XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4598




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al militare e al militarizzato per servizio di leva, titolare di assegno privilegiato ordinario militare gabellare di prima categoria, č esteso da parte dell'amministrazione di appartenenza, per le necessitā di cura e di riabilitazione delle infermitā riconosciute dipendenti da causa di servizio, lo stesso trattamento dovuto al dipendente dello Stato in quiescenza ai sensi di quanto giā disposto per tale personale dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 1^ ottobre 1965, e 5 luglio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 30 settembre 1965.


Art. 2.

        1. Al personale invalido per servizio di prima categoria č estesa l'applicazione della disciplina prevista dalla legge 19 luglio 2000, n. 203, per i titolari di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria, nei casi in cui il medico di base attesta la comprovata utilitā terapeutica dei farmaci per il paziente.



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