XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4592




        Onorevoli Deputati! - Il presente provvedimento introduce una disciplina speciale diretta a regolare le conseguenze dello stato di insolvenza delle grandi imprese, intervenendo nell'ambito di situazioni di crisi particolarmente rilevanti.
        Lo scopo della nuova normativa è quello di consentire un più rapido avvio e uno svolgimento accelerato delle procedure di gestione dello stato di insolvenza, garantendo la efficace e razionale ristrutturazione dell'impresa e del gruppo in cui essa è inserita.
        In tale modo, alla garanzia dei creditori si accompagna l'obiettivo di conservare l'avviamento e la posizione di mercato dell'impresa, assicurando la ristrutturazione del passivo e l'eventuale dismissione delle sole attività non strategiche o non coerenti con l'oggetto principale dell'attività economica svolta dall'impresa.
        L'attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 non risulta adeguata, sia per la complessità delle fasi previste, sia per la caratterizzazione prevalentemente liquidatoria della procedura.
        In particolare, la fase preliminare di accertamento prevista dal citato decreto legislativo n. 270 del 1999 si svolge in un arco temporale di non meno di tre mesi (prorogabili fino a cinque), che crea uno stato di eccessiva incertezza sullo stesso avvio della procedura di amministrazione straordinaria e sulle modalità della sua attuazione.
        Inoltre, nell'ipotesi della continuazione dell'impresa, finalizzata alla ristrutturazione, è assolutamente necessaria l'adozione di un provvedimento immediato, anche allo scopo di evitare l'avvio di molteplici e non coordinate iniziative dei creditori, in Italia e all'estero.
        Il provvedimento, che non comporta oneri per l'amministrazione, si compone di nove articoli, di seguito illustrati.
        L'articolo 1 definisce i requisiti per l'ammissione alla procedura delle imprese in stato di insolvenza, costituti da:

                a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a mille, da almeno un anno;

                b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

        L'articolo 2 regola l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria, prevedendo una istanza motivata al Ministro delle attività produttive, con la contestuale comunicazione al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale.
        L'ammissione è stabilita con decreto del Ministro delle attività produttive che valuta i requisiti di cui all'articolo 1 e provvede alla nomina del commissario straordinario e alla definizione degli specifici poteri conferitigli.
        L'articolo 3 definisce le funzioni del commissario straordinario, precisando che a questi spettano anche i compiti attribuiti al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999.
        Il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270 del 1999.
        Inoltre, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo.
        L'articolo 4 prevede che il tribunale, sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza lo stato di insolvenza.
        La disposizione disciplina inoltre il programma di ristrutturazione redatto dal commissario straordinario e autorizzato dal Ministro delle attività produttive.
        Il commissario presenta anche la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza.
        Il comma 4 riguarda la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento: qualora il Ministro delle attività produttive non autorizzi l'esecuzione del programma, e nel caso in cui non sia possibile adottare il programma di cessione dei beni, il tribunale dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.
        L'articolo 5 prevede che il Ministro delle attività produttive possa autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni e di aziende finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.
        Il comma 2 riguarda le operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo: il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.
        L'articolo 6 disciplina le azioni revocatorie, stabilendo che esse possono essere proposte dal commissario straordinario anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.
        L'articolo 7 prevede l'intesa del Ministro delle attività produttive con il Ministro delle politiche agricole e forestali per i provvedimenti autorizzatori di cui agli articoli 4 e 5, nel caso di imprese che operino nei settori connessi ai prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea.
        L'articolo 8, con una norma di rinvio, stabilisce che, per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999.
        L'articolo 9 prevede l'immediata entrata in vigore del decreto.
        Non si predispone la relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta spese.




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