XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4591
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 1.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque procura a sé o ad altri o comunque si avvale di
prestazioni sessuali in cambio di denaro o di altra utilità
economica è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. In caso di reiterazione del reato di cui al comma 1, il
fatto è punito con la reclusione fino ad un anno e con la
multa da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono compiuti in
luoghi pubblici o aperti al pubblico, si applica la pena della
reclusione sino a due anni.
4. La pena detentiva di cui al comma 2 può essere
sostituita, una sola volta e su richiesta dell'imputato, con
l'affidamento ai servizi sociali. Questi ultimi possono
convenzionarsi anche con le associazioni senza fini di lucro
che operano nel campo del disagio familiare.
Art. 2.
1. Chiunque ha rapporti sessuali con persone in stato di
schiavitù o analogo alla schiavitù, ai sensi dell'articolo 600
del codice penale, soggiace alla pena stabilita dell'articolo
609-ter del medesimo codice.
Art. 3.
1. Chiunque procura, sfrutta, favorisce o agevola in
qualsiasi modo lo scambio di rapporti sessuali a pagamento
altrui, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con
multa da 1.000 euro a 10.000 euro.
Art. 4.
1. Con cadenza trimestrale, sono organizzati dal
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei ministri incontri tra i rappresentanti del
medesimo Dipartimento, del Ministero della giustizia, del
Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero della salute e di
associazioni, enti ed altri organismi privati di nota
competenza che svolgono attività a favore degli immigrati,
iscritti negli appositi registri presso lo stesso
Dipartimento, in ordine alle politiche di contrasto alla
prostituzione.