XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4599
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO
SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA
Art. 1.
1. All'articolo 600-ter del codice penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto,
realizza esibizioni pornografiche o produce materiale
pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a
partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la
reclusione da sei a diciotto anni e con la multa da euro
25.822 a euro 258.228";
b) al terzo comma, dopo la parola: "divulga" è
inserita la seguente ", diffonde";
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi
primo, secondo e terzo, consapevolmente offre o cede ad altri,
anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al
primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con
la multa da euro 1.549 a euro 5.164".
Art. 2.
1. L'articolo 600-quater del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 600-quater (Detenzione di materiale
pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o
detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori
degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa non inferiore a euro 1.549".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale,
come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 600-quater. 1. (Materiale pornografico prodotto
utilizzando persone che sembrano essere minori). Le
disposizioni di cui agli articoli 600-ter e
600-quater si applicano anche se il materiale
pornografico è prodotto utilizzando persone che, per le loro
caratteristiche fisiche, hanno le sembianze di minori degli
anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.
Salvo che costituisca altro reato, non è punibile per i
fatti di cui al primo comma chi produce il materiale
pornografico ivi specificato, quando si dimostra che le
persone utilizzate erano in realtà maggiorenni e la produzione
non è destinata alla diffusione o alla cessione.
Art. 600-quater. 2. (Pornografia virtuale). Le
disposizioni di cui agli articoli 600-ter e
600-quater si applicano anche quando il materiale
pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche
immagini virtuali di minori degli anni diciotto, ma la pena è
diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con
tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in
parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione
fa apparire come vere situazioni non reali.
Salvo che costituisca altro reato, non è punibile per i
fatti di cui al primo comma chi produce il materiale
pornografico ivi specificato, quando la produzione non è
destinata alla diffusione o alla cessione e nella stessa non
sono state utilizzate immagini di soggetti reali o parti di
esse.
Art. 600-quater. 3. (Altri casi di non punibilità).
Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui
agli articoli 600-ter, primo comma, e
600-quater.1, primo comma, quando il materiale è
prodotto e detenuto da minore degli anni diciotto e ritrae o
rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso
sessuale, e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei soli
soggetti minori rappresentati".
Art. 4.
1. All'articolo 600-quinquies del codice penale, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque partecipa ai viaggi di cui al primo comma è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
euro 2.500 a euro 40.000".
Art. 5.
1. All'articolo 600-septies del codice penale è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La condanna o l'applicazione della pena su richiesta
delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in
ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o
servizio in istituzioni o strutture frequentate
prevalentemente da minori".
Art. 6.
1. All'articolo 609-quater, primo comma, del codice
penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il
di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o
di custodia, il minore è affidato o che abbia, con
quest'ultimo, una relazione di convivenza;";
b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
"2-bis) non ha compiuto gli anni diciotto,
quando il colpevole sia uno dei soggetti indicati al numero 2)
ed abbia agito abusando della posizione di fiducia, autorità
od influenza che ha rispetto al minore".
Art. 7.
1. All'articolo 609-septies, quarto comma, del
codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), la parola: "quattordici" è
sostituita dalla seguente "diciotto";
b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal
genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore
ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni
di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di
custodia o che abbia con esso una relazione di
convivenza;".
Art. 8.
1. All'articolo 609-nonies del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "La condanna" sono
inserite le seguenti: "o l'applicazione della pena su
richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale";
b) al numero 1), dopo le parole: "elemento
costitutivo" sono inserite le seguenti: "o circostanza
aggravante";
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La condanna o l'applicazione della pena su richiesta
delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli
609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi
nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
diciotto, 609-quater, e 609-quinquies, comporta in
ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle
scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o
servizio in istituzioni o in altre strutture frequentate
prevalentemente da minori".
Art. 9.
1. All'articolo 734-bis del codice penale le parole:
"600-ter, 600-quater" sono sostituite dalle
seguenti: "600-ter e 600-quater, anche se relativi
al materiale pornografico di cui agli articoli
600-quater.1 e 600-quater.2".
Art. 10.
1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b) dopo le parole:
"600-ter, primo e secondo comma" sono inserite le
seguenti: ", anche se relativo al materiale pornografico di
cui agli articoli 600-quater.1 e
600-quater.2,";
b) alla lettera c), dopo le parole: "e
600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se
relativi al materiale pornografico di cui agli articoli
600-quater.1 e 600-quater.2,".
Art. 11.
1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice
di procedura penale, dopo le parole: "delitto di pornografia
minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e
secondo," sono inserite le seguenti: "anche se relativo al
materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1
e 600-quater.2,".
2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura
penale, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
"l-bis) offerta, cessione o detenzione di
materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter,
quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche
se relative al materiale pornografico di cui agli articoli
600-quater.1 e 600-quater.2 del medesimo
codice;".
Art. 12.
1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del
codice di procedura penale, dopo le parole: "del codice
penale" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relativi al
materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1
e 600-quater.2 del medesimo codice".
Art. 13.
1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del
codice di procedura penale, dopo le parole: "600-ter,
600-quater," sono inserite le seguenti: "anche se
relativi al materiale pornografico di cui agli articoli
600-quater.1 e 600-quater.2,".
2. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di
procedura penale, dopo le parole: "600-ter," sono
inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale
pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e
600-quater.2,".
3. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di
procedura penale, dopo le parole: "600-ter", sono
inserite le seguenti: "anche se relativo al materiale
pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e
600-quater.2,".
