XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4584
Onorevoli Colleghi! - Il lento cammino verso la
rimozione degli ostacoli che hanno impedito la parità di
accesso tra donne ed uomini alle consultazioni popolari, dopo
la battuta di arresto imposta dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 422 del 1995, sembra giunto ad un punto di
svolta.
Alla sentenza della Corte, che decretava la
incostituzionalità degli articoli 5 e 7 della legge n. 81 del
1993 e dell'articolo 2 della legge n. 415 del 1993 e,
conseguentemente, la inapplicabilità del sistema di promozione
della partecipazione femminile alle competizioni elettorali,
ha fatto seguito l'evoluzione del quadro costituzionale, in
primis con la riforma dell'articolo 117 della Costituzione,
ove si impone alle regioni ordinarie di rimuovere "ogni
ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e di
promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive", dunque con un precetto ancora più esplicito
di quello della legge costituzionale n. 2 del 2001 per le
regioni a statuto speciale, cui viene demandato il compito di
promuovere "condizioni di parità per l'accesso alle
consultazioni elettorali", "al fine di realizzare l'obiettivo
della rappresentanza dei sessi".
La "parità effettiva", anche per l'accesso alle cariche
elettive, rappresenta ormai una finalità apprezzabile dal
punto di vista dei princìpi costituzionali.
In tale contesto, si è inserita, nell'anno in corso, la
modifica dell'articolo 51 della Carta costituzionale che ha
introdotto uno specifico impegno dello Stato a promuovere
azioni positive per favorire la parità tra uomini e donne.
Questo mutato quadro normativo ha indotto, da ultimo, la
Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2003, ad
avallare le previsioni contenute negli articoli 2 e 7 della
legge elettorale approvata dalla regione Valle d'Aosta,
secondo la quale è preclusa la possibilità di formare liste
composte interamente da candidati dello stesso sesso.
In tali azioni di promozione della parità si inquadra la
presente proposta di legge, volta ad introdurre un meccanismo
di sensibilizzazione dei partiti attraverso la previsione di
incentivi ovvero di penalizzazioni nei confronti di quelle
liste o gruppi di candidati che presenteranno, tra gli eletti,
un eccessivo scarto percentuale tra gli appartenenti ai due
sessi.
Non si tratta, dunque, di porre in essere azioni
discriminatorie o favorevoli al solo sesso femminile, non si
condiziona il risultato della competizione, non si distorce il
consenso.
Il meccanismo introdotto dalla proposta di legge tende a
colmare il deficit rappresentativo che più contribuisce
allo scollamento in atto tra Paese reale e politica. L'anello
partitico che li collega è stimolato, in questo modo, con
l'uso di strumenti che rientrano perfettamente nei parametri
stabiliti dalla Corte costituzionale.