumenti
telematici. Alla base dell'intervento vi è la volontà
politica, molto forte e condivisa, di dare un segnale univoco
e chiaro per il contrasto e la repressione di questi
gravissimi reati affinché sia maggiormente garantita la tutela
della salute del minore sia con l'inasprimento dei trattamenti
sanzionatori sia, con la predisposizione di ulteriori
meccanismi di salvaguardia e di protezione.
La elaborazione del progetto normativo volto ad
implementare e a perfezionare la legislazione vigente è il
frutto di un'azione concertata nella sede del tavolo di
coordinamento per la lotta alla pedofilia istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri ex articolo 17,
comma 2, della legge n. 269 del 1998, anche per rispondere
alle nuove istanze provenienti dalle istituzioni comunitarie
ed, in particolare, dagli impegni relativi alla proposta di
decisione-quadro del Consiglio dell'Unione europea di cui al
successivo punto D).
B) Analisi del quadro normativo.
La materia del contrasto alla pedofilia trova la sua
disciplina nelle leggi 15 febbraio 1996, n. 66, e 3 agosto
1998, n. 269, che ne costituiscono le principali fonti
normative.
Tali leggi hanno apportato modifiche significative e
rilevanti al codice penale laddove sono contemplate e
sanzionate le diverse fattispecie criminose concernenti la
pedofilia nell'ambito del titolo XII, capo III, sezioni I e
II, del libro II.
In particolare, la normativa codicistica contempla le
fattispecie di pornografia minorile (articolo 600-ter),
detenzione di materiale pornografico (600-quater),
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile (600-quinquies), con un sistema
complementare di circostanze aggravanti ed attenuanti
(600-sexies), confisca dei beni e pene accessorie
(600-septies).
Tuttavia, nel corso degli ultimi anni la legislazione
vigente si è spesso rivelata insufficiente a fronte della
esigenza di dare risposte immediate ed efficaci, sia sul piano
repressivo che su quello preventivo, rispetto alla grave
diffusione del fenomeno.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
La normativa proposta introduce modifiche all'impianto
codicistico indicato al fine di incrementare l'efficacia
deterrente della disciplina penale e di rendere la repressione
del fenomeno criminoso maggiormente effettiva.
Il disegno di legge mira ad un intervento specifico di
carattere minimale poiché, attraverso parziali novelle del
dettato normativo, tende ad innalzare la soglia di attenzione
dello Stato sul fenomeno della pedofilia e ad introdurre
meccanismi più efficaci a salvaguardia della salute del
minore.
Come descritto nella relazione illustrativa, le modifiche
alla normativa codicistica si sostanziano nella estensione
della protezione del minore sino al diciottesimo anno di età,
nell'ampliamento della nozione di pornografia infantile, in
una migliore definizione degli elementi costitutivi dei reati,
nell'innalzamento delle soglie sanzionatorie e nella
previsione della responsabilità delle persone giuridiche. Si
tratta di interventi che si pongono in continuità con le più
recenti tendenze evolutive dell'ordinamento italiano e la
necessaria predisposizione di regole comuni in ambito
comunitario.
Le ulteriori novelle legislative recate dal provvedimento
sono strettamente consequenziali alle prime: si modificano, ad
esempio, necessariamente alcune disposizioni del codice di
procedura penale, della legge n. 269 del 1998 e del decreto
legislativo n. 231 del 2001.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento costituisce attuazione di impegni
assunti, anche abbastanza recentemente, dal nostro Paese nella
sede comunitaria. E' noto, difatti, che la pedofilia
costituisce oggetto di particolare attenzione da parte delle
istituzioni comunitarie le quali hanno espresso più volte
l'esigenza di costituire delle solide basi comuni per
debellare un fenomeno che presenta oramai una dimensione
transnazionale.
Oltre all'azione comune 97/154/GAI del Consiglio, del 24
febbraio 1997, ed alla decisione 2000/375/GAI dello stesso
Consiglio, del 29 maggio 2000, di recente, è stato raggiunto
l'accordo politico su un'importante decisione quadro proposta
dalla Commissione europea al Consiglio ispirata ad una
maggiore severità nel contrasto alla pedofilia ed all'impegno
comune degli Stati di dotare le proprie strutture, giudiziarie
e di polizia, di strumenti più efficaci a fronte della sempre
più allarmante diffusione del fenomeno.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Il provvedimento non presenta alcun profilo di
incompatibilità con l'ordinamento regionale poiché incide su
una materia di competenza di legislazione esclusiva dello
Stato quale l'ordinamento penale ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena
utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
La materia della pedofilia richiede necessariamente il
ricorso alla fonte normativa primaria ed esula completamente
all'ambito della delegificazione.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Rispetto al linguaggio tecnico-giuridico già in uso nella
materia, il provvedimento introduce una sola nuova
definizione: quella di "immagini virtuali".
Tale introduzione si rende necessaria a fronte del sempre
maggiore ricorso agli strumenti informatici per l'utilizzo di
particolari tecniche di elaborazione grafica volte a
realizzare rappresentazioni, sia reali che non, di contenuto
pedo-pornografico. Non esiste nell'ordinamento una definizione
di questo tipo e non vi è alcun profilo di incompatibilità con
altre definizioni in uso nel settore delle innovazioni e
tecnologie.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle
successive modifiche subite dai medesimi.
Il provvedimento incide sugli articoli del codice penale
citati nonché sulla normativa collegata di cui al codice di
procedura penale ed alla legge n. 269 del 1998 per la quale si
è tenuto conto del testo vigente conseguente alle varie
modifiche subite nel tempo quali, fra le ultime, quelle di cui
alla recente legge 11 agosto 2003, n. 228.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti.
Il provvedimento è quasi interamente fondato sulla
tecnica normativa della novella legislativa poiché costituisce
un intervento di carattere minimale volto a perfezionare la
disciplina codicistica già vigente.
Solo in minima parte sono state introdotte delle intere
disposizioni aventi portata autonoma laddove, ad esempio, sono
stati introdotti nel codice penale degli articoli ex novo,
segnatamente: gli articoli 600-quater.1,
600-quater.2, 600-quater.3 e l'articolo
528-bis.
Si segnala, inoltre, che sono stati introdotti nella
legge n. 269 del 1998 gli articoli 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies per la istituzione di
una nuova struttura presso il Ministero dell'interno.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
Il provvedimento non comporta alcun effetto
abrogativo.
3. Ulteriori elementi.
A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti
su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato
dell'iter.
Attualmente sono all'esame di un Comitato ristretto,
costituito presso la Commissione giustizia della Camera dei
deputati, una serie di proposte di legge volte principalmente
a modificare la legge n. 269 del 1998 (atti Camera nn. 311,
382, 408, 593, 726, 953, 1029, 1346, 1489, 2038, 2415, 2422,
2521, 2669, 3122 e 3691).
Le ultime riunioni del Comitato risalgono al giugno
2003.