XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4599




DISEGNO DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO
SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA


Art. 1.

        1. All'articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente:

        "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a diciotto anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228";

            b) al terzo comma, dopo la parola: "divulga" è inserita la seguente ", diffonde";

            c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

        "Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164".


Art. 2.

        1. L'articolo 600-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 600-quater (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549".


Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 600-quater. 1. (Materiale pornografico prodotto utilizzando persone che sembrano essere minori). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche se il materiale pornografico è prodotto utilizzando persone che, per le loro caratteristiche fisiche, hanno le sembianze di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.
        Salvo che costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando si dimostra che le persone utilizzate erano in realtà maggiorenni e la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione.

        Art. 600-quater. 2. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.
        Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
        Salvo che costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione e nella stessa non sono state utilizzate immagini di soggetti reali o parti di esse.
          Art. 600-quater. 3. (Altri casi di non punibilità). Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600-ter, primo comma, e 600-quater.1, primo comma, quando il materiale è prodotto e detenuto da minore degli anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei soli soggetti minori rappresentati".


Art. 4.

        1. All'articolo 600-quinquies del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Chiunque partecipa ai viaggi di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 40.000".


Art. 5.

        1. All'articolo 600-septies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori".


Art. 6.

        1. All'articolo 609-quater, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

                "2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza;";

            b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

                "2-bis) non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia uno dei soggetti indicati al numero 2) ed abbia agito abusando della posizione di fiducia, autorità od influenza che ha rispetto al minore".


Art. 7.

        1. All'articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al numero 1), la parola: "quattordici" è sostituita dalla seguente "diciotto";

            b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

                "2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;".


Art. 8.

        1. All'articolo 609-nonies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'alinea, dopo le parole: "La condanna" sono inserite le seguenti: "o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale";
            b) al numero 1), dopo le parole: "elemento costitutivo" sono inserite le seguenti: "o circostanza aggravante";

            c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater, e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture frequentate prevalentemente da minori".


Art. 9.

        1. All'articolo 734-bis del codice penale le parole: "600-ter, 600-quater" sono sostituite dalle seguenti: "600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2".


Art. 10.

        1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) dopo le parole: "600-ter, primo e secondo comma" sono inserite le seguenti: ", anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,";

            b) alla lettera c), dopo le parole: "e 600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,".


Art. 11.

        1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,".
        2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

            "l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter,
quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 del medesimo codice;".


Art. 12.

        1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: "del codice penale" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 del medesimo codice".


Art. 13.

        1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter, 600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,".
        2. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,".
        3. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter", sono inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,".

Art. 14.

        1. Dopo il comma 4 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

        "4-bis. I condannati per i delitti di cui all'articolo 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, primo comma, 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, e 609-quater, del codice penale, non sono ammessi ad alcuno dei benefìci indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno metà della pena irrogata".


Art. 15.

        1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,".
        2. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo, 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: "600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,".
        3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 del medesimo codice.


Art. 16.

        1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ..... della legge ..... n. .... - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".
        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.


Art. 17.

        1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: "600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 dello stesso codice,".


Art. 18.

        1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 528-bis. (Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fornitore di connettività alla rete INTERNET che non adempie all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni è punito ai sensi dell'articolo 528.
        Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o immagini osceni".


Capo II

NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA A MEZZO INTERNET


Art. 19.

        1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 14-bis. (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori utilizzando internet ed altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.
            2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. La sua istituzione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
            3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete internet, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1.

        Art. 14-ter. (Obblighi per fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica) 1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica, anche mediante l'uso di specifiche numerazioni che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o a prestazioni a pagamento, sono obbligati in ogni caso, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti, a segnalare al Centro i contratti con imprese o soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, qualora ne vengano a conoscenza.
            2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

        Art. 14-quater. (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) 1. I fornitori di connettività alla rete internet, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, da adottare entro il 31 dicembre 2004, in cui sono stabilite altresì le modalità di certificazione da parte del Ministero delle comunicazioni.
            2. Fino all'entrata in vigore del sistema di certificazione di cui al comma 1, i fornitori di connettività adottano adeguati strumenti di filtraggio, previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
            3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

        Art. 14-quinquies. (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico) 1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori su internet e sulle altre reti di comunicazione.
            2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.
            3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-bis l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.
            4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, aventi sede o domicilio in Italia, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento.
            5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori su internet o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.
            6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 del presente articolo nell'ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
            7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 ed ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro.
            8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.
            9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed al regolamento previsto dal comma 8, da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane SpA e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
            10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate al fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e destinate al finanziamento di iniziative anche di altre amministrazioni per il contrasto della pedopornografia su INTERNET".

        2. Il regolamento di cui all'articolo 14-quinquies, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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