XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4588
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
(Unioni di fatto).
1. Fuori dei casi previsti dal titolo VI del libro I del
codice civile, due persone maggiorenni, non unite in
matrimonio tra loro o con altre persone, né vincolate ad altre
persone ai sensi della presente legge, possono stipulare un
accordo con la finalità di organizzare la loro vita in comune
e costituire una unione di fatto.
Art. 2.
(Contenuto dell'accordo costitutivo).
1. L'accordo costitutivo tra due persone maggiorenni, che
sancisce la volontà di organizzare insieme la vita comune, con
l'obiettivo di assicurare reciprocamente solidarietà, aiuto
morale e materiale, deve contenere a pena di nullità:
a) le generalità dei contraenti e quanto altro
vale ad identificarli;
b) la dichiarazione esplicita di voler costituire
una unione di fatto;
c) la dichiarazione di non essere vincolati ad
altra persona in ragione di un'altra unione di fatto o di un
matrimonio valido agli effetti civili;
d) la volontà esplicita di regolare la propria
unione secondo quanto previsto nella Costituzione circa i
princìpi fondanti della famiglia, pur senza volersi
congiungere in matrimonio per loro libera ed autonoma
scelta.
2. L'accordo costitutivo può contenere disposizioni anche
di carattere patrimoniale riguardanti il periodo di durata
dell'unione di fatto, nonché il periodo successivo alla sua
cessazione.
Art. 3.
(Presentazione dell'accordo costitutivo).
1. L'accordo costitutivo va presentato dai due contraenti,
alla presenza di due testimoni, al sindaco del comune di
residenza di uno dei contraenti.
2. Il sindaco o l'ufficiale di stato civile, verificata la
volontà delle parti, annota l'accordo costitutivo nel registro
dello stato civile.
Art. 4.
(Successione).
1. In tema di successione, se nulla è detto diversamente
nell'accordo costitutivo di cui all'articolo 2, la posizione
dei contraenti l'unione di fatto è regolata dalle norme
vigenti in materia di successione del coniuge.
2. In ogni caso, in materia di successione sono fatti
salvi i diritti degli eredi legittimi di entrambi i
contraenti.
Art. 5.
(Diritto all'abitazione).
1. In caso di abbandono del domicilio o di richiesta
unilaterale di scioglimento dell'unione o di decesso di uno
dei due contraenti che risulta locatario dell'abitazione ove
essi risiedono, l'altro contraente subentra di diritto nel
contratto di locazione.
2. L'unione di fatto è equiparata al nucleo familiare ai
fini della concessione di mutui ad interesse agevolato, di
contributi e di altre agevolazioni per l'acquisto o la
locazione di immobili da adibire a prima abitazione, nonché ai
fini dell'inserimento in graduatorie per la concessione di
alloggi di edilizia popolare.
Art. 6.
(Lavoro e previdenza).
1. La condizione di contraente di una unione di fatto è
equiparata a quella di coniuge ai fini dell'applicazione di
tutte le norme, i contratti e le leggi riguardanti il lavoro e
il sistema previdenziale.
Art. 7.
(Assistenza e decisioni
in caso di morte).
1. In assenza di una diversa volontà espressa dal
contraente, in caso di morte o in presenza di un riconosciuto
stato di incapacità di intendere e di volere, l'altro
contraente esercita i diritti e i doveri spettanti al coniuge
in materia di assistenza sanitaria, compresi i poteri di
decisione per quanto attiene la donazione di organi.
2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche per le
decisioni riguardanti la cerimonia funebre e la sepoltura.
Art. 8.
(Facilitazioni e accesso ai servizi).
1. Le unioni di fatto sono equiparate alle famiglie per
quanto attiene l'applicazione di norme nazionali e regionali
riguardanti le facilitazioni, i contributi e le modalità di
accesso ai servizi socio-educativi, socio-sanitari e
formativi.
Art. 9.
(Diritto penale).
1. La condizione di contraente di una unione di fatto è
equiparata a quella di coniuge ai fini dell'applicazione di
norme penali e di procedura penale.
Art. 10.
(Nascita di figli).
1. Se dai componenti di una unione di fatto nascono figli,
la loro paternità è attribuita al componente maschio della
stessa purché al momento della nascita siano trascorsi
centottanta giorni dalla annotazione dell'accordo costitutivo
di cui all'articolo 2 e, in caso di scioglimento dell'unione,
non siano trascorsi più di trecento giorni dalla dichiarazione
della volontà di scioglimento di cui all'articolo 13.
Art. 11.
(Successione dei figli).
1. La successione dei figli nati da una unione di fatto è
regolata dalle norme sulla successione dei figli legittimi.
Art. 12.
(Modificazione della regolamentazione dell'accordo
costitutivo).
1. I rapporti definiti nell'accordo costitutivo l'unione
di fatto di cui all'articolo 2 possono essere modificati per
comune volontà dei contraenti.
2. Nel caso di cui al comma 1 i contraenti devono redigere
l'atto con il quale modificano le precedenti disposizioni e
presentarlo all'ufficiale di stato civile del comune in cui è
stato presentato l'accordo costitutivo, che provvede ad
annotarlo nel registro dello stato civile dandovi effetto
immediato.
Art. 13.
(Scioglimento dell'unione).
1. Oltre che nel caso di morte di uno o di entrambi i suoi
componenti, l'unione di fatto si scioglie per volontà anche di
un solo contraente e in caso di contrazione di matrimonio fra
i componenti.
2. La dichiarazione con la quale un contraente od entrambi
consensualmente manifestano la volontà di sciogliere l'unione
di fatto è presentata all'ufficiale di stato civile del comune
ove l'unione è stata annotata.
3. L'ufficiale di stato civile convoca i contraenti in una
data compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno
successivo alla data di presentazione della dichiarazione di
cui al comma 2.
4. Se alla data stabilita ai sensi del comma 3 almeno uno
dei due contraenti si presenta alla convocazione
dell'ufficiale di stato civile e conferma la volontà di porre
fine all'unione di fatto, questa è sciolta e se ne dà atto nel
registro dello stato civile.
5. Se nessuno dei due contraenti che hanno presentato la
dichiarazione di scioglimento si presenta alla convocazione
dell'ufficiale di stato civile senza addurre alcun legittimo
impedimento, l'unione di fatto resta valida, ma a ciascuno dei
contraenti è inflitta la sanzione amministrativa di 1.000
euro. Parimenti è inflitta la sanzione amministrativa di 1.000
euro al contraente che ha presentato dichiarazione di
scioglimento e non si è presentato senza addurre alcun
legittimo impedimento alla convocazione dell'ufficiale di
stato civile.
Art. 14.
(Decorrenza degli effetti dello scioglimento).
1. Nei casi previsti dall'articolo 13 l'unione di fatto si
considera sciolta ad ogni effetto a far data dal giorno in cui
uno od entrambi i contraenti hanno presentato all'ufficiale di
stato civile la dichiarazione relativa alla volontà dello
scioglimento.
Art. 15.
(Obblighi successivi allo scioglimento
dell'unione).
1. I rapporti tra coloro che hanno sciolto un'unione di
fatto sono regolati, dopo lo scioglimento, a norma
dell'accordo costitutivo dell'unione stessa o delle modifiche
intervenute successivamente. In mancanza di accordi non
derivano, per effetto della sola esistenza dell'unione di
fatto, obblighi patrimoniali per alcuno dei contraenti.
Art. 16.
(Disposizioni in materia fiscale).
1. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti, anche
giudiziari, assunti in attuazione della presente legge sono
esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni altra forma
di imposizione fiscale.