XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4593
Onorevoli Deputati! - Il presente decreto riprende il
contenuto dell'articolo 10 del disegno di legge di iniziativa
governativa, atto Camera n. 4163, recante "Disposizioni in
materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e
periodica", attualmente all'esame in sede referente presso la
Commissione VII della Camera dei deputati. La prevedibile
tempistica dell'iter per l'approvazione di tale
provvedimento suggerisce la necessità del ricorso
all'intervento di urgenza per evitare il determinarsi di una
situazione di vuoto legislativo alla data del 31 dicembre
2003. In tale data, infatti, ai sensi dell'articolo
13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 284, è prevista la scadenza della proroga del termine di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre
2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di
contribuzione diretta per le spedizioni postali. E da rilevare
come tale proroga sia l'ultimo di una serie di interventi a
carattere transitorio che hanno contribuito al determinarsi di
una situazione di incertezza normativa e di crescente
contenzioso, con conseguenze negative sia per gli operatori
del settore che per i soggetti pubblici interessati.
L'articolo 1 del provvedimento in esame si propone di
superare, a decorrere dal 1^ gennaio 2004, l'attuale regime
transitorio introducendo una nuova disciplina per le tariffe
postali agevolate per l'editoria. Come è noto la legge 23
dicembre 1998, n. 448 ("collegato" alla legge finanziaria per
l'anno 1999), ha abrogato il sistema previgente di tariffe
agevolate all'editoria introducendo, in sostituzione, un
meccanismo di contributi diretti ad alcune categorie di
imprese specificatamente indicate dalla legge stessa. Tuttavia
tale sistema non è mai divenuto operativo in quanto il
legislatore ne ha rinviato ben tre volte l'entrata in vigore,
in considerazione del mancato verificarsi del presupposto
fondamentale sotteso al meccanismo della contribuzione diretta
(e cioè l'esistenza di una pluralità di vettori in grado di
sviluppare un'effettiva concorrenza tra loro). Infatti sia
l'Ente Poste prima, sia la società Poste italiane Spa poi
hanno mantenuto una quota elevatissima del mercato nel suo
complesso. La disciplina proposta è volta da un lato ad
abolire il sistema transitorio, dall'altro a stabilizzare, in
via definitiva, il sistema delle tariffe agevolate attualmente
vigente, individuando tuttavia, nei commi 2 e 3, la platea dei
soggetti beneficiari (che ricalca sostanzialmente quella già
introdotta in via regolamentare) in modo da rendere
compatibili i rimborsi che l'Amministrazione dovrà riversare
alla società Poste italiane Spa nei limiti degli stanziamenti
previsti.
L'articolo 2 contiene l'elencazione dei prodotti editoriali
esclusi dalle agevolazioni.
L'articolo 3 disciplina le modalità di corresponsione dei
rimborsi a favore della società Poste italiane Spa, da parte
del competente Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base alle
riduzioni tariffarie applicate.
L'articolo 4 elenca le abrogazioni conseguenti all'entrata
in vigore della nuova disciplina.
Va sottolineato che l'insieme delle norme proposte,
determinando il riordino di un settore di intervento pubblico
già operante, non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato; è invece ipotizzabile una diminuzione
del contenzioso in materia, attualmente incentivato dal
protrarsi di una situazione di incertezza normativa.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il presente decreto si propone di operare un intervento
di armonizzazione e razionalizzazione della normativa in
materia di tariffe postali agevolate per la spedizione dei
prodotti editoriali.
La necessità dell'intervento normativo deriva
dall'esigenza di riformulare la materia, superando il regime
transitorio.
B) Analisi del quadro normativo.
La disciplina delle tariffe postali agevolate per
l'editoria è contenuta nell'articolo 2, comma 20, della legge
23 dicembre 1996, n. 662; nell'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; nell'articolo 27,
comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e nell'articolo
13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 284, nonché nel regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2002, n.
294, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 giugno 2003, n. 265.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
Il provvedimento comporta l'introduzione di una nuova
disciplina per le tariffe postali agevolate per l'editoria,
abrogando le previgenti disposizioni riguardanti il regime
transitorio e in particolare l'articolo 2, comma 20, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662; l'articolo 41, commi l, 2, 3,
4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; l'articolo 27,
comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; l'articolo
13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 284. A seguito di tali abrogazioni cessano di avere
efficacia anche i regolamenti adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2002, n.
294, e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 giugno 2003, n. 265.
L'entrata in vigore del presente provvedimento non
comporta ulteriori interventi a livello regolamentare.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Il presente provvedimento opera un intervento di
razionalizzazione della legislazione in vigore in materia di
agevolazioni tariffarie per l'editoria, intervenendo
nell'ambito normativo a suo tempo definito dall'articolo 28
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
e già ritenuto compatibile con l'ordinamento comunitario.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali e analisi della compatibilità
dell'intervento con le competenze delle regioni ordinarie e a
statuto speciale.
