XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4591
Onorevoli Deputati! - Ogni uomo e ogni donna sono
persone e, come tali, non possono essere considerati o ridotti
ad oggetto mercificabile.
Ogni persona ha una dignità in se stessa,
indipendentemente dalla sua condizione sociale, dal suo credo
religioso, dalle sue possibilità economiche.
La persona è parola irripetibile di Dio. Il corpo è parte
integrante di questa unità vivente, la persona, che non è
pertanto commerciabile. Per sua natura, quindi, il corpo è
espressione del valore della persona e partecipa alla sua
funzione e alla missione fondamentale per l'intera umanità.
La civiltà di un popolo si misura dal valore che
attribuisce alla donna, dal grado di difesa della sua
dignità.
La prostituzione, indipendentemente dalle modalità del suo
esercizio, è sempre attività contraria alla dignità
dell'essere umano. Ridurre sia l'uomo che la donna ad oggetto
è un delitto contro l'umanità.
Noi oggi, in Italia e in Europa, ci troviamo di fronte a
due problemi che necessitano di urgente soluzione.
E' in corso la schiavizzazione della donna ad opera di
efferati criminali, ai fini dello sfruttamento del sesso
attraverso la prostituzione forzata.
Siamo certi che nessun italiano accetta che anche una sola
donna sia schiavizzata. Tutti siamo d'accordo che le schiave
devono essere liberate. Con adeguati e opportuni strumenti di
analisi, di conoscenza e investigazione, possiamo individuare
le donne ridotte in schiavitù o in uno stato analogo e quindi
liberarle.
Tra il cliente e lo sfruttatore non c'è nessuna differenza
e chiunque si serve di persone "trafficate" deve essere punito
come il trafficante.
La legge punisce chiunque si serve sessualmente di una
minore, perché essa è ritenuta incapace di scegliere, in modo
maturo e autonomo, la destinazione della propria sessualità e
affettività, se si tratta di una infraquattordicenne vige il
principio della intangibilità. La persona di minore età non è
infatti ancora libera di scegliere.
Proponiamo quindi di equiparare, ai fini della sanzione
penale, l'uso sessuale della donna schiavizzata, che non è in
condizione di disporre di se stessa liberamente, all'uso della
minore infraquattordicenne abusata.
Da queste considerazioni nasce, in primo luogo, la
necessità di un nuovo intervento legislativo per punire
gravemente l'uso sessuale delle persone ridotte in
schiavitù.
Ma anche sotto altri profili, la legislazione vigente
sulla prostituzione presenta limiti e carenze, che non
consentono di contrastare l'offesa continua alla persona, la
cui dignità è sancita e tutelata dal diritto internazionale e
dalla Costituzione italiana.
I princìpi che stanno alla base della Repubblica italiana,
dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali,
promosse dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU),
assumono, come valori universali: la dignità umana, la
libertà, l'uguaglianza e la solidarietà.
La Costituzione della Repubblica italiana, agli articoli 2
e 3, esalta il valore della persona umana e dei suoi diritti
inalienabili.
L'Unione europea nella Carta dei diritti fondamentali,
impone il rispetto e la tutela della dignità umana come valore
inviolabile (articolo 1); sancisce il divieto di fare del
corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di
lucro (articolo 3); stabilisce che nessuno può essere
sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (articolo 4).
La Convenzione dell'ONU stipulata a New York il 21 marzo
l950 per la repressione della tratta degli esseri umani e
dello sfruttamento della prostituzione, resa esecutiva anche
nel nostro Paese con la legge 23 novembre 1966, n. 1173,
sancisce che deve essere punito chiunque, per soddisfare le
passioni altrui, procura, adesca o rapisce un'altra persona,
anche se consenziente, al fine di avviarla alla prostituzione,
o comunque sfrutta la prostituzione di un'altra persona, anche
se consenziente (articolo 1). La stessa Convenzione impone di
punire chiunque mantenga, diriga, amministri, contribuisca a
finanziare una casa chiusa, o conceda o prenda in affitto, in
tutto o in parte, un immobile o altro luogo ai fini
dell'esercizio della altrui prostituzione. La legge 20
febbraio 1958, n. 75, in sintonia con la Costituzione e con la
Convenzione dell'ONU, all'articolo 3, che reca modifiche al
codice penale, punisce di conseguenza la proprietà,
l'esercizio, l'amministrazione, la direzione di una casa di
prostituzione, la tolleranza abituale della prostituzione in
un locale di cui si è proprietario o gerente o in un albergo,
il reclutamento, l'induzione, l'agevolazione, lo sfruttamento
della prostituzione.
Nella nostra legislazione, però, il fenomeno della
prostituzione non è affrontato sotto il versante del cliente,
che, con la sua domanda e la sua pratica sessuale a pagamento,
partecipa allo sfruttamento e all'offesa alla dignità della
persona ridotta a merce.
Il presente progetto di legge intende colmare la sopra
esposta lacuna mediante la punizione anche del cliente e la
istituzione del centro di coordinamento per la prevenzione e
il contrasto della prostituzione, come già avviene in altri
Stati in cui esiste una matura sensibilità alla rivendicazione
della dignità di ogni donna.
Per tutti i motivi sopra riportati viene consegnato al
Parlamento il presente progetto di legge d'iniziativa
popolare, redatto in articoli, affinché venga punito chiunque
faccia della vita umana un mercato.