XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4593




      Onorevoli Deputati! - Il presente decreto riprende il contenuto dell'articolo 10 del disegno di legge di iniziativa governativa, atto Camera n. 4163, recante "Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica", attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione VII della Camera dei deputati. La prevedibile tempistica dell'iter per l'approvazione di tale provvedimento suggerisce la necessità del ricorso all'intervento di urgenza per evitare il determinarsi di una situazione di vuoto legislativo alla data del 31 dicembre 2003. In tale data, infatti, ai sensi dell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prevista la scadenza della proroga del termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali. E da rilevare come tale proroga sia l'ultimo di una serie di interventi a carattere transitorio che hanno contribuito al determinarsi di una situazione di incertezza normativa e di crescente contenzioso, con conseguenze negative sia per gli operatori del settore che per i soggetti pubblici interessati.
      L'articolo 1 del provvedimento in esame si propone di superare, a decorrere dal 1^ gennaio 2004, l'attuale regime transitorio introducendo una nuova disciplina per le tariffe postali agevolate per l'editoria. Come è noto la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ("collegato" alla legge finanziaria per l'anno 1999), ha abrogato il sistema previgente di tariffe agevolate all'editoria introducendo, in sostituzione, un meccanismo di contributi diretti ad alcune categorie di imprese specificatamente indicate dalla legge stessa. Tuttavia tale sistema non è mai divenuto operativo in quanto il legislatore ne ha rinviato ben tre volte l'entrata in vigore, in considerazione del mancato verificarsi del presupposto fondamentale sotteso al meccanismo della contribuzione diretta (e cioè l'esistenza di una pluralità di vettori in grado di sviluppare un'effettiva concorrenza tra loro). Infatti sia l'Ente Poste prima, sia la società Poste italiane Spa poi hanno mantenuto una quota elevatissima del mercato nel suo complesso. La disciplina proposta è volta da un lato ad abolire il sistema transitorio, dall'altro a stabilizzare, in via definitiva, il sistema delle tariffe agevolate attualmente vigente, individuando tuttavia, nei commi 2 e 3, la platea dei soggetti beneficiari (che ricalca sostanzialmente quella già introdotta in via regolamentare) in modo da rendere compatibili i rimborsi che l'Amministrazione dovrà riversare alla società Poste italiane Spa nei limiti degli stanziamenti previsti.
      L'articolo 2 contiene l'elencazione dei prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni.
      L'articolo 3 disciplina le modalità di corresponsione dei rimborsi a favore della società Poste italiane Spa, da parte del competente Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base alle riduzioni tariffarie applicate.
      L'articolo 4 elenca le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore della nuova disciplina.
      Va sottolineato che l'insieme delle norme proposte, determinando il riordino di un settore di intervento pubblico già operante, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; è invece ipotizzabile una diminuzione del contenzioso in materia, attualmente incentivato dal protrarsi di una situazione di incertezza normativa.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto


A) Necessità dell'intervento normativo.

          Il presente decreto si propone di operare un intervento di armonizzazione e razionalizzazione della normativa in materia di tariffe postali agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali.
          La necessità dell'intervento normativo deriva dall'esigenza di riformulare la materia, superando il regime transitorio.


B) Analisi del quadro normativo.

          La disciplina delle tariffe postali agevolate per l'editoria è contenuta nell'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; nell'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; nell'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e nell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, nonché nel regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2002, n. 294, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2003, n. 265.


C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

          Il provvedimento comporta l'introduzione di una nuova disciplina per le tariffe postali agevolate per l'editoria, abrogando le previgenti disposizioni riguardanti il regime transitorio e in particolare l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l'articolo 41, commi l, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284. A seguito di tali abrogazioni cessano di avere efficacia anche i regolamenti adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2002, n. 294, e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2003, n. 265.
          L'entrata in vigore del presente provvedimento non comporta ulteriori interventi a livello regolamentare.


D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Il presente provvedimento opera un intervento di razionalizzazione della legislazione in vigore in materia di agevolazioni tariffarie per l'editoria, intervenendo nell'ambito normativo a suo tempo definito dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e già ritenuto compatibile con l'ordinamento comunitario.


E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali e analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          Il provvedimento non presenta profili suscettibili di determinare riflessi sull'assetto normativo delle regioni e degli enti locali, trattandosi di tematiche strettamente connesse ai princìpi tutelati dall'articolo 21 della Costituzione, che sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altri mezzo di diffusione, rappresentando, perciò, uno dei diritti civili e sociali la cui tutela rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Le disposizioni normative di sostegno all'editoria, infatti, sono volte a garantire il pluralismo dell'informazione e a tutelare i diritti connessi in modo uniforme sull'intero territorio nazionale e non limitano in alcun modo la potestà delle regioni di attribuire alle imprese editrici ulteriori incentivi ed agevolazioni.


G) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

          Il provvedimento in esame non presenta aspetti di rilegificazione.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

A) Individuazione di nuove definizioni introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

          Non si ravvisano nel testo definizioni normative diverse da quelle normalmente previste.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

          I riferimenti normativi risultano corretti anche riguardo alla loro individuazione.


C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

          Il tipo di intervento da operare sulla normativa preesistente non ha reso necessario il ricorso alla tecnica della novella legislativa.


D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti e disposizioni dell'atto normativo e loro traduzioni in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          Sono state indicate espressamente tutte le abrogazioni determinate dal decreto.


3) Ulteriori elementi

A) Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia.

          Non risultano pronunce della Corte costituzionale sugli argomenti trattati.


B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

          Il provvedimento in esame riprende il contenuto dell'articolo 10 del disegno di legge di iniziativa governativa, atto Camera n. 4163, recante "Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica", assegnato in data 28 luglio 2003 in sede referente alla Commissione VII della Camera dei deputati, allo scopo di consentirne l'entrata in vigore entro il termine del 31 dicembre 2003, fissato dalla normativa vigente quale scadenza del regime transitorio in materia di agevolazioni postali per la stampa.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE


Legge 23 dicembre 1996, n. 662


          Art. 2.


... Omissis ...

          20. Con decorrenza dal 1^ aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1^ aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di: a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni.

... Omissis ...


Legge 23 dicembre 1998, n. 448


          Art. 41. - (Tariffe postali agevolate). 1. Con decorrenza dal 1^ gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima data è introdotto un contributo diretto, volto ad agevolare le spedizioni postali di:

                a) libri;

                b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

                c) pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

          2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 1^ ottobre 1999, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti che possono beneficiare del contributo diretto di cui al comma 1, privilegiando le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo medesimo e le modalità per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere le modalità per gli eventuali anticipi da richiedere fino al 50 per cento del contributo spettante per l'anno precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste
          3. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è autorizzata una spesa non superiore a lire 400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 350 miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in un Fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti a favore del settore editoriale. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno 2001.
          4. I rimborsi a favore della società Poste italiane Spa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previsti dai commi 26 e 28 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dal comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, sono effettuati nei limiti degli specifici stanziamenti che sono conservati in bilancio sino all'erogazione, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società Poste italiane Spa, attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni previste dalle norme indicate.
          5. Relativamente ai rimborsi per l'anno 1999 la società Poste italiane Spa fornisce, entro il 31 maggio 1999, una analitica relazione sull'ammontare dei rimborsi e sui soggetti beneficiari relativa al primo trimestre 1999. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 1^ luglio 1999, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato delle predette agevolazioni.
          6. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224, dopo le parole: "editrici di quotidiani o periodici" sono inserite le seguenti: "a quella data" e sono soppresse le seguenti parole: "e per i quali le società editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997".
          7. Al comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo periodo, dopo le parole: "è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi", sono inserite le seguenti: "2, 8,";

                b) al secondo periodo, le parole: "della residua documentazione prevista" sono sostituite dalle seguenti: "della documentazione richiesta all'editore".

... Omissis ...


Legge 23 dicembre 1999, n. 488


          Art. 27. - (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile). 1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali, con interventi di carattere umanitario, nonché le riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.
          2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.
          3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma 1.
          4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.
          5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
          6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.
          7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1^ ottobre 2000 e al 1^ aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 41 e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per il periodo 1^ ottobre-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le finalità di cui alle predette lettere a) e b) e in lire 22 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera c). Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.
          8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso.
          9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:

                a) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

                b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale.

          10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001" sono soppresse.
          11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo è rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
          12. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalità sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.
          13. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 2, le parole: "30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2000";

                b) (1).

          14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concesso alle regioni Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla prevista autorizzazione della Commissione delle Comunità europee di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, si intende riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi alla predetta autorizzazione.
          15. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziali e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attività istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attività su base biennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine è autorizzata

          (1) Sostituisce il comma 4 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
          16. (1).
          17. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali" sono soppresse e le parole: "non superiore" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore".
          18. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, è prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.
          19. (2).

... Omissis ...

Decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

          Art. 13-quinquies. (Proroga di termini relativi alle tariffe postali agevolate). 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1^ gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

... Omissis ...


          (1) Aggiunge la lettera a-bis) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32.
          (2) Sostituisce il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.




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