XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4592
Onorevoli Deputati! - Il presente provvedimento introduce
una disciplina speciale diretta a regolare le conseguenze
dello stato di insolvenza delle grandi imprese, intervenendo
nell'ambito di situazioni di crisi particolarmente
rilevanti.
Lo scopo della nuova normativa è quello di consentire un
più rapido avvio e uno svolgimento accelerato delle procedure
di gestione dello stato di insolvenza, garantendo la efficace
e razionale ristrutturazione dell'impresa e del gruppo in cui
essa è inserita.
In tale modo, alla garanzia dei creditori si accompagna
l'obiettivo di conservare l'avviamento e la posizione di
mercato dell'impresa, assicurando la ristrutturazione del
passivo e l'eventuale dismissione delle sole attività non
strategiche o non coerenti con l'oggetto principale
dell'attività economica svolta dall'impresa.
L'attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270 non risulta adeguata, sia per la
complessità delle fasi previste, sia per la caratterizzazione
prevalentemente liquidatoria della procedura.
In particolare, la fase preliminare di accertamento
prevista dal citato decreto legislativo n. 270 del 1999 si
svolge in un arco temporale di non meno di tre mesi
(prorogabili fino a cinque), che crea uno stato di eccessiva
incertezza sullo stesso avvio della procedura di
amministrazione straordinaria e sulle modalità della sua
attuazione.
Inoltre, nell'ipotesi della continuazione dell'impresa,
finalizzata alla ristrutturazione, è assolutamente necessaria
l'adozione di un provvedimento immediato, anche allo scopo di
evitare l'avvio di molteplici e non coordinate iniziative dei
creditori, in Italia e all'estero.
Il provvedimento, che non comporta oneri per
l'amministrazione, si compone di nove articoli, di seguito
illustrati.
L'articolo 1 definisce i requisiti per l'ammissione alla
procedura delle imprese in stato di insolvenza, costituti
da:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi
al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a
mille, da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie
rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un
miliardo di euro.
L'articolo 2 regola l'ammissione immediata
all'amministrazione straordinaria, prevedendo una istanza
motivata al Ministro delle attività produttive, con la
contestuale comunicazione al tribunale del luogo in cui
l'impresa ha la sede principale.
L'ammissione è stabilita con decreto del Ministro delle
attività produttive che valuta i requisiti di cui all'articolo
1 e provvede alla nomina del commissario straordinario e alla
definizione degli specifici poteri conferitigli.
L'articolo 3 definisce le funzioni del commissario
straordinario, precisando che a questi spettano anche i
compiti attribuiti al commissario giudiziale di cui al decreto
legislativo n. 270 del 1999.
Il commissario straordinario deposita presso il tribunale
una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni
indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270 del
1999.
Inoltre, il commissario straordinario può richiedere al
Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura
di amministrazione straordinaria di altre imprese del
gruppo.
L'articolo 4 prevede che il tribunale, sulla base della
relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza lo
stato di insolvenza.
La disposizione disciplina inoltre il programma di
ristrutturazione redatto dal commissario straordinario e
autorizzato dal Ministro delle attività produttive.
Il commissario presenta anche la relazione contenente la
descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza.
Il comma 4 riguarda la conversione dell'amministrazione
straordinaria in fallimento: qualora il Ministro delle
attività produttive non autorizzi l'esecuzione del programma,
e nel caso in cui non sia possibile adottare il programma di
cessione dei beni, il tribunale dispone la conversione della
procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.
L'articolo 5 prevede che il Ministro delle attività
produttive possa autorizzare operazioni di cessione e di
utilizzo di beni e di aziende finalizzate alla
ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.
Il comma 2 riguarda le operazioni necessarie per la
salvaguardia del gruppo: il commissario straordinario può
richiedere al Ministro delle attività produttive
l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle
categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della
continuità dell'attività aziendale delle imprese del
gruppo.
L'articolo 6 disciplina le azioni revocatorie, stabilendo
che esse possono essere proposte dal commissario straordinario
anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di
ristrutturazione, purché funzionali al raggiungimento degli
obiettivi del programma stesso.
L'articolo 7 prevede l'intesa del Ministro delle attività
produttive con il Ministro delle politiche agricole e
forestali per i provvedimenti autorizzatori di cui agli
articoli 4 e 5, nel caso di imprese che operino nei settori
connessi ai prodotti agricoli elencati nell'allegato I del
Trattato istitutivo della Comunità europea.
L'articolo 8, con una norma di rinvio, stabilisce che, per
quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di
cui al decreto legislativo n. 270 del 1999.
L'articolo 9 prevede l'immediata entrata in vigore del
decreto.
Non si predispone la relazione tecnica in quanto il
provvedimento non comporta spese.