XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4593
Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003
Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali
agevolate per i prodotti editoriali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
Visto l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
Visto l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25
ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2002, n. 284, che differisce al 31 dicembre
2003 l'entrata in vigore del sistema di contribuzione diretta
alle imprese editoriali, di cui al citato articolo 41 della
legge n. 448 del 1998, in sostituzione di quello delle
riduzioni tariffarie direttamente applicate;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
riordinare la materia delle agevolazioni tariffarie postali,
in considerazione della situazione di incertezza del mercato
determinata dal succedersi delle norme sopraindicate e della
situazione di crisi in cui si è venuto a trovare il canale
della distribuzione postale dei prodotti editoriali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro delle comunicazioni;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di
prodotti editoriali).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, le imprese editrici
di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori
di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono
usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di
prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2. Accedono altresì alle tariffe agevolate le
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le
associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto
riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di
riferimento nonché, relativamente ai bollettini dei propri
organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le
associazioni professionali di categoria e le associazioni
d'arma e combattentistiche.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si
intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le
organizzazioni non governative riconosciute ai sensi
dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza
fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti
ecclesiastici.
Articolo 2.
(Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni).
1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui
all'articolo 1:
a) i quotidiani e i periodici che contengono
inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento
dell'intero stampato, su base annua;
b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti
siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai
destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del
totale degli abbonamenti;
c) i quotidiani ed i periodici di pubblicità,
vale a dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi
contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e
diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
d) i quotidiani e i periodici di promozione delle
vendite di beni o servizi;
e) i quotidiani e i periodici di vendita per
corrispondenza;
f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni
contenenti elencazioni di prodotti o servizi, anche se
corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei
medesimi;
g) i quotidiani e i periodici non posti in
vendita, vale a dire non distribuiti con un prezzo effettivo
per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli
informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini di
lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2
dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorché
editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al
ROC;
h) le pubblicazioni aventi carattere
postulatorio, vale a dire finalizzate all'acquisizione di
contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad
eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini
di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le
proprie finalità di autofinanziamento;
i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri
organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato
ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica
funzione;
l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti
integrativi o altri beni diversi da quelli definiti
nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime
speciale previsto dallo stesso articolo 74;
m) i prodotti editoriali pornografici.
Articolo 3.
(Modalità di corresponsione dei rimborsi).
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in
favore della società Poste italiane S.p.a. della somma
corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente
applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi
capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata
dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta
puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base
del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco
delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente
titolo.
Articolo 4.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati, in particolare:
a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23
dicembre 1999, n. 488;
d) l'articolo 13-quinquies del
decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.
Articolo 5.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gasparri, Ministro delle comunicazioni.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.