XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4598
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si richiede di eliminare due evidenti sperequazioni operate a
danno di persone gravemente invalide. Stiamo parlando della
categoria dei grandi invalidi per servizio, costituita per la
quasi totalità da personale militare e militarizzato.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
luglio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247
del 1^ ottobre 1965, emanato in base all'articolo 2 della
legge 27 luglio 1962, n. 1116, recante "Norme per
l'applicazione della legge 1^ novembre 1957, n. 1140 e della
legge 27 luglio 1962, n. 1116, in materia di spese di degenza
e di cura per ferite, lesioni ed infermità dipendenti da causa
di servizio a favore del personale militare" prevede
l'assunzione a carico dello Stato delle spese di cura ritenute
necessarie per il personale militare in attività di servizio
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e per gli
appartenenti ai Corpi armati dello Stato che abbiano contratto
ferite, lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa
di servizio, fissando le relative procedure.
Dopo una prima stesura, che ne limitava l'applicazione al
solo personale militare in servizio, il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965 fu esteso anche al
personale militare in quiescenza. Tale estensione fu disposta
sulla base del parere n. 169/82 del 7 giugno 1982.
Purtroppo, non è possibile applicare il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965 né al
personale militare in servizio di leva ed equiparato, né ai
frequentatori di scuole militari, in quanto per costoro trova
applicazione solo l'articolo 445 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, secondo cui "Le spese
per il vitto, per la cura, l'assistenza e la prima fornitura
degli apparecchi di protesi a favore dei sergenti di leva, dei
graduati di truppa e dei militari semplici in servizio o in
licenza, esclusi gli appuntati e i carabinieri, risultano già
a carico dell'Amministrazione della difesa". Da ciò emerge che
il militare in servizio di leva ha diritto, a differenza del
militare o dell'impiegato in servizio continuativo, durante il
periodo di servizio, all'assistenza sanitaria a carico
dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che le
infermità o lesioni siano o meno collegabili al servizio.
Da quanto esposto si evince che l'attuale disciplina delle
spese di degenza e di cura per ferite, lesioni ed infermità,
siano o meno dipendenti da causa di servizio, è comunque
applicabile nei confronti del personale militare in servizio
obbligatorio di leva in presenza del rapporto di servizio che
si interrompe con la fine di tale servizio, contrariamente a
quanto avviene per il personale militare proveniente dal
servizio permanente che, cessato dal servizio effettivo,
rimane legato all'amministrazione attraverso il trattamento di
quiescenza.
Così il servizio obbligatorio di leva, derivante da
imposizione costituzionale, la cui natura è indubbiamente
quella di una prestazione personale imposta per legge, risulta
pesantemente penalizzante rispetto al servizio prestato come
militare in servizio permanente effettivo, che invece si
sostanzia in un vero e proprio rapporto di servizio nei
confronti dell'amministrazione, con esclusione di qualsiasi
possibilità di assimilazione tra i due trattamenti.
A questa situazione bisogna porre rimedio attraverso una
disposizione di legge che estenda le disposizioni per la cura
di infermità, lesioni ed invalidità di prima categoria
dipendenti dal servizio, già in essere nei confronti del
personale militare e civile in quiescenza, almeno alle più
gravi tra le omologhe infermità che colpiscono i grandi
invalidi per servizio militare obbligatorio di leva.
Altra questione che merita attenzione è "l'esenzione dalla
quota di contribuzione sull'acquisto dei farmaci", gravame
inammissibile su farmaci prescritti per la cura di menomazioni
gravi, specifiche dei grandi invalidi per servizio.
Tale categoria si è sentita colpita da una ingiustizia,
poiché un grande invalido per servizio è oberato dalla spesa
per circa l'80 per cento dei farmaci che deve assumere se
titolare di pensione privilegiata ordinaria, dalla spesa
completa, come un normale cittadino, nonostante debba fare
fronte agli esiti di menomazioni gravemente invalidanti
contratte in servizio. Si insiste nel fare risaltare come le
cure afferenti gravi patologie e minorazioni contratte per
cause di servizio, quali sono quelle di grandi invalidi per
servizio, risultino tuttora ancorate al reddito, nonostante la
parità di benefìci con i grandi invalidi di guerra dal luglio
2000 esentati da qualsiasi spesa sanitaria. Infatti, a seguito
dell'approvazione della legge 19 luglio 2000, n. 203,
l'erogabilità gratuita dei farmaci di classe C) è stata
concessa soltanto agli invalidi di guerra e negata ai grandi
invalidi per servizio. Purtroppo l'esistenza di consolidate
leggi di equiparazione dei benefìci tra grandi invalidi di
guerra e per servizio, la pressione e lo scontento della
categoria sono notevolmente aumentati e soprattutto
nell'ultimo periodo a causa dell'abolizione della classe B)
dei farmaci.