XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4598




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si richiede di eliminare due evidenti sperequazioni operate a danno di persone gravemente invalide. Stiamo parlando della categoria dei grandi invalidi per servizio, costituita per la quasi totalità da personale militare e militarizzato.
        Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 1^ ottobre 1965, emanato in base all'articolo 2 della legge 27 luglio 1962, n. 1116, recante "Norme per l'applicazione della legge 1^ novembre 1957, n. 1140 e della legge 27 luglio 1962, n. 1116, in materia di spese di degenza e di cura per ferite, lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio a favore del personale militare" prevede l'assunzione a carico dello Stato delle spese di cura ritenute necessarie per il personale militare in attività di servizio dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, fissando le relative procedure.
        Dopo una prima stesura, che ne limitava l'applicazione al solo personale militare in servizio, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965 fu esteso anche al personale militare in quiescenza. Tale estensione fu disposta sulla base del parere n. 169/82 del 7 giugno 1982.
        Purtroppo, non è possibile applicare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965 né al personale militare in servizio di leva ed equiparato, né ai frequentatori di scuole militari, in quanto per costoro trova applicazione solo l'articolo 445 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, secondo cui "Le spese per il vitto, per la cura, l'assistenza e la prima fornitura degli apparecchi di protesi a favore dei sergenti di leva, dei graduati di truppa e dei militari semplici in servizio o in licenza, esclusi gli appuntati e i carabinieri, risultano già a carico dell'Amministrazione della difesa". Da ciò emerge che il militare in servizio di leva ha diritto, a differenza del militare o dell'impiegato in servizio continuativo, durante il periodo di servizio, all'assistenza sanitaria a carico dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che le infermità o lesioni siano o meno collegabili al servizio.
        Da quanto esposto si evince che l'attuale disciplina delle spese di degenza e di cura per ferite, lesioni ed infermità, siano o meno dipendenti da causa di servizio, è comunque applicabile nei confronti del personale militare in servizio obbligatorio di leva in presenza del rapporto di servizio che si interrompe con la fine di tale servizio, contrariamente a quanto avviene per il personale militare proveniente dal servizio permanente che, cessato dal servizio effettivo, rimane legato all'amministrazione attraverso il trattamento di quiescenza.
        Così il servizio obbligatorio di leva, derivante da imposizione costituzionale, la cui natura è indubbiamente quella di una prestazione personale imposta per legge, risulta pesantemente penalizzante rispetto al servizio prestato come militare in servizio permanente effettivo, che invece si sostanzia in un vero e proprio rapporto di servizio nei confronti dell'amministrazione, con esclusione di qualsiasi possibilità di assimilazione tra i due trattamenti.
        A questa situazione bisogna porre rimedio attraverso una disposizione di legge che estenda le disposizioni per la cura di infermità, lesioni ed invalidità di prima categoria dipendenti dal servizio, già in essere nei confronti del personale militare e civile in quiescenza, almeno alle più gravi tra le omologhe infermità che colpiscono i grandi invalidi per servizio militare obbligatorio di leva.
        Altra questione che merita attenzione è "l'esenzione dalla quota di contribuzione sull'acquisto dei farmaci", gravame inammissibile su farmaci prescritti per la cura di menomazioni gravi, specifiche dei grandi invalidi per servizio.
        Tale categoria si è sentita colpita da una ingiustizia, poiché un grande invalido per servizio è oberato dalla spesa per circa l'80 per cento dei farmaci che deve assumere se titolare di pensione privilegiata ordinaria, dalla spesa completa, come un normale cittadino, nonostante debba fare fronte agli esiti di menomazioni gravemente invalidanti contratte in servizio. Si insiste nel fare risaltare come le cure afferenti gravi patologie e minorazioni contratte per cause di servizio, quali sono quelle di grandi invalidi per servizio, risultino tuttora ancorate al reddito, nonostante la parità di benefìci con i grandi invalidi di guerra dal luglio 2000 esentati da qualsiasi spesa sanitaria. Infatti, a seguito dell'approvazione della legge 19 luglio 2000, n. 203, l'erogabilità gratuita dei farmaci di classe C) è stata concessa soltanto agli invalidi di guerra e negata ai grandi invalidi per servizio. Purtroppo l'esistenza di consolidate leggi di equiparazione dei benefìci tra grandi invalidi di guerra e per servizio, la pressione e lo scontento della categoria sono notevolmente aumentati e soprattutto nell'ultimo periodo a causa dell'abolizione della classe B) dei farmaci.




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