Il provvedimento non presenta profili suscettibili di
determinare riflessi sull'assetto normativo delle regioni e
degli enti locali, trattandosi di tematiche strettamente
connesse ai princìpi tutelati dall'articolo 21 della
Costituzione, che sancisce il diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto
e con ogni altri mezzo di diffusione, rappresentando, perciò,
uno dei diritti civili e sociali la cui tutela rientra nella
competenza esclusiva dello Stato. Le disposizioni normative di
sostegno all'editoria, infatti, sono volte a garantire il
pluralismo dell'informazione e a tutelare i diritti connessi
in modo uniforme sull'intero territorio nazionale e non
limitano in alcun modo la potestà delle regioni di attribuire
alle imprese editrici ulteriori incentivi ed agevolazioni.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena
utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Il provvedimento in esame non presenta aspetti di
rilegificazione.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo
A) Individuazione di nuove definizioni introdotte dal
testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in
uso.
Non si ravvisano nel testo definizioni normative diverse
da quelle normalmente previste.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel progetto con particolare riguardo alle
successive modificazioni ed integrazioni subite dai
medesimi.
I riferimenti normativi risultano corretti anche riguardo
alla loro individuazione.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti.
Il tipo di intervento da operare sulla normativa
preesistente non ha reso necessario il ricorso alla tecnica
della novella legislativa.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti e
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzioni in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
Sono state indicate espressamente tutte le abrogazioni
determinate dal decreto.
3) Ulteriori elementi
A) Individuazione delle linee prevalenti della
giurisprudenza costituzionale in materia.
Non risultano pronunce della Corte costituzionale sugli
argomenti trattati.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti
su materia analoga all'esame del Parlamento.
Il provvedimento in esame riprende il contenuto
dell'articolo 10 del disegno di legge di iniziativa
governativa, atto Camera n. 4163, recante "Disposizioni in
materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e
periodica", assegnato in data 28 luglio 2003 in sede referente
alla Commissione VII della Camera dei deputati, allo scopo di
consentirne l'entrata in vigore entro il termine del 31
dicembre 2003, fissato dalla normativa vigente quale scadenza
del regime transitorio in materia di agevolazioni postali per
la stampa.
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Legge 23 dicembre 1996, n. 662
Art. 2.
... Omissis ...
20. Con decorrenza dal 1^ aprile 1997, i prezzi dei
servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite
convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle
esigenze della clientela e delle caratteristiche della
domanda, nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi
di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1^ aprile
1997, gli invii attraverso il canale postale di: a)
libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi
periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale
della stampa; c) pubblicazioni informative di enti, enti
locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di
lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con
un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le
categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con
un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di
inflazione. A tal fine è istituito un fondo presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il
1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente
poste italiane. Il funzionamento del fondo è stabilito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare
entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse
alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le
testate giornalistiche di cui alla lettera b) che
contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto
separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per
un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento
dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera
c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in
forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano
vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché quelle di
vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa
postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche
spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza
scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate
alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario
non superiore all'80 per cento di quello previsto per le
pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni.
... Omissis ...
Legge 23 dicembre 1998, n. 448
Art. 41. - (Tariffe postali agevolate). 1. Con
decorrenza dal 1^ gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per
le spedizioni postali di cui all'articolo 2, comma 20, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima
data è introdotto un contributo diretto, volto ad agevolare le
spedizioni postali di:
a) libri;
b) giornali e periodici di cui al registro
previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) pubblicazioni informative di associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro il 1^ ottobre 1999, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti che possono
beneficiare del contributo diretto di cui al comma 1,
privilegiando le associazioni e le organizzazioni senza fini
di lucro e l'editoria minore, le caratteristiche dei prodotti
editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo
medesimo e le modalità per usufruirne. Per le imprese che
editano i prodotti di cui al comma 1 ed il cui fatturato non
supera i 5 miliardi di lire annui, i citati decreti dovranno
prevedere le modalità per gli eventuali anticipi da richiedere
fino al 50 per cento del contributo spettante per l'anno
precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti
contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative
richieste
3. Per le finalità di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 è autorizzata una spesa non superiore a
lire 400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 350
miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in un
Fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti a
favore del settore editoriale. Per le finalità di cui alla
lettera c) del comma 1 è autorizzata la spesa di lire
100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno
2001.
4. I rimborsi a favore della società Poste italiane Spa
da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previsti dai
commi 26 e 28 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e dal comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, sono
effettuati nei limiti degli specifici stanziamenti che sono
conservati in bilancio sino all'erogazione, sulla base di una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla
società Poste italiane Spa, attestante l'avvenuta puntuale
applicazione delle riduzioni previste dalle norme indicate.
5. Relativamente ai rimborsi per l'anno 1999 la società
Poste italiane Spa fornisce, entro il 31 maggio 1999, una
analitica relazione sull'ammontare dei rimborsi e sui soggetti
beneficiari relativa al primo trimestre 1999. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, entro il 1^ luglio 1999, invia
alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo
stato delle predette agevolazioni.
6. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, come sostituito dal comma 2 dell'articolo
2 della legge 11 luglio 1998, n. 224, dopo le parole:
"editrici di quotidiani o periodici" sono inserite le
seguenti: "a quella data" e sono soppresse le seguenti parole:
"e per i quali le società editrici abbiano presentato domanda
per l'anno 1997".
7. Al comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "è
corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di
cui ai commi", sono inserite le seguenti: "2, 8,";
b) al secondo periodo, le parole: "della residua
documentazione prevista" sono sostituite dalle seguenti:
"della documentazione richiesta all'editore".
... Omissis ...
Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Art. 27. - (Disposizioni varie di razionalizzazione in
materia contabile). 1. Le riassegnazioni alla spesa di
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste
dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono
rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e
impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei
fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamità
naturali, con interventi di carattere umanitario, nonché le
riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti
collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme
dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per
prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate
in apposita unità previsionale di base dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle
amministrazioni interessate.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio
in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per
cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo
comma 1.
4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di
base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e
2002, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi"
sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione
di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie
assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura
obbligatoria.
5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero
della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000
possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio
finanziario 2001.
6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi
delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di
esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002,
possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo
non superiore a due anni, a condizione che il fornitore
assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per
cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.
7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16,
comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i
termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1^
ottobre 2000 e al 1^ aprile 2000. Conseguentemente, le
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della
predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a
decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350
miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 del predetto articolo 41 e in lire 80
miliardi per le finalità di cui alla lettera c) del
medesimo comma 1; per il periodo 1^ ottobre-31 dicembre 2000
le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi
per le finalità di cui alle predette lettere a) e
b) e in lire 22 miliardi per le finalità di cui alla
citata lettera c). Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del
1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di
presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i
requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei
soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui
all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del
1998.
8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari
e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della
quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo
periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso.
9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e
private, sono tenuti al pagamento:
a) di un canone annuo pari all'1 per cento del
fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in
ambito nazionale;
b) di un canone annuo pari all'1 per cento del
fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se
emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire
trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un
massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica
locale.
10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31
ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito
nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività
radiotelevisiva, tenendo conto altresì dei proventi derivanti
dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti
dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che
eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione,
pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e
locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra
sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalità
attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e
con il Ministro delle finanze. L'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento
accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della
legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data
di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione
dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera
c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997.
Ottantadue miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono
destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45,
comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000
e 33 miliardi per l'anno 2001" sono soppresse.
11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per
la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie
previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal
decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla
legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito
fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il
fondo è rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
12. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura
quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni
festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti
archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in
considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i
beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in
cui definisce un programma di attività su base triennale,
stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione,
nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi
istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro
del personale. In sede di contrattazione integrativa sono
definiti specifici piani e progetti di incentivazione da
destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A
decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui al presente
comma, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno
2001, alle predette finalità sono integralmente devolute le
maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78,
rispetto alle medesime entrate accertate al termine
dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della
citata autorizzazione di spesa.
13. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
come modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "30 giugno 1999" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2000";
b) (1).
14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, concesso alle regioni Abruzzo
e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in
relazione alla prevista autorizzazione della Commissione delle
Comunità europee di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, si
intende riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli assunti
nei dodici mesi successivi alla prima assunzione o comunque
non oltre i dodici mesi successivi alla predetta
autorizzazione.
15. Per garantire con continuità l'assistenza anche
pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo
smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei
registri penali, nella redazione delle schede dei casellari
giudiziali e nell'espletamento delle procedure preordinate
alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie,
spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate
a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione
penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori
contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del
personale, e nel settore dell'attività istruttoria relativa
alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla
detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il
mese di febbraio 2000, programmi di attività su base biennale,
stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione,
in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese
successivo. A tal fine è autorizzata
(1) Sostituisce il comma 4 dell'articolo 38 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e
2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione
istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro.
16. (1).
17. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della
legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "comunque non
inferiore a 1,5 punti percentuali" sono soppresse e le parole:
"non superiore" sono sostituite dalle seguenti: "non
inferiore".
18. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge 7 marzo 1997, n. 53, già prorogato al 31 dicembre 1999
dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237,
è prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine può essere
prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con
decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il
Ministro per i beni e le attività culturali.
19. (2).
... Omissis ...
Decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.
Art. 13-quinquies. (Proroga di termini relativi
alle tariffe postali agevolate). 1. Il termine di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001,
n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre
2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di
contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato
al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui
all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, per il periodo 1^ gennaio-31
dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni
tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per
azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui
all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni. I destinatari delle
agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa
agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del
citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.
... Omissis ...
(1) Aggiunge la lettera a-bis) all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32.
(2) Sostituisce il comma 1 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146.