XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4592
Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2003
Misure urgenti per la ristrutturazione industriale
di grandi imprese in stato di insolvenza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
adottare misure integrative e correttive della normativa
vigente in materia di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare
la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la
continuazione ordinata delle attività industriali senza
dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e
garantendo il regolare svolgimento del mercato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i
Ministri della giustizia e delle politiche agricole e
forestali;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Requisiti per l'ammissione).
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
alle imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi
della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di
cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - di seguito denominato:
"decreto legislativo n. 270" - purché abbiano, congiuntamente,
i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli
ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non
inferiori a mille da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie
rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un
miliardo di euro.
Articolo 2.
(Ammissione immediata all'amministrazione
straordinaria).
1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui
all'articolo 1 può richiedere con istanza motivata al Ministro
delle attività produttive e corredata di adeguata
documentazione, dandone contestuale comunicazione al tribunale
del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria, tramite la
ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo
1.
2. Con proprio decreto il Ministro delle attività
produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo
1 e le motivazioni della richiesta all'ammissione immediata
dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria,
alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di
cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in
conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro ed alla
definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso
commissario straordinario.
3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato entro tre
giorni al competente tribunale.
Articolo 3.
(Funzioni del commissario straordinario).
1. Il commissario straordinario svolge anche le
funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al
decreto legislativo n. 270.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del
decreto di nomina, il commissario straordinario deposita
presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e
dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto
legislativo n. 270; tale termine può essere prorogato dal
tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola
volta e per non più di ulteriori sessanta giorni.
3. Nel termine di cui al comma 2 il commissario
straordinario può richiedere al Ministro delle attività
produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria di altre imprese del gruppo.
Articolo 4.
(Accertamento dello stato di insolvenza e programma di
ristrutturazione).
1. Il tribunale, sulla base della relazione presentata
dal commissario, accerta con sentenza lo stato di insolvenza
dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8,
comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto
legislativo n. 270.
2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di
nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro
delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54
del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di
cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto
medesimo. Nello stesso termine, il commissario presenta la
relazione contenente la descrizione particolareggiata delle
cause di insolvenza, prevista dall'aticolo 28, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 270.
3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per
la presentazione del programma può essere prorogato dal
Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori
novanta giorni.
4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del
piano e nel caso non sia possibile adottare il programma di
cessione dei beni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su
richiesta del commissario straordinario, dispone la
conversione della procedura di amministrazione straordinaria
in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70
del decreto legislativo n. 270.
Articolo 5.
(Operazioni necessarie per la salvaguardia del
gruppo).
1. Il Ministro può autorizzare operazioni di cessione
e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende
dell'impresa richieste dal commissario qualora siano
finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del
gruppo.
2. Fino all'autorizzazione del programma di cui
all'articolo 4, il commissario straordinario può richiedere al
Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al
compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni
necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività
aziendale delle imprese del gruppo.
Articolo 6.
(Azioni revocatorie).
1. Il commissario straordinario può proporre le azioni
revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo
n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del
programma di ristrutturazione, purché funzionali al
raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.
Articolo 7.
(Intesa del Ministero delle politiche agricole e
forestali).
1. In caso di imprese che operano nella produzione,
prima trasformazione e commercializzazione nei settori
connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato
istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento
CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri
prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, le
autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal
Ministro delle attività produttive, di intesa con il Ministro
delle politiche aricole e forestali.
Articolo 8.
(Disposizioni finali).
1. Per quanto non disposto diversamente dal presente
decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo
n. 270.
Articolo 9.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Castelli, Ministro della giustizia.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.