Art. 14.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 58-quater della
legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
"4-bis. I condannati per i delitti di cui
all'articolo 600-bis, primo comma, 600-ter, primo
e secondo comma, 600-quinquies, primo comma, 609-bis,
609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti
di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, e
609-quater, del codice penale, non sono ammessi ad
alcuno dei benefìci indicati nel comma 1 dell'articolo
4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno metà
della pena irrogata".
Art. 15.
1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni,
dopo le parole: "600-quater," sono inserite le seguenti:
"anche se relativi al materiale pornografico di cui agli
articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,".
2. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo, 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le
parole: "600-quater," sono inserite le seguenti: "anche
se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli
600-quater.1 e 600-quater.2,".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3
agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di
cui all'articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo,
del codice penale, sono commessi in relazione al materiale
pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e
600-quater.2 del medesimo codice.
Art. 16.
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi
collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a
decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera
evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in
mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli
utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a
singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione
obbligatoria ai sensi dell'articolo ..... della legge ..... n.
.... - La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche
se commessi all'estero".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con
riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai
documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al
comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000.
All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle
attività produttive.
Art. 17.
1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge
3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: "600-ter, terzo
comma, e 600-quater del codice penale," sono inserite le
seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui
agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 dello
stesso codice,".
Art. 18.
1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 528-bis. (Trasmissione di scritti, disegni o
immagini osceni). Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, il fornitore di connettività alla rete INTERNET che
non adempie all'ordine dell'autorità di interrompere la
trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni è punito ai
sensi dell'articolo 528.
Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria
adotta in via cautelare le misure idonee ad impedire
l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o immagini
osceni".
Capo II
NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA A MEZZO INTERNET
Art. 19.
1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 14-bis. (Centro nazionale per il contrasto della
pedopornografia sulla rete INTERNET) 1. Presso l'organo del
Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è
istituito il Centro nazionale per il contrasto della
pedopornografia sulla rete internet, di seguito denominato
"Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni,
provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da
soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla
pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono
materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori
utilizzando internet ed altre reti di comunicazione, nonché i
gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti.
Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli
ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative
e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di
riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei
gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono
inseriti in un elenco costantemente aggiornato.
2. Il Centro si avvale delle risorse umane,
strumentali e finanziarie esistenti. La sua istituzione non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, elementi
informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia
sulla rete internet, al fine della predisposizione del Piano
nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia e della
relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1.
Art. 14-ter. (Obblighi per fornitori dei servizi resi
attraverso reti di comunicazione elettronica) 1. I
fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione
elettronica, anche mediante l'uso di specifiche numerazioni
che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o a
prestazioni a pagamento, sono obbligati in ogni caso, fermo
restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti, a
segnalare al Centro i contratti con imprese o soggetti che, a
qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno
commercio, anche in via telematica, di materiale
pedopornografico, qualora ne vengano a conoscenza.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la
violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro
250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero
delle comunicazioni.
Art. 14-quater. (Utilizzo di strumenti tecnici per
impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale
pedopornografico) 1. I fornitori di connettività alla rete
internet, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal
Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di
filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche individuati
con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, da adottare
entro il 31 dicembre 2004, in cui sono stabilite altresì le
modalità di certificazione da parte del Ministero delle
comunicazioni.
2. Fino all'entrata in vigore del sistema di
certificazione di cui al comma 1, i fornitori di connettività
adottano adeguati strumenti di filtraggio, previa
comunicazione al Ministero delle comunicazioni e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie.
3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede
il Ministero delle comunicazioni.
Art. 14-quinquies. (Misure finanziarie di contrasto
alla commercializzazione di materiale pedopornografico) 1.
Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC),
per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di
moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari
finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni
di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti
beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione
di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori
su internet e sulle altre reti di comunicazione.
2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica,
Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano
servizi di pagamento, comunicano all'UIC ogni informazione
disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili
ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e
dell'articolo 14-bis l'UIC trasmette al Centro le
informazioni acquisite ai sensi del comma 2.
4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati
dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste
italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano
servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del
comma 1, aventi sede o domicilio in Italia, relativi
all'accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di
pagamento.
5. Il Centro trasmette eventuali informazioni
relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia
fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente lo
sfruttamento sessuale dei minori su internet o su altre reti
di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta
elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario
finanziario emittente la carta medesima, i quali possono
chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione
all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.
6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica,
Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano
servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di
cui al comma 5 del presente articolo nell'ambito delle
segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai
sensi dell'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990,
n. 386.
7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica,
Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano
servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei
divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 ed ogni altra
informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni
riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC
trasmette le informazioni così acquisite al Centro.
8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
delle comunicazioni, per le pari opportunità e per
l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d'Italia
e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei
dati personali, sono definite le procedure e le modalità da
applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti
informatici e telematici, delle informazioni previste dal
presente articolo.
9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza
delle disposizioni di cui al presente articolo ed al
regolamento previsto dal comma 8, da parte delle banche, degli
istituti di moneta elettronica, di Poste italiane SpA e degli
intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In
caso di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione
della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti
uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia
e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o
dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile,
la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui
al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
10. Le somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 9 sono attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze per essere riassegnate al fondo,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, e destinate al finanziamento
di iniziative anche di altre amministrazioni per il contrasto
della pedopornografia su INTERNET".
2. Il regolamento di cui all'articolo 14-quinquies,
comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, è adottato entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.