XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4588
Onorevoli Deputati! - Anche nel nostro Paese, come in
tutti gli altri Paesi occidentali, si è verificata negli
ultimi decenni una trasformazione significativa nei rapporti
interpersonali e nelle forme di convivenza; questa
modificazione dei costumi necessita di essere disciplinata per
rispondere alle esigenze sia delle persone sia della
società.
La presente proposta di legge al Parlamento si pone
pertanto l'obiettivo di disciplinare le convivenze di fatto
nel nostro Paese, sul modello già in vigore nella maggioranza
dei Paesi europei.
L'esigenza di riconoscere e formalizzare modalità di
convivenza tra persone non unite dal matrimonio risponde ad
una domanda ormai presente e diffusa, al fine di consentire ai
cittadini una scelta più libera nell'organizzazione della
propria vita attraverso una forma riconosciuta dallo Stato.
La convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, che
questa proposta di legge al Parlamento definisce "unione di
fatto", obbedisce a regole precise e prevede la stipula di un
accordo che ha lo scopo di predeterminare gli aspetti
patrimoniali e non patrimoniali e gli eventuali effetti in
caso di scioglimento dell'unione stessa.
Le disposizioni di carattere patrimoniale e non
patrimoniale possono, infatti, riguardare il periodo di durata
dell'unione, ma anche il periodo successivo alla sua
cessazione, con la previsione che se nulla è detto in materia
nell'accordo costitutivo, in caso di scioglimento dell'unione,
nulla è dovuto.
Tre sono le condizioni fondamentali perché sia valido
l'accordo fra due persone che decidono di dar vita ad una
unione di fatto:
che le due persone siano maggiorenni;
che non siano unite in matrimonio tra loro e con altre
persone;
che non abbiano stipulato altri accordi per costituire
un'unione di fatto.
La presente proposta di legge non si propone di modificare
la disciplina giuridica del matrimonio così come attualmente
regolata dalla legislazione italiana, né intende influire
sulla condizione giuridica dei figli o sulla disciplina delle
adozioni dei minori, così come non intende modificare la
concezione positiva del matrimonio come scelta volontaria,
libera e cosciente. Contemporaneamente questa proposta di
legge non intende equiparare i componenti di una unione di
fatto ai coniugi, se non per particolari casi e
specificatamente a quelli relativi alla materia successoria,
ai diritti di abitazione, ai diritti e doveri di assistenza,
alla legislazione riguardante il lavoro e la previdenza
sociale, nonché all'applicazione delle norme penali.
La necessità di disciplinare l'istituto dell'unione di
fatto è quella più limitata di porre tutti i cittadini
stabilmente conviventi nella condizione di essere liberi di
scegliere quale assetto conferire ai loro rapporti, secondo il
principio di uguaglianza giuridica e di pari dignità stabilito
dalla Costituzione.
Con la presente proposta di legge si intende pertanto
superare quegli ostacoli che impediscono attualmente alle
coppie di fatto alcuni elementari diritti come quello di
subentrare nell'affitto della casa comune in caso di morte del
partner o quello di lasciare in eredità, fatti salvi i
diritti degli eredi legittimi, il proprio patrimonio alla
persona con la quale si è condivisa l'esistenza.
La proposta di legge attribuisce un valore importante
all'accordo costitutivo, che è alla base dell'unione stessa,
oltre che alla questione dello scioglimento dell'unione, sia
quando lo scioglimento è proposto da un solo contraente sia
quando è proposto da entrambi. A questo proposito si prevede,
infatti, che dal momento della dichiarazione relativa alla
volontà di scioglimento dell'unione decorra un periodo di
tempo sufficientemente significativo prima che l'ufficiale di
stato civile dichiari sciolta l'unione stessa a tutti gli
effetti.
La disciplina delle unioni di fatto, pur adottando un
criterio gradualistico, tende ad uniformare la legislazione
italiana alle risoluzioni dell'Unione europea in materia di
coppie di fatto; alle raccomandazioni rivolte agli Stati
membri per l'adozione di norme in materia di
antidiscriminazione ed ai princìpi ricompresi nella Carta dei
diritti fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.